Corte costituzionale

Sentenza n. 288/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/07/1997 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 443, comma 1,

lettera b), del codice di procedura penale, promosso con ordinanza

emessa il 2 ottobre 1996 dalla Corte di cassazione sui ricorsi

riuniti proposti dal procuratore generale militare della Repubblica

presso la Corte militare d'appello di Roma nei confronti di Ruggerini

Cesare e da Ruggerini Cesare, iscritta al n. 1 del registro ordinanze

1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5,

prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 maggio 1997 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con sentenza in data 22 luglio 1994, il giudice per le

indagini preliminari presso il tribunale militare di Roma, all'esito

del giudizio abbreviato, condannava Cesare Ruggerini per il reato di

tentata truffa pluriaggravata alla pena di mesi quattro di reclusione

militare, sostituita con la libertà controllata di mesi otto. Il

Ruggerini proponeva appello, formalmente qualificato "atto di

impugnazione", osservando che avverso le sentenze pronunciate a

seguito di giudizio abbreviato, con il quale sono applicate sanzioni

sostitutive, l'appello dell'imputato doveva ritenersi ammissibile e,

subordinatamente, eccepiva l'incostituzionalità dell'art. 443, comma

1, lettera b) del codice di procedura penale, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione, sulla base dei princìpi già

espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 363 del 1991,

con la quale era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale

della medesima norma nella parte in cui prevedeva l'inappellabilità

per l'imputato delle sentenze pronunciate a seguito di giudizio

abbreviato recanti una condanna a pena che "non deve essere

eseguita".

La Corte militare di appello, qualificata l'impugnazione come

ricorso per cassazione, trasmetteva gli atti alla Corte di

cassazione.

Dal canto suo, la Corte di legittimità, con ordinanza in data 3

luglio 1994, preso atto della volontà "delle parti" di proporre

appello e ritenuta pregiudiziale la soluzione della questione di

legittimità ai fini della eventuale investitura della Corte di

cassazione, disponeva la restituzione degli atti alla Corte militare

di appello.

Con ordinanza del 17 aprile 1996, la Corte di merito dichiarava la

manifesta infondatezza della questione di legittimità e, qualificato

come ricorso l'impugnazione proposta dall'imputato, ordinava la

trasmissione degli atti alla Corte di cassazione.

2. - Con ordinanza in data 2 ottobre 1996, la Corte di cassazione

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 443,

comma 1, lettera b) cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 2, 3,

10 e 24 della Costituzione.

Osserva in primo luogo la Corte che la questione sollevata

dall'imputato deve ritenersi ammissibile, nonostante la Corte

militare di appello si fosse già espressa nel senso della manifesta

infondatezza, in quanto spetta alla Corte di cassazione, quale

giudice funzionalmente sovraordinato e al quale è attribuita la

competenza sulle impugnazioni a norma dell'art. 443, comma 1, lettera

b) cod. proc. pen., la legittimazione a conoscere di ogni doglianza,

eccezione o questione proposta con le impugnazioni; tanto più che,

in base all'art. 24 della legge

11 marzo 1953, n. 87, l'eccezione di incostituzionalità di una

norma di legge, respinta per manifesta irrilevanza o infondatezza,

può essere riproposta in ogni grado ulteriore del processo.

Ciò premesso, ad avviso della Corte rimettente la questione deve

ritenersi non manifestamente infondata. Al riguardo, il giudice

rimettente osserva che anche nel caso di applicazione delle sanzioni

sostitutive di pene detentive brevi si ha intervento di un elemento

estrinseco alla natura del reato, rappresentato dal potere

discrezionale riservato al giudice dall'art. 58 della legge 24

novembre 1981, n. 689, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto

dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., che sono poi i

medesimi da osservarsi in tema di sospensione condizionale della

pena: da qui l'assimilazione della situazione presa in esame dalla

Corte costituzionale con la sentenza n. 363 del 1991 (sentenza,

emessa a seguito di giudizio abbreviato, di condanna a pena

condizionalmente sospesa) a quella del presente procedimento

(sentenza di condanna, emessa a seguito di giudizio abbreviato, a

pena detentiva sostituita con la libertà controllata).

Inoltre, osserva la Corte rimettente, è possibile che la sanzione

sostitutiva sia convertita in quella detentiva sostituita al

verificarsi delle condizioni previste negli artt. 66 e 72 della legge

n. 689 del 1981, con la conseguenza che il condannato, cui l'appello

sia negato in forza della sostituzione operata con la sentenza di

condanna, non sarebbe poi reintegrato nel diritto di esperire tale

mezzo di gravame. Ciò determinerebbe una irrazionale disparità di

trattamento rispetto a chi, condannato a pena detentiva non

sostituita, ha facoltà di proporre appello senza alcuna limitazione;

né la lesione della par condicio potrebbe ritenersi giustificata dal

verificarsi solo "postumo", nel primo caso, delle condizioni per il

ripristino della pena detentiva. Appare dunque ravvisabile, anche

sotto questo profilo, la lesione dell'art. 3 della Costituzione.

Ma la norma denunciata può ritenersi in contrasto anche con gli

artt. 2 e 10 Cost., con riferimento al protocollo addizionale n. 7

della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e

delle libertà fondamentali, il cui art. 2, comma 1, stabilisce che

ogni persona condannata ha diritto di fare esaminare da una

giurisdizione superiore la dichiarazione di colpevolezza o la

condanna. Si tratta, osserva il Collegio rimettente, "di diritto

internazionale formalmente riconosciuto dallo Stato italiano per

ratifica dei relativi patti" (legge 9 aprile 1990, n. 98), che sembra

delineare la necessità che nell'ordinamento di ogni Stato aderente

alla convenzione sia previsto il doppio grado di giurisdizione. Tale

principio, con specifico riferimento all'ordinamento italiano,

implica "il concetto di un doppio grado di merito, riguardante il

vaglio delle prove di colpevolezza e l'applicazione dei parametri

determinativi della sanzione, posto che il diverso giudizio di

cassazione, delimitato al solo controllo della correttezza

logico-giuridica di giudizio inferiore, non riguarda direttamente la

dichiarazione di colpevolezza o di condanna". Sarebbe pertanto da

escludere che la "giurisdizione superiore" di cui alla citata

previsione convenzionale possa identificarsi nel giudizio di

cassazione.

3. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per la non fondatezza della questione. La più

favorevole situazione venutasi a creare in capo all'imputato con

l'applicazione di sanzione sostitutiva di quella detentiva non può

comportare una ulteriore agevolazione per lo stesso soggetto che

abbia, in sostanza, causato con il proprio comportamento il

verificarsi delle condizioni per la conversione della sanzione

sostitutiva in pena detentiva. Si tratta di circostanza non solo

successiva alla decisione non appellabile, ma anche basata su

comportamenti antidoverosi dell'imputato, che come tali non sono

meritevoli di tutela.

Incongruo sarebbe anche il riferimento alla Convenzione europea dei

diritti dell'uomo, sia perché le disposizioni di tale strumento

internazionale trovano la sede di tutela avanti alla Corte dei

diritti dell'uomo, unico organo competente ad affermare la esistenza

o meno delle pretese violazioni delle disposizioni medesime; sia

perché la Convenzione è una norma pattizia che non rientra

nell'ambito di operatività dell'art. 10 Cost., richiamato dalla

Corte rimettente, il quale ha per oggetto solo norme di carattere

consuetudinario. Considerato in diritto

1. - Il giudice rimettente dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 443, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale,

ove si stabilisce, in tema di giudizio abbreviato, che l'imputato e

il pubblico ministero non possono proporre appello nei confronti

delle sentenze con le quali sono applicate sanzioni sostitutive.

Ad avviso del giudice rimettente, tale disciplina contrasterebbe:

con l'art. 3 della Costituzione, per l'irragionevole disparità

di trattamento tra la situazione dell'imputato, a cui viene negato

l'appello perché gli è stata applicata una sanzione sostitutiva

della pena detentiva, e quella dell'imputato condannato ad una eguale

pena detentiva non sostituita, che conserva il diritto di proporre

appello senza limitazione alcuna;

con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, per la irragionevole

disparità di trattamento tra categorie di imputati, tale da incidere

anche sul diritto di difesa, per essere la situazione oggetto del

presente giudizio del tutto analoga a quella presa in considerazione

dalla sentenza di questa Corte n. 363 del 1991, che ha dichiarato

illegittimo l'art. 443, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui

preclude all'imputato di proporre appello in caso di condanna ad una

pena che comunque non deve essere eseguita: in entrambi i casi -

concessione della sospensione condizionale della pena e applicazione

della pena sostituita a norma dell'art. 58 della legge 24 novembre

1981, n. 689 - la preclusione all'appellabilità della sentenza

sarebbe infatti conseguenza dell'esercizio di un potere discrezionale

del giudice, sorretto dai medesimi criteri desumibili dall'art. 133

del codice penale;

con gli artt. 2 e 10 della Costituzione, in relazione al

protocollo addizionale n. 7 della convenzione europea per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il

cui art. 2, comma 1, statuisce che ogni persona condannata ha diritto

di fare esaminare da una giurisdizione superiore la dichiarazione di

colpevolezza o la condanna; principio che, con riferimento

all'ordinamento italiano, non potrebbe ritenersi soddisfatto dalla

possibilità di proporre ricorso in Cassazione nei confronti della

sentenza di condanna a sanzione sostitutiva.

2. - La questione è infondata con riferimento a tutti i parametri

costituzionali evocati dal giudice rimettente.

3. - Le censure mosse alla disciplina impugnata, con riferimento ai

profili di illegittimità costituzionale per contrasto con l'articolo

3, nonché con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, sono prospettate

assumendo come punto di riferimento la sentenza n. 363 del 1991, che

il giudice rimettente ritiene abbia affrontato una situazione del

tutto analoga a quella oggetto del presente giudizio.

Il tema va affrontato - come d'altronde era stato fatto nella

sentenza ora menzionata - nel contesto dei principi ispiratori dei

riti alternativi al dibattimento. Tali riti, demandati all'iniziativa

e all'accordo tra le parti (non a caso si parla nei loro confronti di

"giustizia negoziata"), comportano - come è noto - la libera e

consapevole accettazione, unitamente ai vantaggi premiali che li

caratterizzano in forma più o meno intensa, di alcune limitazioni di

diritti e di facoltà dell'imputato, altrimenti riconosciuti nel rito

ordinario.

In particolare, per quanto riguarda il giudizio abbreviato, il

"premio" della riduzione di un terzo della pena si accompagna alla

consapevole rinuncia al dibattimento, al consenso ad essere giudicato

allo stato degli atti e a che vengano utilizzati come prova ai fini

del giudizio gli atti contenuti nel fascicolo delle indagini

preliminari, alla preventiva rinuncia ad avvalersi dell'appello in

caso di condanna a pena sostitutiva e alla sola pena pecuniaria,

nonché, in caso di proscioglimento, quando l'appello tende ad

ottenere una diversa formula.

La posizione processuale dell'imputato incontra pertanto, per

effetto della scelta del giudizio abbreviato, un doppio limite: in

primo luogo perché l'imputato, a seguito della sua richiesta,

accetta che il giudizio si svolga solo sulla base degli atti

contenuti nel fascicolo pubblico ministero, senza potere usufruire

delle maggiori garanzie connesse alla formazione della prova in

dibattimento; in secondo luogo perché, nei casi espressamente

previsti dall'art. 443, commi 1 e 2, cod. proc. pen., l'imputato

rinuncia preventivamente al giudizio in grado di appello. Nei

confronti di tale disciplina, si può parlare di una preventiva e

consapevole accettazione da parte dell'imputato dell'attenuazione di

alcune facoltà difensive, a fronte dei vantaggi premiali che gli

vengono assicurati in caso di sentenza di condanna.

Le peculiarità del giudizio abbreviato sono state ricollegate da

questa Corte, in adesione alla Relazione al Progetto preliminare del

nuovo codice di procedura penale, ad esigenze di celerità, rapidità

ed economia del procedimento, perseguite, da un lato, evitando il

passaggio alla fase dibattimentale, secondo uno schema deflattivo

comune a tutti i sistemi processuali che si ispirano al modello

accusatorio, e imponendo il giudizio allo stato degli atti;

dall'altro, introducendo limiti all'appellabilità della sentenza,

destinati a garantire la rapida definizione del processo (sentenze n.

363 del 1991 e n. 183 del 1990).

Con specifico riferimento ai limiti all'appellabilità delle

sentenze, la già menzionata sentenza n. 363 del 1991 a cui si è

appunto richiamato il giudice rimettente, ha dichiarato illegittimo

l'art. 443, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che

l'imputato non può proporre appello contro le sentenze di condanna a

una pena che comunque non deve essere eseguita, per contrasto con

l'art. 3 della Costituzione, a causa della "irrazionalità della

limitazione apportata che, in relazione al rilievo costituzionale

dell'interesse inciso, non trova adeguata giustificazione nelle

caratteristiche e nelle finalità proprie del giudizio abbreviato".

In particolare, questa Corte ha rilevato che la diversità di

posizione tra imputati condannati ad una pena concretamente

eseguibile - per i quali è ammesso l'appello - e quelli a pena che

comunque non deve essere eseguita - per i quali vige il divieto di

proporre appello - non trova "un fondamento ragionevolmente

commisurato all'entità della limitazione apportata al diritto di

difesa". Il criterio in base al quale agli uni è riconosciuto e agli

altri è negato il diritto all'appello assume infatti a proprio

presupposto - prosegue la Corte - "un elemento estrinseco alla natura

del reato commesso e ai caratteri della pena irrogata", così

trascurando "ogni riferimento agli aspetti che più sono destinati a

caratterizzare la responsabilità dell'imputato e le conseguenze

dell'azione criminosa, quali il titolo del reato, il tipo di

sanzione, la misura della pena edittale".

4. - Sulla base di queste premesse, si deve valutare se anche la

norma censurata dal giudice rimettente determini un irragionevole

sacrificio dell'interesse dell'imputato a proporre appello.

A prescindere dalla qualificazione dogmatica delle pene

sostitutive, non si può non constatare che tali sanzioni -

semidetenzione, libertà controllata e pena pecuniaria, giusta

l'elencazione contenuta nell'art. 53 della legge 24 novembre 1981,

n. 689 - hanno certamente natura meno afflittiva delle pene

detentive; inoltre, operano nei confronti di categorie di reati in

assoluto meno gravi rispetto a quelli per cui la pena può non essere

eseguita, in quanto sono applicabili quando la durata della

corrispondente pena detentiva è contenuta, rispettivamente, entro il

limite di un anno per la semidetenzione, di sei mesi per la libertà

controllata e di tre mesi per la pena pecuniaria, mentre la

sospensione condizionale, in cui si sostanzia l'ipotesi più

frequente di pena non eseguibile, può essere concessa per condanne

alla pena della reclusione o dell'arresto sino a due anni.

I tre requisiti giustificativi del sacrificio dell'appello

risultano pertanto pienamente rispettati in caso di condanna a pena

sostitutiva: la minore gravità dei titoli di reato, la minore

afflittività delle sanzioni sostitutive, i livelli necessariamente

più bassi della misura delle pene edittali escludono vizi di

irragionevolezza e consentono di concludere che la disciplina rientra

negli spazi di discrezionalità legittimamente utilizzati dal

legislatore per realizzare l'obiettivo della rapida definizione del

giudizio abbreviato.

Al contrario, nel confronto con la posizione degli imputati

condannati a pena concretamente eseguibile, la non appellabilità

delle sentenze di condanna a pena che non deve essere eseguita non

teneva conto né del titolo di reato, né del tipo di sanzione, né

della misura della pena edittale, ma si basava su di un elemento

estrinseco, ricollegabile all'entità della pena comminata in

concreto, ovvero alla circostanza che ricorressero le condizioni

personali per la concessione della sospensione condizionale della

pena.

5. - Il giudice rimettente ravvisa la violazione dell'art. 3 della

Costituzione anche con riferimento al verificarsi delle condizioni

che, a norma degli artt. 66 e 72 della legge n. 689 del 1981,

determinano la conversione o la revoca della restante parte di pena

sostitutiva nella pena detentiva sostituita (rispettivamente,

conversione per l'inosservanza anche di una sola delle prescrizioni

inerenti alla semidetenzione e alla libertà controllata; revoca e

successiva conversione in caso di condanne successive a pena

detentiva): in tali situazioni il condannato alla pena sostitutiva

non potrebbe infatti essere reintegrato nel diritto di esperire

appello e sarebbe pertanto esposto ad una irragionevole disparità di

trattamento rispetto a chi, originariamente condannato a pena

detentiva di eguale misura, avrebbe potuto esperire l'appello senza

alcuna limitazione.

La specifica censura non è conferente, per la ragione assorbente

che i casi di conversione e di revoca della pena sostitutiva hanno

come presupposti comportamenti e fatti successivi ascrivibili al

condannato, imprevedibili e del tutto indipendenti ed estranei

rispetto al titolo del reato, alla qualità e alla misura della

sanzione, di cui l'imputato affronta consapevolmente il rischio nel

momento in cui chiede di essere ammesso al giudizio abbreviato.

L'interesse che in tali situazioni l'imputato conserverebbe a

proporre appello non appare, cioè, suscettibile di autonoma

considerazione rispetto al più generale interesse a fare valere la

propria innocenza; interesse che, per le ragioni sopra esposte, non

risulta comunque irragionevolmente sacrificato dalla inappellabilità

della condanna a pena sostitutiva.

6. - Il giudice rimettente lamenta inoltre che la proponibilità o

meno dell'appello deriverebbe dalla scelta meramente discrezionale

del giudice nel momento in cui decide, a norma dell'art. 53 della

legge n. 689 del 1981, se applicare la pena detentiva ovvero la pena

sostitutiva, alla stregua di una valutazione non dissimile da quella

sottostante alla concessione della sospensione condizionale della

pena.

Il fatto che sia l'art. 58 della legge citata, sia l'art. 164 cod.

pen. si richiamino all'esercizio di una valutazione discrezionale,

ancorata ai criteri e alle circostanze indicati nell'art. 133 cod.

pen., non implica che il giudice sia titolare di scelte arbitrarie,

volte a provocare, in caso di applicazione della sanzione

sostitutiva, l'inappellabilità della sentenza, e in quanto tali

suscettibili di determinare una ingiustificata disparità di

trattamento rispetto all'ipotesi di concessione della sospensione

condizionale della pena, la quale dopo l'intervento della sentenza n.

363 del 1991 non produce più - come già precisato - effetti in

ordine alla proponibilità dell'appello. Al riguardo, è sufficiente

rilevare che l'esercizio del potere discrezionale del giudice di

sostituire o meno la pena detentiva è sorretto dai precisi criteri

indicati dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981, tra cui sono

richiamate in primo luogo le circostanze di cui all'art. 133 cod.

pen; inoltre il giudice deve scegliere tra le pene sostitutive quella

più idonea al reinserimento sociale del condannato e non può

comunque provvedere alla sostituzione della pena detentiva quando

presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato;

infine, deve in ogni caso indicare specificamente i motivi che

giustificano la scelta del tipo di pena erogata.

La conseguenza della improponibilità dell'appello è quindi del

tutto estranea alle valutazioni discrezionali del giudice che applica

la pena sostitutiva, ma si pone come un possibile effetto negativo di

cui l'imputato è in condizione di tenere conto quando presenta la

richiesta di giudizio abbreviato e di cui accetta preventivamente il

rischio in caso di sentenza di condanna a pena sostituita.

7. - Infine, infondata è pure la denunciata violazione degli artt.

2 e 10 della Costituzione, con riferimento all'art. 2, comma 1, del

protocollo addizionale n. 7 della convenzione europea per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato dal Presidente

della Repubblica Italiana in seguito ad autorizzazione conferitagli

dalla legge 9 aprile 1990, n. 98, ed entrato in vigore per l'Italia

il 1 febbraio 1992.

Premesso che l'art. 2 del Protocollo sopra menzionato ha introdotto

nel comma 1 il principio che il colpevole di una infrazione penale

"ha il diritto di sottoporre ad un tribunale della giurisdizione

superiore la dichiarazione di colpa o la condanna", rinviando alla

legge per la disciplina dell'esercizio di tale diritto e per

l'individuazione dei motivi per cui può essere invocato, e che il

secondo comma stabilisce che il diritto "potrà essere oggetto di

eccezioni in caso di infrazioni minori", il giudice rimettente ha

erroneamente dato per scontato che l'art. 2 faccia riferimento ad un

secondo giudizio di merito.

Il tenore dell'art. 2, comma 1, del protocollo addizionale n. 7,

anche attraverso il confronto con quanto già disposto in tema di

impugnazioni dall'art. 14, comma 1, del patto internazionale relativo

ai diritti civili e politici del 19 dicembre 1966, ratificato

dall'Italia con legge 25 ottobre 1977, n. 881, non legittima una

interpretazione per cui il riesame ad opera di un tribunale superiore

debba coincidere con un giudizio di merito. La formulazione dell'art.

2, nel demandare al legislatore interno ampi spazi per la disciplina

dell'esercizio del diritto all'impugnazione, non esclude, infatti,

che il principio si sostanzi nella previsione del ricorso in

Cassazione, già previsto dalla Costituzione italiana. La norma,

anche alla luce dell'interpretazione sostenuta dalla prevalente

dottrina con riferimento all'analogo principio enunciato dal comma

primo dell'art. 14 del Patto internazionale del 1966, è volta ad

assicurare comunque un'istanza davanti alla quale fare valere

eventuali errori in procedendo o in iudicando commessi nel primo

giudizio, con la conseguenza che il riesame nel merito interverrà

solo ove tali errori risultino accertati.

Ove si volesse, poi, sostenere che, essendo la ricorribilità in

Cassazione già prevista dalla Costituzione, l'art. 2, comma 1, ha

introdotto il diritto ad un secondo grado di giudizio di merito, si

incorrerebbe in un palese vizio logico, in quanto la norma

convenzionale verrebbe interpretata alla luce del diritto interno,

come se la disposizione pattizia avesse il ruolo di riempire i vuoti

dell'ordinamento nazionale. Vuoto che, tra l'altro, non si porrebbe

in contraddizione con l'ordinamento costituzionale italiano, alla

luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di non

rilevanza costituzionale della garanzia del doppio grado della

giurisdizione di merito (vedi, da ultimo, sentenze n. 438 del 1994 e

n. 543 del 1989).

A prescindere dalle considerazioni sino ad ora svolte, il richiamo

del giudice rimettente all'art. 10, primo comma, della Costituzione,

appare comunque incongruo, posto che la costante giurisprudenza di

questa Corte ha affermato che tale disposizione, nel richiamare ai

fini dell'adeguamento del diritto interno le norme di diritto

internazionale generalmente riconosciute, si riferisce alle norme

internazionali di natura consuetudinaria, e non a quelle di origine

pattizia (vedi, da ultimo, sentenze n. 146 del 1996 e n. 15 del

1996).

8. - La disciplina denunziata non determina, quindi, né una

ingiustificata disparità di trattamento, né un irragionevole

sacrificio dell'interesse dell'imputato al doppio grado del giudizio

di merito, e non si pone in contrasto con il protocollo addizionale

n. 7 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti

dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Tale disciplina, che del resto si inquadra in un sistema che

prevede altre ipotesi di inappellabilità, riferite sia ai

procedimenti speciali che al rito ordinario (vedi, ad esempio,

articoli 448, comma 2; 469; 593, comma 2, cod. proc. pen.), realizza

un non irragionevole equilibrio tra le esigenze di efficienza e di

rapidità nella definizione dei processi e la garanzia del doppio

grado del giudizio di merito.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 443, comma 1, lettera b) del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 24 della

Costituzione, dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:288 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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