Art. 553 c.p.p. — Trasmissione degli atti al giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale

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Il pubblico ministero compie le indagini preliminari entro quattro mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato e' attribuito e' iscritto nel registro delle notizie di reato. Se e' necessaria la querela, l'istanza, la richiesta o l'autorizzazione a procedere, si applicano le disposizioni dell'articolo 405 commi 3 e 4. A richiesta del pubblico ministero e per giusta causa, il giudice per le indagini preliminari, prima della scadenza, puo' prorogare il termine previsto dal comma 1 per un tempo non superiore a quattro mesi. Quando devono compiersi atti di particolare complessita' ovvero nei casi di oggettiva impossibilita' di concludere le indagini entro il termine prorogato, il giudice puo' concedere una ulteriore proroga non superiore a quattro mesi. Si osservano le disposizioni dell'articolo 407 comma 3. Sulle richieste di proroga il giudice provvede con ordinanza emessa in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 24 giugno 1990

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 174/1992

    Ha colpito questo articolo
    15 aprile 1992

    La previsione del termine di sei mesi entro i quali deve essere contenuta la fase delle indagini preliminari è diretta al soddisfacimento della duplice esigenza di imprimere tempestività alle investigazioni e di contenere in un lasso di tempo predeterminato la condizione di chi a tali indagini è assoggettato. La 'ratiò che sorregge la disciplina in questione trova dunque piena realizzazione nel fatto che entro quel termine la richiesta di proroga sia presentata; che debba anche intervenire la decisione del giudice entro il termine stesso è regola diversa, assente dalle previsioni della legge di delega (cfr. art. 2, n. 48 della legge 16 febbraio 1987 n. 81) e suscettibile di condizionare irragionevolmente l'esercizio dell'azione penale subordinando la concessione della proroga ad evenienze imponderabili ed accidentali. Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 112 Cost. - assorbite le censure sollevate in riferimento agli altri parametri costituzionali - degli artt. 406, primo comma, e 553, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui entrambi prevedono che il giudice possa prorogare il termine stabilito per la durata delle indagini preliminari solo "prima della scadenza". Conseguentemente, caducata tale norma, mentre il pubblico ministero resta obbligato a formulare la sua istanza entro il medesimo termine, il giudice provvederà nel termine generale previsto dall'art. 121, secondo comma, e quindi entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza dei cinque giorni concessi alle parti dal terzo comma dell'art. 406 per la presentazione di memorie.

    Art. 406 c.p.p. · Art. 553 c.p.p. · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 221/2017

    Questione inammissibile
    25 ottobre 2017

    Sono dichiarate manifestamente inammissibili, a causa del loro carattere ancipite, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 553 cod. proc. pen., censurato dal GIP del Tribunale di Tivoli - in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e 111 Cost. - nella parte in cui non impone al pubblico ministero la notificazione del decreto di citazione a giudizio entro un termine prestabilito ovvero nella parte in cui non impone, allo stesso pubblico ministero, di provvedere all'immediata trasmissione degli atti al giudice del dibattimento prima che venga curata la notificazione del decreto. Il rimettente ha prospettato le questioni in termini alternativi, senza indicare quale soluzione ritiene prioritariamente imposta dalla Costituzione, così devolvendo alla Corte costituzionale l'impropria competenza di scegliere tra esse. (Precedenti citati: sentenze n. 22 del 2016 e n. 248 del 2014; ordinanza n. 130 del 2017).

    Art. 553 c.p.p. · Art. 554 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 25 cost.

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  • Ordinanza n. 48/1993

    Questione infondata
    10 febbraio 1993

    Le indagini preliminari sono destinate unicamente a consentire al P.M. di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale e non "all'accertamento della verità" come previsto nel codice abrogato; pertanto non vi è alcuna contraddizione tra la previsione di un termine entro il quale deve essere compiuta l'attività di indagine e il precetto sancito dall'art. 112 Cost, non essendo quel termine di per sé idoneo a turbare la determinazione che il pubblico ministero è chiamato ad assumere al suo spirare. La stessa eventuale necessità di svolgere ulteriori atti di investigazione viene invero, a sua volta, a profilarsi unicamente come ipotesi di mero fatto che, per un verso, non impedisce allo stesso pubblico ministero di stabilire, allo stato delle indagini svolte, se esercitare o meno l'azione penale, mentre, sotto altro profilo, può rinvenire adeguato soddisfacimento, a seconda delle scelte operate, o nella riapertura delle indagini prevista dall'art. 414 del codice di procedura penale o nella attività integrativa di indagine che l'art. 430 consente di compiere anche dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, restando comunque riservate alle discrezionali scelte del legislatore l'individuazione degli opportuni strumenti processuali in base ai quali consentire la prosecuzione delle indagini, nelle eccezionali ipotesi in cui sia risultato impossibile portarle a compimento entro il termine massimo previsto dalla legge. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 407 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 553 stesso codice, sollevata in riferimento all'art. 112 Cost.).

    Art. 407 c.p.p. · Art. 553 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art553 · fonte del testo

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