Corte costituzionale

Ordinanza n. 407/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/11/1987 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 553, primo

comma, n. 1, e 554, primo comma, n. 1, del codice di procedura

penale, promosso con ordinanza emessa il 16 ottobre 1981 dalla Corte

di cassazione, iscritta al n. 47 del registro ordinanze 1982 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 122 dell'anno

1982;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza del 16 ottobre

1981, ha denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

l'illegittimità degli artt. 553, primo comma, n. 1, e 554, primo

comma, n. 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non

prevedono la possibilità di sottoporre a revisione "accanto alla

sentenza di condanna per delitto anche quella di proscioglimento di

persona non imputabile per vizio totale di mente";

Considerato che la domanda di revisione risulta nella specie

proposta nei confronti di una sentenza istruttoria di proscioglimento

divenuta irrevocabile, riguardo alla quale l'istituto della revisione

non potrebbe comunque operare, essendo nei confronti di tale tipo di

sentenze contemplata non già la revisione (prevista esclusivamente,

nei limiti indicati dall'art. 553 e 554 del codice di procedura

penale, avverso le decisioni divenute irrevocabili pronunciate in

seguito a giudizio) bensì il rimedio della riapertura

dell'istruzione, nei limiti indicati dall'art. 402 dello stesso

codice;

e che, quindi, risultano denunciate norme che mai potrebbero

ricevere applicazione nel processo a quo;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 553, primo comma, n. 1, e

554, primo comma, n. 1, del codice di procedura penale, sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte di cassazione

con ordinanza del 16 ottobre 1981.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:407 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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