Codice di procedura penale

Art. 589 c.p.p. — Rinuncia all'impugnazione

Il pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato puo' rinunciare alla impugnazione da lui proposta fino all'apertura del dibattimento. Successivamente la dichiarazione di rinuncia puo' essere effettuata prima dell'inizio della discussione dal pubblico ministero presso il giudice della impugnazione, anche se l'impugnazione stessa e' stata proposta da altro pubblico ministero. Le parti private possono rinunciare all'impugnazione anche per mezzo di procuratore speciale. La dichiarazione di rinuncia e' presentata a uno degli organi competenti a ricevere l'impugnazione nelle forme e nei modi previsti dagli articoli ((581 e 582)) ovvero, in dibattimento, prima dell'inizio della discussione. Quando l'impugnazione e' trattata e decisa in camera di consiglio, la dichiarazione di rinuncia puo' essere effettuata, prima dell'udienza, dal pubblico ministero che ha proposto l'impugnazione e, successivamente, dal pubblico ministero presso il giudice dell'impugnazione, anche se la stessa e' stata proposta da altro pubblico ministero.

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 274/1990

    Illegittimità dichiarata
    31 maggio 1990

    È manifestamente irrazionale il deferimento al potere esecutivo della decisione in tema di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena nell'ipotesi di avvenuta presentazione della domanda di grazia, prevista dal n. 1 del primo comma dell'art. 147 cod. pen., mentre per le analoghe ipotesi di cui ai nn. 2 (grave infermità fisica) e 3 (donna che ha partorito da meno di un anno) della stessa disposizione la decisione è rimessa al Tribunale di sorveglianza, ove si consideri che i poteri conferiti in materia di grazia al magistrato di sorveglianza dall'ordinamento penitenziario confermano che la prognosi favorevole alla concedibilità del beneficio ben può essere effettuata anche dalla magistratura di sorveglianza, in quanto se l'organo monocratico-magistrato di sorveglianza è in grado, per l'ordinamento penitenziario, di emettere un parere, sia pure non vincolante, in materia di grazia, 'a fortiorì detto Tribunale è nella possibilità d'effettuare prognosi in ordine alla elargibilità di tale beneficio; ed inoltre che, per quanto funzionalmente destinato ad impedire, specie per le pene brevi, la vanificazione della concessione della grazia, il differimento dell'esecuzione della pena previsto dal n. 1 del primo comma dell'art. 147 cit. è istituto del tutto autonomo rispetto a tale concessione, ed infatti comporta, ove la grazia venga rifiutata, che la decisione d'un organo del potere esecutivo incida sull'esecuzione d'un giudicato penale, sospendendolo, senza attenersi a regole o canoni di sorta; e soprattutto che identiche situazioni di fatto possono dar luogo a diverse se non opposte decisioni e, comunque, danno sempre causa a diversità assoluta di procedure e garanzie solo che l'interessato abbia posto le stesse (ad es. grave infermità fisica) a sostegno della richiesta di rinvio dell'esecuzione della pena ex art. 147, primo comma, n. 2, oppure a fondamento di una domanda di grazia, con correlata istanza di rinvio dell'esecuzione della pena ex art. 147, primo comma, n.1. Pertanto, è costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3, comma primo, Cost. (restando assorbiti i riferimenti alle altre violazioni di norme costituzionali denunciate) - l'art. 589, terzo comma, nel testo originario del codice di procedura penale del 1930, nella parte in cui, nel caso previsto dall'art. 147, primo comma, n. 1, cod. pen., attribuisce al Ministro di Grazia e Giustizia e non al Tribunale di sorveglianza il potere di differire l'esecuzione della pena. - S. nn. 110/1974; 204/1974; 102/1976; 114/1979.

    Art. 402 c.p. · Art. 684 c.p.p. · Art. 589 c.p.p. · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 779/1988

    Altra decisione
    7 luglio 1988

    Ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

    Art. 589 c.p.p. · Art. 147 c.p. · Art. 24 cost. · Art. 22 Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 406/1987

    Questione inammissibile
    19 novembre 1987

    1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art.26, lettera c), della legge 14 luglio 1965, n. 963, e dell'art. 147, primo comma, n. 1, e secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Pretore di Pietrasanta con ordinanza del 9…

    Art. 25 cost. · Art. 27 cost. · Art. 24 cost. · Art. 589 c.p.p.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 30 dicembre 2022. 3 parole tolte, 2 parole aggiunte.

… organi competenti a ricevere l'impugnazione nelle forme e nei modi previsti dagli articoli 581tolto: , 582 e 583 aggiunto: e 582 ovvero, in dibattimento, prima dell'inizio della discussione. Quando l'impugnazione e' trattata e decisa …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art589 · fonte del testo

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