(Onorario e spese dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte) L'onorario e le spese spettanti all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorita' giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico. La liquidazione e' effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorita' giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente puo' provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio e' intervenuto dopo la loro definizione. Il decreto di pagamento e' comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero.

Testo vigente dal 15 giugno 2002

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 458/2002

    Questione infondata
    19 novembre 2002

    Le norme contenute nei censurati articoli 1 e 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, come modificati dalla legge 29 marzo 2001 n. 134, successivamente alla rimessione della questione di legittimità costituzionale, sono state trasfuse, con modificazioni che non ne intaccano il contenuto e non rilevano ai fini della sollevata questione, negli articoli 74, 75, 82, 83, 84 e 106 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, sui quali la questione deve intendersi trasferita.

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 111 cost. · Art. 591 c.p.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113~art83 · fonte del testo

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