Corte costituzionale

Ordinanza n. 466/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/12/1991 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 258, quarto

comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di

attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale), come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 7

dicembre 1990, n. 369 (Ulteriore prolungamento dei termini per le

indagini preliminari nel regime transitorio) promossi con n. 7

ordinanze emesse il 14 febbraio 1991 dal Giudice per le indagini

preliminari presso la Pretura di Avellino, iscritte rispettivamente

ai nn. 295, 296, 297, 298, 299, 300 e 301 del registro ordinanze 1991

e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima

serie speciale, dell'anno 1991.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1991 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello.

Ritenuto che, a seguito di richiesta del pubblico ministero di

emissione di decreto penale di condanna, relativamente a sette

distinti procedimenti penali, il giudice per le indagini preliminari

presso la pretura di Avellino, con altrettante ordinanze di identico

contenuto emesse il 14 febbraio 1991, ha sollevato questioni di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76

della Costituzione, dell'art. 258, quarto comma, del decreto

legislativo 28 luglio 1989 n. 271 (Norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), come

sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 7 dicembre 1990 n. 369

(Ulteriore prolungamento dei termini per le indagini preliminari nel

regime transitorio);

che, ravvisata la rilevanza delle questioni ai fini della

decisione sull'ammissibilità delle richieste del pubblico ministero,

in relazione alle date in cui esse sono pervenute, il giudice

rimettente sospetta di incostituzionalità la disposizione impugnata,

nella norma che dispone la proroga di diritto per dodici mesi dei

termini delle indagini preliminari, cui è collegata una eguale

proroga dei termini per l'esercizio dell'azione penale mediante

richiesta di emissione del decreto penale di condanna, per i

procedimenti relativi alle notizie di reato pervenute agli uffici

della procura della Repubblica dalla data di entrata in vigore del

codice fino al 31 maggio 1990;

che, ad avviso del giudice a quo, il contrasto si porrebbe

innanzitutto con l'art. 76 della Costituzione, atteso che, mentre la

legge-delega 16 febbraio 1987 n. 81 prevede (direttiva n. 48) il

"potere-dovere del giudice" di concedere, a richiesta del pubblico

ministero e "sentite anche le altre parti", proroghe del termine per

la conclusione delle indagini non superiori ciascuna a sei mesi, la

norma impugnata dispone, da un canto, una proroga di diritto (e non

invece concessa dal giudice sentite le altre parti, con connessa

violazione, sotto questo profilo, anche dell'art. 24 della

Costituzione) e, dall'altro, una più lunga proroga di dodici mesi

anziché di sei;

che sarebbe altresì violato l'art. 3 della Costituzione, per

irrazionalità di discipline difformi, quanto ai termini,

rispettivamente per i procedimenti relativi a notizie di reato

pervenute entro il 31 maggio 1990, per i quali i termini delle

indagini preliminari verrebbero a scadere il 1° marzo 1992 (calcolata

anche, per due volte, la sospensione dei termini nel periodo feriale)

e per i procedimenti, relativamente ai quali il nome della persona

cui il reato è attribuito sia stato iscritto nell'apposito registro

il 1° giugno 1990, per i quali gli stessi termini (computato il

periodo feriale) verrebbero a scadere il 16 gennaio 1991;

che, sotto un ulteriore profilo, la stessa norma impugnata

violerebbe l'art. 76 della Costituzione, poiché, nella legge-delega

(direttiva 48) è previsto l'obbligo per il pubblico ministero di

concludere comunque le indagini entro 18 mesi dall'iscrizione del

nome dell'indagato nel registro e tale obbligo sarebbe vanificato

dalla norma denunciata;

che irrazionale ed esorbitante dai limiti della delega, con

conseguente ulteriore violazione degli artt. 3 e 76 della

Costituzione, sarebbe poi la previsione, sempre contenuta nella

disposizione impugnata, che per la proroga di diritto si faccia

riferimento alla data nella quale le notizie di reato sono

"pervenute" agli uffici della procura della Repubblica, mentre la

legge-delega considera sempre la data di "iscrizione" del nome

dell'indagato nel registro;

che, infine, nelle ordinanze di rimessione si contesta che la

disposizione impugnata abbia la natura di "norma transitoria", in

quanto essa, nonostante la rubrica dell'articolo in cui è collocata

("procedimenti che proseguono secondo le disposizioni del codice"),

concerne i procedimenti sorti nel periodo dal 24 ottobre 1989 al 31

maggio 1990, e cioè nella vigenza del nuovo codice;

che non si sono costituite le parti, mentre è intervenuto in

tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri

rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha eccepito

la inammissibilità della questione per assoluto difetto di

rilevanza, sostenendo che il giudice rimettente era stato investito

dal p.m. di una richiesta di emissione di decreto penale di condanna

e non di una richiesta di proroga delle indagini, e che, nella

disciplina transitoria posta dalla norma impugnata, la speciale

previsione del termine entro il quale è consentito al p.m. di

esercitare l'azione mediante richiesta di emissione del decreto

penale (v. ultimo periodo del comma) è tenuta ben distinta dalla

previsione relativa alla proroga legale dei termini per le indagini;

che, di conseguenza, nel caso sottoposto alla cognizione del

giudice del rinvio non verrebbero in evidenza aspetti riguardanti

l'"ultrattività" di indagini rispetto alla disciplina ordinaria del

codice (art. 553 c.p.p.), dovendosi fare applicazione della normativa

transitoria che consente, entro un certo tempo dalla data di entrata

in vigore del codice, la presentazione della richiesta di decreto

penale anche oltre l'ordinario termine, di sei mesi, previsto

dall'art. 459, primo comma, c.p.p;

che, quanto al merito, l'interveniente contesta la fondatezza di

tutte le censure, ritenendo la deroga alla disciplina ordinaria sui

termini legittimata dalla natura transitoria della norma, la cui

estensione temporale è manifestazione del potere discrezionale del

legislatore.

Considerato che i giudizi indicati in epigrafe concernono tutti

le medesime questioni e possono perciò essere riuniti per essere

decisi con unica pronuncia;

che, preliminarmente, va disattesa l'eccezione di

inammissibilità, sollevata in tutti i giudizi dall'Avvocatura

generale dello Stato, nell'assunto dell'irrilevanza delle questioni

aventi per oggetto la norma di diritto transitorio che concerne la

proroga del termine per le indagini preliminari, mentre nei giudizi a

quibus verrebbero in evidenza profili attinenti alla proroga del

termine per la richiesta del decreto penale di condanna;

che, in proposito, devesi osservare che nella disposizione

impugnata, riguardante le notizie di reati pervenute

nell'immediatezza dalla entrata in vigore del codice, la norma che

concerne la proroga del termine per la conclusione delle indagini

preliminari e quella che concerne la proroga del termine per la

richiesta del decreto penale sono fra loro collegate, in quanto il

secondo termine è prolungato in misura pari al prolungamento del

primo, per cui rettamente le ordinanze di rimessione hanno investito

la disposizione nel suo complesso;

che, nel merito, le questioni, sollevate in riferimento agli artt.

76, 3 e 24 della Costituzione, sono manifestamente infondate perché,

per quel che riguarda l'art. 76, il richiamo alla direttiva n. 48

della legge di delega - che prevede il potere dovere del giudice di

concedere, a richiesta del p.m. e sentite le altre parti, proroghe

del termine per la conclusione delle indagini preliminari non

superiori a sei mesi, nonché l'obbligo per il p.m. di concludere

comunque dette indagini nei 18 mesi dalla registrazione della notitia

criminis - è, nella specie, inconferente, in quanto detta direttiva

riguarda la disciplina ordinaria del codice di procedura penale e non

pone ostacoli alla possibilità di prevedere, nella disciplina

transitoria, proroghe di diritto dei suddetti termini, se ciò

risponda alle esigenze proprie del passaggio dalla precedente alla

nuova disciplina processuale, esigenze, il cui apprezzamento rientra

- con l'unico limite della ragionevolezza che in questo caso non

appare superato, trattandosi di una deroga di breve durata - nella

sfera di discrezionalità del legislatore;

che, di conseguenza, per quel che riguarda il riferimento all'art.

3 della Costituzione, non può ritenersi irrazionale che, da un lato

- diversamente da quanto stabilito nella disciplina ordinaria in cui

la possibilità di proroghe del termine in parola è prevista ope

iudicis - le norme impugnate dispongano, relativamente alle notizie

di reato pervenute entro il 31 maggio 1990, la proroga di diritto del

termine per la conclusione delle indagini preliminari e per la

richiesta del decreto penale di condanna, e che, dall'altro, per

effetto di tale proroga, i termini stessi, concernenti i procedimenti

relativi a notizie di reato pervenute negli ultimi giorni del periodo

transitorio, vengano a spirare dopo la scadenza di quelli relativi ai

procedimenti sorti sulla base di notizie di reato pervenute

successivamente (e ciò anche nell'ipotesi che questi ultimi termini

siano ope iudicis prorogati al massimo consentito);

che, difatti, una eventualità del genere, è giustificata dalle

peculiarità proprie del regime transitorio, dettato dall'esigenza di

graduare la fase del passaggio dalla precedente alla nuova disciplina

processuale, mediante deroghe al regime ordinario legate a

contingenze destinate ad esaurirsi nel tempo, per cui non può

ritenersi irragionevole che tali deroghe possano dar luogo a

sfasature temporali connesse alla transitorietà del fenomeno;

che, per quel che riguarda l'art. 24, indicato dal giudice a quo

in relazione all'art. 3 della Costituzione, non può ritenersi

violato, come si asserisce, il diritto della difesa per il fatto che

- diversamente da quanto stabilito nella disciplina ordinaria

relativamente alle proroghe concedibili ope iudicis - il

prolungamento disposto ope legis dalla disciplina transitoria non

consenta invece la previa audizione delle parti;

che, al riguardo, è sufficiente osservare che quest'ultima

proroga opera di diritto per tutti i processi instaurati in uno

stesso limitato periodo, mentre l'altra, in tanto esige il rispetto

della regola del contraddittorio, in quanto è disposta su richiesta

del pubblico ministero per le esigenze proprie di un determinato

processo ed in virtù di un provvedimento del giudice;

che manifestamente infondata è anche la questione sollevata,

per violazione degli artt. 3 e 76 della Costituzione, nell'assunto

che la proroga di diritto prevista dalla norma impugnata si riferisce

alla data nella quale la notizia di reato è pervenuta agli uffici

della procura della Repubblica, mentre la legge delega si riferirebbe

sempre alla data di registrazione del nome dell'indagato, per cui

"ove tale iscrizione non sia avvenuta ( ..) non vi è motivo di

prorogare un termine del quale non è ancora iniziata la decorrenza";

che, in proposito, (a voler condividere l'interpretazione da

cui, in difformità da quella espressa nella relazione governativa

allo schema di decreto legislativo n. 369 del 1990, muove il giudice

a quo, secondo cui il momento di decorrenza del termine fissato dalla

disciplina transitoria sarebbe diverso da quello della disciplina

ordinaria) valgono le medesime considerazioni già svolte in

precedenza circa la non pertinenza del richiamo, relativamente alla

disciplina transitoria, dei principi e dei criteri dettati dalla

legge di delega per la disciplina ordinaria, rispondendo la prima,

come si è detto, ad esigenze connesse alla transitorietà del

fenomeno che giustificano la diversa individuazione del momento di

decorrenza del termine, fatto coincidere con quello in cui la notizia

di reato sia pervenuta agli uffici anziché con quello - previsto nel

regime ordinario - in cui sia avvenuta la registrazione del nome

dell'indagato, non essendovi alcun motivo che induca a ritenere in

sé irragionevole la scelta del legislatore di far decorrere il

termine da quel momento;

che, di conseguenza, una volta ritenuta non irragionevole questa

scelta, perde significato il rilievo, formulato dal giudice a quo,

secondo cui non vi sarebbe motivo di prorogare un termine non ancora

iniziato a decorrere;

che, infine, manifestamente infondata è la questione sollevata

nell'assunto che la norma denunciata, "nonostante la collocazione e

la titolazione del decreto legislativo 369/90", sarebbe tutt'altro

che transitoria, riguardando "provvedimenti sorti sotto il vigore del

nuovo codice";

che, in proposito, non appare censurabile che, allo scopo di

assicurare una opportuna gradualità nella fase del passaggio dalla

precedente alla nuova disciplina processuale, siano state previste

alcune deroghe temporanee - non contrastanti con le linee di fondo

della disciplina ordinaria e con il diritto di difesa

costituzionalmente garantito - anche per procedimenti sorti nel

periodo iniziale della entrata in vigore del nuovo rito, coinvolti,

come quelli sorti in precedenza, nella eccezionale situazione di

difficoltà organizzative degli uffici giudiziari, inevitabilmente

connesse alla fase di avvio del nuovo codice; deroghe, in sé

giustificate dalla transitorietà del fenomeno e, purché aventi

breve durata, censurabili solo qualora risultassero in contrasto con

precisi parametri costituzionali, il che per le ragioni svolte in

precedenza non è dato di ravvisare.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi.

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 258, quarto comma, del decreto legislativo

28 luglio 1989 n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale), come sostituito

dall'art. 1 del decreto legislativo 7 dicembre 1990 n. 369 (Ulteriore

prolungamento dei termini per le indagini preliminari nel regime

transitorio), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della

Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la

pretura di Avellino con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1991.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:466 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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