È manifestamente irrazionale il deferimento al potere esecutivo della decisione in tema di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena nell'ipotesi di avvenuta presentazione della domanda di grazia, prevista dal n. 1 del primo comma dell'art. 147 cod. pen., mentre per le analoghe ipotesi di cui ai nn. 2 (grave infermità fisica) e 3 (donna che ha partorito da meno di un anno) della stessa disposizione la decisione è rimessa al Tribunale di sorveglianza, ove si consideri che i poteri conferiti in materia di grazia al magistrato di sorveglianza dall'ordinamento penitenziario confermano che la prognosi favorevole alla concedibilità del beneficio ben può essere effettuata anche dalla magistratura di sorveglianza, in quanto se l'organo monocratico-magistrato di sorveglianza è in grado, per l'ordinamento penitenziario, di emettere un parere, sia pure non vincolante, in materia di grazia, 'a fortiorì detto Tribunale è nella possibilità d'effettuare prognosi in ordine alla elargibilità di tale beneficio; ed inoltre che, per quanto funzionalmente destinato ad impedire, specie per le pene brevi, la vanificazione della concessione della grazia, il differimento dell'esecuzione della pena previsto dal n. 1 del primo comma dell'art. 147 cit. è istituto del tutto autonomo rispetto a tale concessione, ed infatti comporta, ove la grazia venga rifiutata, che la decisione d'un organo del potere esecutivo incida sull'esecuzione d'un giudicato penale, sospendendolo, senza attenersi a regole o canoni di sorta; e soprattutto che identiche situazioni di fatto possono dar luogo a diverse se non opposte decisioni e, comunque, danno sempre causa a diversità assoluta di procedure e garanzie solo che l'interessato abbia posto le stesse (ad es. grave infermità fisica) a sostegno della richiesta di rinvio dell'esecuzione della pena ex art. 147, primo comma, n. 2, oppure a fondamento di una domanda di grazia, con correlata istanza di rinvio dell'esecuzione della pena ex art. 147, primo comma, n.1. Pertanto, è costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3, comma primo, Cost. (restando assorbiti i riferimenti alle altre violazioni di norme costituzionali denunciate) - l'art. 589, terzo comma, nel testo originario del codice di procedura penale del 1930, nella parte in cui, nel caso previsto dall'art. 147, primo comma, n. 1, cod. pen., attribuisce al Ministro di Grazia e Giustizia e non al Tribunale di sorveglianza il potere di differire l'esecuzione della pena. - S. nn. 110/1974; 204/1974; 102/1976; 114/1979.
Art. 402 c.p. · Art. 684 c.p.p. · Art. 589 c.p.p. · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale