Corte costituzionale

Sentenza n. 363/1991

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/07/1991 · relatore Enzo Cheli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 443, commi

secondo e terzo, del codice di procedura penale, promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 21 dicembre 1990 dalla Corte d'appello di

Perugia nel procedimento penale a carico Abbas Afzali ed altra

iscritta al n. 137 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11 prima serie speciale

dell'anno 1991;

2) ordinanza emessa il 10 gennaio 1991 dalla Corte di Cassazione

sul ricorso proposto da Roberta De Vitali iscritta al n. 154 del

registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 11 prima serie speciale dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1991 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel processo d'appello avverso la sentenza di condanna emessa

a seguito di giudizio abbreviato dal giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Perugia nei confronti di Abbas

Afzali e Daniela Bigoni, la Corte d'appello di Perugia, con ordinanza

del 21 dicembre 1990 (R.O. n. 137 del 1991), ha dichiarato rilevante

e non manifestamente infondata - in riferimento agli artt. 3 e 27

della Costituzione - la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 443, terzo comma, del codice di procedura penale "nella

parte in cui non consente al pubblico ministero di proporre

impugnazione avverso la sentenza di condanna emessa al termine del

rito abbreviato".

Nell'ordinanza di rinvio si premette che la norma impugnata

stabilisce che il pubblico ministero non può proporre appello contro

le sentenze di condanna pronunciate nel giudizio abbreviato e perciò

non gli consente né di proporre una istanza di reformatio in peius

della pena né di avanzare una istanza di reformatio in melius della

stessa, come pure sarebbe possibile "specie con riferimento a

sopraggiunta abolizione di reato".

Ad avviso del giudice remittente, l'esclusione - limitata al solo

pubblico ministero - della facoltà di appello avverso la sentenza di

condanna emanata a conclusione del giudizio abbreviato lederebbe la

parità processuale delle parti del giudizio penale, ponendosi in

contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

La prospettata "lesione della parità processuale" tra accusa e

difesa non sarebbe giustificabile, secondo il giudice a quo, né con

il carattere speciale e semplificato del rito - che assicura solo un

procedimento rapido e un giudizio da formulare "allo stato degli

atti" - né con la diminuzione automatica e predeterminata della

pena. E ciò in quanto - sempre a giudizio della Corte remittente -

dalla accettazione del rito abbreviato non deriva nessun vincolo

sulla giusta pena da applicare, che resta rimessa alla determinazione

esclusiva del giudice e, di conseguenza, anche del giudice

dell'impugnazione.

Aggiunge poi il giudice a quo che il pubblico ministero ha

comunque interesse alla irrogazione di una pena giusta e che tale

interesse verrebbe negato dalla disposizione denunciata, in

violazione dell'art. 27 della Costituzione.

La questione di legittimità costituzionale viene infine ritenuta

rilevante, perché dalla sua risoluzione dipende la possibilità di

esaminare il merito dell'impugnazione proposta dal Procuratore

generale presso la Corte d'appello avverso la sentenza di condanna

emessa a seguito di giudizio abbreviato.

2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte ha spiegato intervento il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia

dichiarata infondata.

Nell'atto di intervento si sostiene che il giudizio abbreviato è

basato sull'accordo delle parti e si caratterizza, al pari del

procedimento di "applicazione della pena su richiesta", per il fatto

che pubblico ministero e imputato "dispongono" del processo pur se

nei limiti, forme e modalità fissati negli artt. 438 ss. del codice

di procedura penale e fermo restando il controllo giurisdizionale sul

loro operato.

Il consenso delle parti al procedimento speciale coinvolgerebbe

perciò tutti gli effetti collegati alla scelta compiuta e, tra

questi, i limiti all'appello previsti dall'art. 443 del codice di

procedura penale, limiti che, secondo logica e ragionevolezza, sono

diversamente calibrati per l'imputato e il pubblico ministero.

Ricorda infine l'Avvocatura dello Stato che il limite all'appello non

intacca il principio generale di cui all'art. 111 della Costituzione,

ribadito dall'art. 568, secondo comma, del codice di procedura

penale, in base al quale tutte le sentenze sono soggette a ricorso

per cassazione da parte dell'imputato e del pubblico ministero.

3. - Con ordinanza del 10 gennaio 1991 (R.O. n. 154 del 1991), la

Corte di cassazione ha dichiarato rilevante e non manifestamente

infondata - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 443, secondo

comma, del codice di procedura penale che detta limiti all'appello

avverso le sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato,

precludendo all'imputato l'appello "contro le sentenze di condanna a

una pena che comunque non deve essere eseguita".

Nell'ordinanza si espone che Roberta De Vitali, chiamata a

rispondere del reato di cui all'art. 72, primo comma, della legge 22

dicembre 1975, n. 685, è stata condannata dal Tribunale di Milano,

con sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato, alla pena di

dieci mesi e venti giorni di reclusione e lire duecentomila di multa,

con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non

menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario.

L'appello proposto dalla De Vitali avverso la sentenza di condanna è

stato poi dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello di Milano in

applicazione dell'art. 443, secondo comma, del codice di procedura

penale e l'imputata ha proposto ricorso per cassazione eccependo, tra

l'altro, l'illegittimità costituzionale del citato art. 443, secondo

comma, del codice di procedura penale.

La Corte di cassazione rileva che tale norma - così come

interpretata dalla giurisprudenza di legittimità - non consente

l'appello in caso di sospensione condizionale della pena, "ferma la

conversione, ex art. 580 del codice di rito, dell'eventuale ricorso

per cassazione in appello, ove quest'ultimo mezzo di impugnazione sia

esperito da coimputato condannato a pena eseguibile".

Ne consegue - secondo la Corte remittente - che la questione di

legittimità costituzionale prospettata nei motivi di gravame non è

manifestamente infondata, esistendo il sospetto che la norma in

questione possa ledere il principio di eguaglianza sancito dall'art.

3 della Costituzione.

Infatti - sostiene il giudice a quo - il rito abbreviato

corrisponde ad una esigenza di sollecitudine del giudizio, "comune,

oltre che ad imputati colpevoli, ad imputati che sono e vogliono

essere riconosciuti innocenti". Perciò, la conclusione del giudizio

abbreviato con una sentenza di condanna - anche se a pena soggetta a

sospensione condizionale - da un lato delude l'aspettativa

dell'imputato, il quale fonda la propria convinzione di innocenza su

una valutazione degli elementi di giudizio acquisiti diversa da

quella compiuta dalla sentenza, e, dall'altro, impedisce all'imputato

stesso di sperimentare l'appello, unico mezzo di impugnazione con cui

possono essere dedotti motivi di merito ed è possibile ottenere una

nuova valutazione degli elementi di giudizio.

Di qui - secondo il giudice remittente - la condizione

ingiustificatamente deteriore riservata agli "imputati a pena

sospesa" rispetto ad imputati meno "positivi" che sono condannati

senza il beneficio della sospensione condizionale.

La Corte di cassazione ritiene, infine, che la prospettata

questione di legittimità costituzionale sia rilevante poiché dalla

sua risoluzione deriva la decisione sull'ammissibilità o meno

dell'appello proposto dall'imputata Roberta De Vitali.

4. - Nel giudizio dinanzi alla Corte ha spiegato intervento il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia

dichiarata infondata. L'Avvocatura dello Stato si riporta

integralmente alle deduzioni ed argomentazioni già svolte nel

giudizio promosso dalla Corte di appello di Perugia con l'ordinanza

22 ottobre 1990 (R.O. n. 137 del 1991). Considerato in diritto

1. - La Corte d'appello di Perugia solleva, in relazione agli

artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 443, terzo comma, del codice di procedura

penale nella parte in cui non consente al pubblico ministero di

proporre impugnazione avverso le sentenze di condanna emesse al

termine del giudizio abbreviato.

La Corte di cassazione prospetta, a sua volta, il dubbio sulla

legittimità costituzionale dell'art. 443, secondo comma, del codice

di procedura penale nella parte in cui preclude all'imputato

l'appello avverso sentenze di condanna a una pena che comunque non

deve essere eseguita emesse a seguito di giudizio abbreviato,

ipotizzando il contrasto di tale norma con l'art. 3 della

Costituzione.

2. - I giudizi promossi dalle due ordinanze in esame hanno

entrambi per oggetto questioni di legittimità costituzionale

riguardanti i limiti all'appellabilità di sentenze di condanna

emesse al termine del giudizio abbreviato: essi, pertanto, possono

essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.

3. - Va innanzitutto premesso che l'art. 443 del codice di

procedura penale prevede - in attuazione della direttiva n. 53

enunciata nell'art. 2 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 - diversi

limiti all'appellabilità delle sentenze emesse a seguito di giudizio

abbreviato.

In particolare, al primo comma dell'art. 443 si prevedono

limitazioni riferite a tutte le parti del processo, che vengono a

investire l'appello delle sentenze di proscioglimento quando si

richieda solo una diversa formula assolutoria, nonché delle sentenze

con le quali sono applicate sanzioni sostitutive.

Il secondo comma dello stesso articolo stabilisce, invece, con

riferimento al solo imputato, l'inappellabilità delle "sentenze di

condanna a una pena che comunque non deve essere eseguita, ovvero

alla sola pena pecuniaria".

Infine, il terzo comma della norma in esame preclude al pubblico

ministero l'appello avverso sentenze di condanna rese con giudizio

abbreviato, con la sola eccezione riferita alla sentenza di condanna

che modifichi il titolo del reato originariamente contestato.

4. - La prima questione di costituzionalità - prospettata dalla

Corte d'appello di Perugia - investe le limitazioni poste all'appello

del pubblico ministero dall'art. 443, terzo comma, ritenute lesive

del principio della parità processuale delle parti.

La questione non è fondata.

Questa Corte ha già sottolineato (v. sent. n. 183 del 1990) che

la principale finalità del giudizio abbreviato, chiaramente

individuata nella Relazione al progetto preliminare del nuovo codice

di procedura penale, è quella di "evitare il passaggio alla fase

dibattimentale di un gran numero di procedimenti, secondo uno schema

di deflazione comune a tutti i sistemi processuali che si ispirano al

modello accusatorio".

La celerità del giudizio abbreviato è stata, pertanto,

perseguita, da un lato, con la previsione che il processo di primo

grado si concluda con un giudizio allo stato degli atti; dall'altro,

con l'introduzione dei già ricordati limiti all'appello avverso le

sentenze emesse nell'ambito di tale giudizio, destinati a garantire

la rapida definizione dei processi. Al riguardo, la Relazione al

progetto preliminare sottolinea anche che il fine deflattivo del

procedimento speciale in esame sarebbe compromesso ove il giudizio

svoltosi con il rito abbreviato in primo grado vedesse ritardata "la

sua completa definizione" per effetto dell'applicazione delle norme

ordinarie sull'impugnazione delle sentenze.

Ora è proprio alla luce di questa finalità del giudizio

abbreviato che deve valutarsi la censura mossa dal giudice

remittente, che individua nella preclusione dell'appello del pubblico

ministero una "lesione della parità processuale delle parti".

A questo proposito va ricordato che nella giurisprudenza di questa

Corte è stato più volte ribadito che il principio della parità fra

accusa e difesa non comporta necessariamente l'identità tra i poteri

processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato e del suo

difensore. Questa giurisprudenza ha altresì sottolineato come una

diversità di trattamento rispetto a tali poteri possa, invero,

risultare giustificata sia dalla peculiare posizione istituzionale

del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia

da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia:

ma, in ogni caso, il diverso trattamento riservato al pubblico

ministero, per essere conforme a Costituzione, dovrà trovare una

ragionevole motivazione proprio in quella peculiare posizione o in

quella funzione o in quelle esigenze appena richiamate (v. sentt. n.

190 del 1970; n. 155 del 1974; n. 110 del 1980).

Con riferimento al contesto del giudizio abbreviato, non appare,

pertanto, in contrasto con i canoni della ragionevolezza il fatto che

al pubblico ministero risulti preclusa la facoltà di appello avverso

le sentenze di condanna, ove la stessa sentenza non abbia modificato

il titolo del reato. Tale limite trova fondamento, da un lato,

nell'obiettivo primario di una rapida e completa definizione dei

processi svoltisi in primo grado secondo il rito abbreviato,

dall'altro, nella circostanza che la sentenza di condanna emessa in

primo grado sulla base di tale rito segna comunque la realizzazione

della pretesa punitiva fatta valere nel processo attraverso l'azione

intrapresa dal pubblico ministero. Che, limitatamente a questa

fattispecie, l'interesse del pubblico ministero alla punizione del

reato possa dirsi soddisfatto con la sentenza di condanna - e perciò

indipendentemente dalla misura della pena - viene, d'altro canto, a

trovare indiretta conferma nell'unica eccezione al regime di

preclusione sancito nell'art. 443, terzo comma, dove la facoltà

dell'organo dell'accusa di proporre appello nel giudizio abbreviato,

anche avverso una sentenza di condanna, è fatta salva nella ipotesi

che tale sentenza modifichi il titolo del reato originariamente

contestato, venendo, di conseguenza, ad introdurre una differenza non

di ordine quantitativo, ma qualitativo tra la richiesta dell'accusa e

la sentenza emessa dal giudice.

Le stesse caratteristiche del giudizio abbreviato, spiegano,

dunque, come in tale procedimento, ai fini dell'appello del pubblico

ministero, l'effettiva irrogazione della pena sia stata dal

legislatore privilegiata rispetto alla sua piena aderenza alla natura

del reato contestato: e questo attraverso una scelta del legislatore

che, oltre a non risultare lesiva di altri valori costituzionali,

appare incensurabile sul piano della ragionevolezza in quanto

proporzionata al fine preminente della speditezza del processo.

Di qui l'infondatezza della censura di legittimità costituzionale

formulata con riferimento all'art. 3 della Costituzione. Per quanto

concerne poi il profilo relativo all'art. 27 della Costituzione,

basti solo rilevare che i criteri di disciplina delle sanzioni penali

espressi da tale norma non offrono alcun fondamento alla tesi

(interesse del pubblico ministero alla "giusta pena") enunciata

nell'ordinanza di rinvio.

5. - A diverse conclusioni si deve, invece, pervenire in ordine

all'altra questione - sollevata dalla Corte di cassazione con

riferimento all'art. 3 della Costituzione - che investe la

disposizione espressa nell'art. 443, secondo comma, del codice di

procedura penale, nella parte in cui preclude all'imputato l'appello

"contro le sentenze di condanna a una pena che comunque non deve

essere eseguita".

Al riguardo, va evidenziato che la norma impugnata individua il

discrimine tra sentenze appellabili e sentenze non appellabili da

parte dell'imputato condannato esclusivamente con riferimento al dato

della effettiva eseguibilità della pena. Si introduce così una

rilevante differenza di trattamento tra categorie di imputati, che

incide sull'esercizio della difesa, dal momento che solo a coloro che

sono stati condannati in primo grado ad una pena effettivamente

eseguibile viene riservata la facoltà di appello e, perciò, la

possibilità di ottenere una sentenza più favorevole, ivi compresa

una pronuncia assolutoria.

Ora - pur tenendo conto della diversità di posizione tra imputati

condannati ad una pena concretamente eseguibile e imputati per i

quali comunque la pena irrogata non deve essere eseguita - occorre

riconoscere che il criterio in base al quale agli uni è riconosciuto

e agli altri è negato l'appello avverso una sentenza di condanna non

trova un fondamento ragionevolmente commisurato all'entità della

limitazione apportata al diritto di difesa, dal momento che lo stesso

criterio assume a proprio presupposto un elemento estrinseco alla

natura del reato commesso ed ai caratteri della pena irrogata. La

norma impugnata, nel differenziare il trattamento tra le diverse

categorie di imputati ai fini dell'appello, evita, infatti, ogni

riferimento agli aspetti che più sono destinati a caratterizzare la

responsabilità dell'imputato e le conseguenze dell'azione criminosa,

quali il titolo del reato, il tipo di sanzione, la misura della pena

edittale. L'interesse dell'imputato a far valere, anche attraverso

l'appello, la propria innocenza viene, pertanto, a subire una

compressione che non appare in alcun modo collegata né alla natura

del fatto contestato né al grado di responsabilità dell'autore del

reato.

Da qui l'irrazionalità della limitazione apportata che, in

relazione al rilievo costituzionale dell'interesse inciso, non trova

adeguata giustificazione nelle caratteristiche e nelle finalità

proprie del giudizio abbreviato. La norma impugnata va, pertanto,

dichiarata illegittima, in relazione all'art. 3 della Costituzione,

nella parte in cui esclude l'appello dell'imputato "contro le

sentenze di condanna a una pena che comunque non deve essere

eseguita".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 443, secondo

comma, del codice di procedura penale nella parte in cui stabilisce

che l'imputato non può proporre appello contro le sentenze di

condanna a una pena che comunque non deve essere eseguita;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 443, terzo comma, del codice di procedura penale, in

riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, sollevata dalla

Corte d'appello di Perugia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:363 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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