Corte costituzionale

Sentenza n. 112/1964

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/12/1964 · relatore Aldo Sandulli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 553, n. 2,

del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15

aprile 1964 dal Pretore di Salò nel procedimento penale a carico di

Gelmini Ettore, iscritta al n. 88 del Registro ordinanze 1964 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 144 del 13

giugno 1964.

Udita nella camera di consiglio del 6 novembre 1964 la relazione

del Giudice Aldo Sandulli.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza in data 15 aprile 1964, emessa nella qualità di

giudice dell'esecuzione, il Pretore di Salò, cui Gelmini Ettore,

condannato con sentenza passata in giudicato a pena detentiva e

pecuniaria per contravvenzione a norme sulla circolazione stradale,

aveva presentato istanza di nuovi accertamenti ai sensi dell'art. 557,

terzo comma, del Codice di procedura penale, al fine di ottenere dalla

Corte di cassazione la revisione del processo in applicazione dell'art.

554, n. 3, dello stesso Codice, ha disposto la rimessione degli atti a

questa Corte per la risoluzione della questione relativa alla

legittimità costituzionale della disposizione dell'art. 553, n. 2,

del Codice di procedura penale, che esclude la revisione delle condanne

per reati contravvenzionali fuori dei casi in cui il condannato sia

stato dichiarato contravventore abituale o professionale.

L'anzidetto precetto contrasterebbe con gli artt. 3 e 24 della

Costituzione in quanto l'esclusione della possibilità di revisione nei

casi indicati urterebbe con le regole costituzionali della eguaglianza

e della assicurazione a tutti della protezione giurisdizionale dei

diritti e degli interessi legittimi. Né sarebbe valido obiettare che i

reati contravvenzionali non gettano una luce sinistra sul condannato.

Posto che ciò possa valere per le contravvenzioni punite con la sola

ammenda, non potrebbe invece valere per quelle punite con l'arresto,

data la quasi assoluta assimilazione del regime di questa pena

detentiva a quello della reclusione, con cui vengono puniti i delitti

(artt. 23 e 25 del Codice penale), e dato che a ben poca cosa si

ridurrebbe la stessa diversità di trattamento delle due pene ai fini

della applicazione della sospensione condizionale (artt. 163- 64 del

Codice penale).

L'ordinanza è stata notificata all'imputato il 22 aprile 1964, al

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia il 23

aprile, al Presidente del Consiglio dei Ministri il 20 aprile. Essa è

stata comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento il 15

aprile, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 144 del 13 giugno

1964.

Nessuno si è costituito nel giudizio innanzi a questa Corte. Considerato in diritto :

Ritiene la Corte che, nell'esercizio della competenza demandatagli

dall'art. 557, terzo comma, del Codice di procedura penale, il giudice

dell'esecuzione (diversamente dai casi di cui questa Corte ha avuto a

occuparsi con le sentenze nn. 29 del 1962 e 69 del 1964) non sia

legittimato a promuovere una questione di legittimità costituzionale

ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Il giudice dell'esecuzione, allorquando viene richiesto di nuovi

accertamenti a sostegno di una domanda di revisione presentata, ai

sensi dell'art. 554, n. 3, dello stesso Codice, nei confronti di una

sentenza penale di condanna divenuta irrevocabile, esplica una funzione

meramente istruttoria - e perciò accessoria -, in vista e al servizio

di un giudizio riservato in modo esclusivo alla Corte di cassazione.

Non diversamente dalle altre ipotesi di giudizio di revisione,

anche nel caso in esame, destinataria della istanza di revisione è la

Corte di cassazione (art. 557, primo comma); questa poi, nell'esercizio

del potere di ordinare le indagini e gli atti che ritiene utili (art.

558, secondo comma), può disporre anche quei medesimi accertamenti che

il giudice dell'esecuzione abbia eventualmente ritenuto di rifiutare;

infine soltanto essa può pronunciare sul rito e sul merito della

domanda di revisione, anche quando questa sia inammissibile o

manifestamente infondata (art. 558, terzo comma).

Il giudice dell'esecuzione non dispone per contro di alcuna

potestà decisoria. Il procedimento che si svolge davanti ad esso non

assolve un ruolo introduttivo e tanto meno un ruolo condizionante

rispetto al giudizio di revisione. Né rispetto a questo l'esito di

quel procedimento è mai in grado di esplicare un'azione preclusiva.

Precisata in tal modo la relazione dei due procedimenti, è

evidente che non può avere alcun peso, ai fini che qui interessano, il

fatto che il giudice dell'esecuzione possa non dar corso alla domanda

di nuovi accertamenti presentatagli dall'interessato, allorquando la

ritenga infondata (art. 557, terzo comma). Ciò egli fa sempre

nell'esercizio di un potere meramente istruttorio, strumentale e non

condizionante.

Vista in questa luce, la posizione del giudice dell'esecuzione

nell'esercizio della funzione prevista dall'art. 557, terzo comma, del

Codice di procedura penale, non si differenzia sostanzialmente, sotto

il limitato profilo in esame, da quella del giudice istruttore nel

processo civile, al quale, appunto per il carattere meramente

strumentale e non decisorio della sua funzione, questa Corte ha negato

il potere di proporre questioni di legittimità costituzionale ai sensi

dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (sentenze nn. 109 del

1962 e 44 del 1963).

La stessa ratio consiglia a dichiarare ora inammissibile la

questione di legittimità costituzionale proposta nel giudizio in esame

dal giudice dell'esecuzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale,

proposta dal Pretore di Salò con l'ordinanza indicata in epigrafe,

dell'art. 553 del Codice di procedura penale, in riferimento agli artt.

3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1964.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -

BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1964:112 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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