Corte costituzionale

Ordinanza n. 432/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/11/1991 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 126 del testo

delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice

di procedura penale (testo approvato con decreto legislativo 28

luglio 1989, n. 271) promosso con ordinanza emessa il 1° dicembre

1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Ancona nel procedimento penale a carico di Masera Nino ed altri,

iscritta al n. 339 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale,

dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Ancona ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 126 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), "nella parte in cui non

prevede che il p.m., nei processi iniziati con il vecchio rito e

restituiti dal g.i. all'a.g.o. requirente ex art. 258 delle norme di

attuazione, dia avviso ex art. 408 secondo comma c.p.p. alla parte

offesa dei suoi diritti riconosciuti appunto dalla norma,

consentendogli di dichiarare di voler essere informata circa

l'eventuale archiviazione";

che il giudice remittente, premesso che il pubbico ministero ha

presentato richiesta di archiviazione in data 8 novembre 1990, rileva

che il procedimento ebbe ad iniziare con il rito abrogato e che, non

essendosi verificate le condizioni di cui all'art. 242 n. 1 delle

norme di attuazione, lo stesso il 24 ottobre 1989 è ritornato alla

Procura della Repubblica ex art. 258 delle norme medesime e, proprio

perché il procedimento era iniziato con il rito abrogato, le parti

offese - che avevano all'epoca rivestito il ruolo di parti civili -

non hanno ricevuto la notifica della richiesta di archiviazione;

che, il giudice a quo lamenta l'assenza di "un meccanismo di

raccordo fra il nuovo c.p.p. e le disposizioni transitorie di

attuazione che consenta alle parti offese di reinserirsi agevolmente

nel nuovo rito e di proporre rituale opposizione ex art. 410", e

solleva, pertanto, questione di legittimità costituzionale dell'art.

126 delle norme di attuazione "laddove non contempla l'obbligo per il

p.m. di informare la parte offesa della facoltà di opporsi alla

richiesta di archiviazione anche nei processi parzialmente istruiti

con il vecchio rito e restituiti dal g.i. ex art. 258 disp. att.,

tramite preventiva formalizzazione della richiesta di essere sentita

nell'ipotesi di richiesta archiviazione": e ciò per violazione della

"parità di trattamento di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione",

nonché dell'art. 24 della Costituzione, "precludendosi in tal modo

alla parte offesa la possibilità di indicare l'oggetto

dell'investigazione suppletiva e gli elementi di prova";

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, concludendo per l'inammissibilità, o, in subordine,

l'infondatezza della questione;

Considerato che il denunciato art. 126 del testo delle norme di

attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale concerne esclusivamente - come esattamente osserva

l'Avvocatura dello Stato - le modalità temporali di trasmissione

degli atti dal pubblico ministero al giudice per le indagini

preliminari nel caso in cui la persona offesa abbia in precedenza

dichiarato di voler essere informata circa l'eventuale archiviazione,

disponendo che la detta trasmisione debba avvenire dopo la

presentazione dell'opposizione da parte della persona offesa

medesima, ovvero dopo la scadenza del termine per proporla (art. 408,

commi secondo e terzo, del codice di procedura penale);

che la norma impugnata disciplina, pertanto, un aspetto che non

ha alcuna rilevanza in ordine al problema sollevato dal remittente,

se non altro perché attiene ad una fase in cui è già avvenuta sia

la dichiarazione della persona offesa di voler essere informata circa

l'eventuale archiviazione, sia la decisione del pubblico ministero di

presentare al giudice la richiesta di archiviazione;

che, in conclusione, la norma di cui il giudice a quo lamenta la

mancanza non potrebbe comunque evidentemente trovare collocazione

nell'ambito della disposizione impugnata, con la conseguenza che la

questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 126 del testo delle norme di

attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale (testo approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.

271), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della

Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Ancona con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 novembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 novembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:432 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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