Art. 443 c.p.p. — Limiti all'appello

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(( 1. L'imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479)). Il pubblico ministero non puo' proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall'articolo 599.

Testo in vigore dal 2 gennaio 2000 al 9 marzo 2006

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 274/2009

    Ha colpito questo articolo
    29 ottobre 2009

    È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost. ed assorbito l'ulteriore profilo di censura, l'art. 443, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui esclude che l'imputato possa proporre appello contro le sentenze di assoluzione per difetto di imputabilità, derivante da vizio totale di mente, emesse nel corso del giudizio abbreviato. Il giudizio abbreviato si fonda sulla libera accettazione, da parte dell'imputato, di limitazioni a diritti e facoltà, quale contropartita al trattamento premiale sul piano sanzionatorio: tra tali limitazioni rientrano quelle all'appello che, per essere costituzionalmente compatibili, debbono essere basate su criteri razionali. Nella specie, appare irrazionale e lesivo del diritto di difesa che l'imputato possa dolersi nel merito della condanna per un reato bagatellare alla sola pena della multa e non possa, invece, appellare l'assoluzione per vizio totale di mente, anche se relativa ad un reato di particolare gravità, considerato che questo tipo di sentenza assolutoria non ha valenza pienamente liberatoria, postula l'accertamento della sussistenza del fatto di reato, della sua riferibilità all'imputato e dell'assenza di cause di giustificazione e può comportare conseguenze pregiudizievoli sul piano giuridico, come l'applicazione di una misura di sicurezza. >-V. citata, sentenza n. 85/2008, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 593, comma 1, cod. proc. pen. nella parte in cui esclude che l'imputato possa appellare le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio ordinario. >-Sulle caratteristiche del giudizio abbreviato v., citate, sentenze n. 298/2008, n. 26/2007, n. 288/1997, n. 98/1994, n. 363/1991. >-Sulle misure di sicurezza applicabili all'imputato assolto per vizio di mente e socialmente pericoloso v., citata, sentenza n. 253/2003.

    Art. 443 c.p.p. · Art. 2 Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 363/1991

    Ha colpito questo articolo
    23 luglio 1991

    Lede il principio di uguaglianza tra imputati, incidendo anche sull'esercizio del diritto di difesa, il fatto che la facoltà di appello nel rito abbreviato e, perciò, la possibilità di ottenere una sentenza più favorevole, ivi compresa una pronuncia assolutoria, sia riservata solo a coloro che siano stati condannati in primo grado ad una pena effettivamente eseguibile. Il criterio in base al quale agli uni è riconosciuto e agli altri è negato l'appello avverso una sentenza di condanna non trova un fondamento ragionevolmente commisurato all'entità della limitazione apportata al diritto di difesa, dal momento che lo stesso criterio assume a proprio presupposto un elemento estrinseco alla natura del reato commesso ed ai caratteri della pena irrogata. L'interesse dell'imputato a far valere, anche attraverso l'appello, la propria innocenza viene, pertanto, a subire una compressione che non appare in alcun modo collegata ne' alla natura del fatto contestato ne' al grado di responsabilità dell'autore del reato, ne' d'altra parte tale limitazione trova adeguata giustificazione nelle caratteristiche e nelle finalità del giudizio abbreviato. Conseguentemente l'art. 443, secondo comma, c.p.p., va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui esclude l'appello dell'imputato "contro le sentenze di condanna a una pena che comunque non deve essere eseguita".

    Art. 443 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 95/2026

    Altra decisione
    29 maggio 2026

    È rinviato a nuovo ruolo il giudizio avente ad oggetto la questione di legittimità costituzionale dell’art. 443, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui esclude che l’imputato possa proporre appello contro le sentenze di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dalla Corte militare d’appello, sezione seconda. Successivamente al deposito dell’ordinanza del rimettente, sia la Corte d’appello di Milano, sez. quarta penale, che le sez. un. pen. della Cassazione hanno sollevato questioni che presentano profili connessi e in parte sovrapponibili a quelli prospettati dalla Corte militare d’appello, rendendosi, quindi, opportuna una trattazione congiunta.

    Art. 443 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 131-bis c.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (13)

Se ne mostrano 12 su 13, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 2 gennaio 2000

Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 1991 al 2 gennaio 2000. 36 parole tolte, 11 parole aggiunte in 3 capoversi.

aggiunto: 1. L'imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello controtolto: :

tolto: a) le sentenze di proscioglimento, quando l'appello tende tolto: a aggiunto: ad ottenere una diversa formulatolto: ;

tolto: b) le sentenze con le quali sono applicate sanzioni sostitutive. L'imputato non puo' proporre appello contro le sentenze di condanna a una pena che comunque non deve essere eseguita ovvero alla sola pena pecuniaria aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479. Il pubblico ministero non puo' proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art443 · fonte del testo

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