Corte costituzionale

Ordinanza n. 566/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/12/1990 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 443, secondo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 12 giugno 1990 dal Pretore di Catania nei processi penali riuniti

a carico di Crimaldi Antonia ed altri, iscritta al n. 555 del

registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Catania, con ordinanza del 12 giugno

1990, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità dell'art. 443, secondo comma, del codice di

procedura penale, "in quanto, escludendo il diritto di appello

dell'imputato ad una pena che comunque non deve essere eseguita, si

determina una condizione di disparità con l'imputato condannato ad

una pena che deve essere eseguita";

e che, in ordine alla rilevanza della questione, il giudice a

quo osserva che "nel caso di definizione del giudizio di primo grado

con condanna degli imputati e concessione del beneficio della

sospensione condizionale della pena, questi ultimi verrebbero ad

essere privati di un grado di giurisdizione, in conseguenza di un

atto che deve essere compiuto ai sensi dell'art. 247, primo comma,

d.-l. 28 luglio 1989, n. 271 prima che siano state compiute le

formalità di apertura del dibattimento di primo grado";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o,

in subordine, non fondata;

Considerato che il giudice a quo ha sollevato la questione prima

ancora di aprire il dibattimento, a seguito di una richiesta di rito

abbreviato da parte dell'imputato in ordine alla quale il pubblico

ministero aveva negato il proprio consenso;

che, alla stregua della sentenza n. 66 del 1990, richiamata

dall'ordinanza di rimessione, solo all'esito del dibattimento il

giudice può, ove ritenga ingiustificato il dissenso del pubblico

ministero, applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442,

secondo comma, del codice di procedura penale;

e che la questione proposta appare, pertanto, prematura e,

quindi, manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 443, secondo comma, del codice

di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal Pretore di Catania con ordinanza del 12 giugno

1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.

Il Presidente e redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1990:566 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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