Corte costituzionale

Sentenza n. 98/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/03/1994 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 443 e 595 del codice di procedura penale, promosso con

ordinanza emessa il 19 febbraio 1993 dalla Corte di appello di Torino

nel procedimento penale a carico di Cendretto Carmelo, iscritta al n.

339 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1994 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio penale la Corte d'appello di Torino,

in camera di consiglio, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto degli artt. 443 (terzo comma) e

595 del codice di procedura penale, nella parte in cui detti articoli

non consentono al pubblico ministero, all'esito del giudizio

abbreviato, di proporre impugnazione incidentale nel caso in cui -

come è avvenuto nel giudizio a quo - l'imputato proponga appello

avverso la sentenza di condanna, per contrasto con gli artt. 3 e 112

della Costituzione.

2. - Il giudice rimettente solleva la questione attraverso il

richiamo testuale di eccezione formulata dal pubblico ministero, il

cui interesse ad appellare - perlomeno in via incidentale - la

sentenza, resa al termine del rito speciale, deriva dal fatto che il

giudice di primo grado ha condannato l'imputato ad una pena inferiore

a quella proposta all'atto delle conclusioni, pena ritenuta

dall'accusa non congrua rispetto ai criteri dettati dall'art. 133 del

codice penale.

3. - Tuttavia, l'impugnazione del pubblico ministero, in concreto

proposta, dovrebbe essere dichiarata inammissibile, non essendo

consentito l'appello dall'art. 443 c.p.p., il cui terzo comma

stabilisce che "il pubblico ministero non può proporre appello

contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che

modifica il titolo del reato".

4. - La prospettazione del (pubblico ministero, fatta propria dal)

giudice a quo muove dalla decisione n. 363 del 1991 della Corte

costituzionale (che ha già affrontato questione analoga, seppure

riferita al solo art. 443 c.p.p. e in riferimento a parametri

costituzionali in parte diversi). La statuizione di conformità a

Costituzione dei limiti all'appellabilità, da parte dell'organo di

accusa, delle sentenze di condanna emesse al termine del giudizio

abbreviato, contenuta nella decisione richiamata, può essere

condivisa, ad avviso della corte rimettente, solo se correlata alla

originaria configurazione del rito speciale quale data nel codice di

procedura penale del 1988.

Ma successivamente sono intervenute decisioni della Corte

costituzionale che hanno notevolmente trasformato il rito speciale,

nella sua struttura e nella sua funzione.

5. - Nell'impostazione originaria, infatti, il pubblico ministero

poteva dissentire rispetto alla richiesta di giudizio abbreviato

senza doverne enunciare le ragioni, e comunque senza che tali ragioni

fossero sindacabili dal giudice, per cui era logico che allo stesso

organo fossero posti limiti alla facoltà di impugnazione delle

sentenze, in funzione della esigenza di deflazione dei processi che

era alla base del nuovo istituto, ed in un calibrato bilanciamento

delle posizioni dell'accusa e dell'imputato.

6. - Questo quadro si è alterato, prosegue il rimettente, già

con la sentenza n. 81 del 1991 della Corte costituzionale, che ha

stabilito l'obbligo di motivazione del dissenso del pubblico

ministero all'adozione del rito abbreviato e conseguentemente il

potere del giudice di applicare a favore dell'imputato la riduzione

di pena ex art. 442, secondo comma, c.p.p., allorché all'esito del

dibattimento il dissenso venga ritenuto ingiustificato: in questa

mutata configurazione del rito, viene individuato un fattore di

"sbilanciamento" a svantaggio dell'accusa, giacché, dopo quella

sentenza, i limiti entro i quali il pubblico ministero può

validamente rifiutare il consenso al rito alternativo sono

estremamente ridotti, coincidendo in definitiva con l'elemento della

non definibilità allo stato degli atti; un elemento, quest'ultimo,

di rara verificazione, tanto più nei casi in cui il rito abbreviato

sia richiesto in sede di giudizio direttissimo a seguito di arresto

in flagranza, come è nel processo a quo.

7. - I connotati del rito abbreviato hanno poi subi'to ulteriori

modificazioni in altri due interventi della Corte costituzionale: la

già citata sentenza n. 363 del 1991, che ha dichiarato illegittimo

l'art. 443 c.p.p. nella parte in cui escludeva l'appello

dell'imputato contro le sentenze di condanna ad una pena detentiva

che non deve essere eseguita; nonché la sentenza n. 23 del 1992 con

la quale si è dichiarata l'illegittimità costituzionale delle

disposizioni che regolano il rito speciale, nella parte in cui non

prevedono che il giudice del dibattimento possa sindacare la

decisione del giudice per le indagini preliminari contraria

all'adozione del rito e, conseguentemente, applicare la riduzione di

pena di un terzo.

8. - Gli interventi del giudice delle leggi, quindi, hanno fatto

perdere al giudizio abbreviato la sua originaria configurazione di

strumento deflattivo del carico penale, nel quale le posizioni

dell'accusa e della difesa erano in condizioni sostanzialmente

paritarie; parallelamente, il rito in parola ha concretamente

incontrato scarsa applicazione, a vantaggio del "patteggiamento"

(artt. 444 e segg. c.p.p.), in particolare nei processi di competenza

del pretore: sono soprattutto imputati che non possono fruire della

sospensione condizionale della pena che, in luogo del patteggiamento

e della conseguente rapida esecuzione della sentenza, preferiscono

avvalersi del giudizio abbreviato, il quale consente sempre l'appello

e perciò allontana nel tempo l'esecutività della condanna.

9. - In conclusione, il giudizio abbreviato non svolge più, ad

avviso del rimettente, alcun ruolo deflattivo, posto che alla

diminuzione dei dibattimenti si contrappone la "pressione" sul

giudice di appello, attraverso impugnazioni sovente dilatorie;

mentre, correlativamente, si accentua un marcato disequilibrio

dell'accusa rispetto all'imputato, a vantaggio di quest'ultimo: il

rito speciale è rimesso, in buona sostanza, alla volontà

dell'imputato, poiché il pubblico ministero non può "praticamente"

opporsi a tale rito, e ciò senza alcun rischio di reformatio in

peius quanto alla pena, sottratta al controllo dell'accusa in sede di

impugnazione.

10. - Il rimettente pone in rapporto, quindi, le osservazioni

sopra illustrate con i principali passaggi argomentativi della citata

sentenza n. 363 del 1991, rilevando come questi siano, alla luce dei

profili detti, suscettibili di ripensamento.

Richiamata, in particolare, la motivazione di quella decisione,

nel punto in cui si valorizza la fondamentale esigenza di deflazione

dei processi quale razionale giustificazione del diverso trattamento

accordato ad accusa e imputato sul piano delle facoltà di

impugnazione, il giudice a quo propone il proprio dissenso rispetto

alla decisione della Corte, proprio perché incentrata su una

finalità che, come detto, non risponde a realtà; più che strumento

di riduzione del carico penale, il giudizio abbreviato è un

meccanismo di riduzione della pena rimesso alla volontà e al

controllo di una sola parte del processo, e cioè all'imputato.

11. - In questa prospettiva, occorre allora consentire al pubblico

ministero di proporre appello avverso le sentenze di condanna; e se

può mantenersi la preclusione all'appello principale, proprio in

nome di quelle esigenze di sollecita definizione dei processi più

volte accennate, si deve tuttavia consentire l'appello incidentale

allorché l'imputato a sua volta ha proposto appello, onde

ricollocare le parti su un terreno di parità nel processo, anche sul

piano del controllo della correttezza della pena.

Tale ultimo profilo, del resto, si riconnette alla posizione

istituzionale del pubblico ministero e al principio

dell'obbligatorietà dell'azione penale, che postula "il doveroso

esercizio della pretesa punitiva dello Stato", valore costituzionale

che può essere sacrificato solo quando l'imputato ha accettato gli

effetti sostanziali del rito prescelto, non nel caso in cui ciò non

avvenga.

12. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato; richiamata la sentenza n. 363 del 1991 di questa Corte,

l'Avvocatura osserva che le argomentazioni in essa sviluppate sono

tuttora valide, e che, se è vero che gli interventi della Corte

costituzionale hanno inciso notevolmente sul rito abbreviato, sarà

il legislatore a dover riesaminare l'intera disciplina proprio per

adeguare la normativa alle indicazioni fornite in quelle decisioni.

Le prospettazioni del giudice a quo possono essere apprezzabili

sul piano del merito di una possibile riforma legislativa, ma non

inficiano - per l'Avvocatura - la pertinenza degli argomenti posti a

base della citata sentenza n. 363 del 1991, essendo tuttora quello

originario il fondamento del rito alternativo; l'interveniente

conclude pertanto per una declaratoria di infondatezza della

questione. Considerato in diritto

1. - È stata sollevata questione di legittimità costituzionale

degli artt. 443 e 595 del codice di procedura penale, in riferimento

agli artt. 3 e 112 della Costituzione, nella parte in cui non

consentono al pubblico ministero, in esito al giudizio abbreviato, di

proporre impugnazione incidentale nel caso in cui l'imputato proponga

appello avverso la sentenza di condanna.

L'ordinanza di rimessione muove dall'interpretazione delle norme

impugnate che, nel contrasto della giurisprudenza e discostandosi da

quella prevalente, è stata confermata di recente in sede di

giurisdizione di legittimità. In base a detta interpretazione si

ritiene che l'appello incidentale, in mancanza di espresse norme che

lo consentano, non può essere proposto nei casi in cui quello

principale non è ammesso.

Ad avviso del giudice rimettente, una volta che con la sentenza di

questa Corte n. 363 del 1991 è stata dichiarata l'illegittimità

costituzionale delle norme che impedivano all'imputato di proporre

appello principale avverso le sentenze di condanna "ad una pena che

comunque non deve essere eseguita" emanate a conclusione del giudizio

abbreviato, ed una volta che con la stessa sentenza è stata

disattesa la questione di legittimità costituzionale delle norme che

escludono l'analogo potere di appello per il pubblico ministero -

salvo che si tratti di sentenza che modifichi il titolo del reato -

l'esclusione per l'organo di accusa anche della possibilità di

proporre appello incidentale determinerebbe "un clamoroso

disequilibrio dell'accusa con l'imputato .. in quanto (se) l'imputato

ha proposto appello, logica e giustizia vogliono che le parti siano

poste sullo stesso piano, ovvero che ad entrambe sia attribuito il

potere di controllare la correttezza della pena irrogata".

2. - La questione non è fondata.

Questa Corte, pur avendo affermato (sentenza n. 177 del 1971) che,

in riferimento all'art. 112 della Costituzione, il potere di

impugnazione "è un'estrinsecazione ed un aspetto dell'azione penale,

un atto conseguente ( ..) al promovimento dell'azione penale", ha

tuttavia escluso (arg. ex sent. n. 363 del 1991) che esso debba

configurarsi in modo simmetrico rispetto al diritto di difesa

dell'imputato.

Difatti nell'ultima delle sentenze citate, mentre si è affermato

che il potere di impugnazione riconosciuto in via di principio

all'imputato quale esplicazione del diritto di difesa e

dell'interesse a far valere la propria innocenza non può essere

sacrificato in vista delle finalità deflattive cui si affida la

previsione del giudizio abbreviato, non si è ritenuto che tale

riconoscimento ne comporti uno corrispondente per il pubblico

ministero, le cui funzioni non sono assistite da garanzie di

intensità pari a quelle assicurate all'imputato dall'art. 24 della

Costituzione il quale non riguarda l'organo di accusa.

La configurazione dei poteri del pubblico ministero rimane perciò

affidata alla legge ordinaria, che potrebbe essere censurata per

irragionevolezza solo se i poteri stessi, nel loro complesso,

dovessero risultare inidonei all'assolvimento dei compiti previsti

dall'art. 112 della Costituzione.

D'altronde non può disconoscersi come la vigente disciplina

preveda, in alcune fasi del procedimento penale, talune posizioni di

vantaggio per l'organo d'accusa, il che non fa apparire irragionevole

che il legislatore, per realizzare a pieno il diritto di difesa

costituzionalmente garantito e ristabilire la parità processuale,

munisca in altre fasi l'imputato di altri poteri cui non debbano

necessariamente corrispondere simmetrici poteri per il pubblico

ministero, fatte salve ovviamente le posizioni a questi

costituzionalmente garantite ai fini del complessivo assolvimento

delle sue attribuzioni.

Né può dimenticarsi, comunque, che è l'art. 24 della

Costituzione ad assumere nella disciplina processuale valore

preminente, essendo il diritto di difesa inserito nel quadro dei

diritti inviolabili della persona, talché, anche secondo l'indirizzo

costante di questa Corte (in cui la riaffermazione del principio

della "parità delle armi" tra accusa e imputato si è modulata non

solo e tanto sull'identità delle rispettive posizioni, quanto sul

raccordo con l'esigenza di non comprimere poteri e facoltà

dell'imputato riconducibili al precetto dell'art. 24 della

Costituzione), esso non potrebbe essere sacrificato in vista di altre

esigenze, come quella relativa alla speditezza del processo. Diverso

è il valore dell'art. 112 della Costituzione, invocato

nell'ordinanza di rinvio, in quanto esso, nell'attribuire al pubblico

ministero l'esercizio dell'azione penale, configura un potere che

legittimamente può cedere di fronte ad esigenze del tipo di quella

indicata, che non potrebbero invece condizionare, al di là

dell'indispensabile, il diritto di difesa, senza per questo porre in

discussione neppure il principio di uguaglianza, anch'esso invocato

dal giudice a quo. Difatti la diversità dei poteri spettanti, ai

fini delle impugnazioni, all'imputato ed al pubblico ministero è

giustificata dalla differente garanzia rispettivamente loro

assicurata dagli artt. 24 e 112 della Costituzione.

3. - Per quel che riguarda in particolare la questione oggetto

dell'incidente di costituzionalità, devesi osservare che non spetta

a questa Corte prendere posizione sul nesso tra potere di

impugnazione principale e potere di impugnazione incidentale. Se il

giudice penale ritenga, nell'interpretare le norme vigenti, che il

secondo non possa essere riconosciuto ad una parte processuale che

non sia titolare del primo, ciò non pone problemi di

costituzionalità perché, sia in base alla precedente giurisprudenza

(sent. n. 363 del 1991) che alle ragioni esposte in precedenza, il

trattamento che risulta in tal modo diversificato relativamente alle

parti del processo penale, avrebbe rilevanza sotto tale profilo

soltanto se venisse messo in qualche modo in discussione l'art. 24

della Costituzione il quale, però, come si è detto, non riguarda i

poteri del pubblico ministero.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 443 e 595 del codice di procedura penale - nella parte in

cui non consentono al pubblico ministero, in esito al giudizio

abbreviato, di proporre impugnazione incidentale nel caso in cui

l'imputato proponga appello avverso la sentenza di condanna -

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione,

dalla Corte di appello di Torino con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 10 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:98 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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