Art. 406 c.p.p. — Proroga dei termini

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A richiesta del pubblico ministero e per giusta causa, il giudice, prima della scadenza, puo' prorogare il termine previsto dall'articolo 405 per un tempo non superiore a sei mesi. Ulteriori proroghe, ciascuna per un tempo non superiore a sei mesi, possono essere autorizzate dal giudice, prima della scadenza del termine prorogato e a richiesta del pubblico ministero, nei casi di particolare complessita' delle indagini ovvero di oggettiva impossibilita' di concluderle entro il termine prorogato. La richiesta di proroga, contenente l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano, e' notificata, a cura del pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato con l'avviso che i difensori hanno facolta' di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga, il giudice fissa la data della udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127. A seguito dell'udienza, il giudice, quando non ritiene di respingere la richiesta di proroga, autorizza con ordinanza il pubblico ministero a proseguire le indagini. Con l'ordinanza che respinge la richiesta di proroga, il giudice, se il termine per le indagini preliminari e' gia' scaduto, fissa un termine non superiore a dieci giorni per la formulazione delle richieste del pubblico ministero a norma dell'articolo 405.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 24 giugno 1990

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 174/1992

    Ha colpito questo articolo
    15 aprile 1992

    La previsione del termine di sei mesi entro i quali deve essere contenuta la fase delle indagini preliminari è diretta al soddisfacimento della duplice esigenza di imprimere tempestività alle investigazioni e di contenere in un lasso di tempo predeterminato la condizione di chi a tali indagini è assoggettato. La 'ratiò che sorregge la disciplina in questione trova dunque piena realizzazione nel fatto che entro quel termine la richiesta di proroga sia presentata; che debba anche intervenire la decisione del giudice entro il termine stesso è regola diversa, assente dalle previsioni della legge di delega (cfr. art. 2, n. 48 della legge 16 febbraio 1987 n. 81) e suscettibile di condizionare irragionevolmente l'esercizio dell'azione penale subordinando la concessione della proroga ad evenienze imponderabili ed accidentali. Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 112 Cost. - assorbite le censure sollevate in riferimento agli altri parametri costituzionali - degli artt. 406, primo comma, e 553, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui entrambi prevedono che il giudice possa prorogare il termine stabilito per la durata delle indagini preliminari solo "prima della scadenza". Conseguentemente, caducata tale norma, mentre il pubblico ministero resta obbligato a formulare la sua istanza entro il medesimo termine, il giudice provvederà nel termine generale previsto dall'art. 121, secondo comma, e quindi entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza dei cinque giorni concessi alle parti dal terzo comma dell'art. 406 per la presentazione di memorie.

    Art. 406 c.p.p. · Art. 553 c.p.p. · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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  • Ordinanza n. 216/1999

    Questione infondata
    3 giugno 1999

    Manifesta infondatezza della questione, in quanto - a prescindere dalla non pertinenza, nella fattispecie, del parametro dell'art. 97 Cost. - neppure l'art. 101 Cost. appare correttamente evocato dato che i pretesi condizionamenti all'esercizio dell'attività giurisdizionale, espressamente stabiliti dalla legge, sono da circoscrivere a profili di mero fatto, privi, come tali, di rilievo sul piano costituzionale. Peraltro, la scelta di conferire al giudice per le indagini preliminari la competenza a procedere alla notificazione della richiesta del pubblico ministero di proroga delle indagini appartiene alla discrezionalità del legislatore, esercitata non irragionevolmente, tenuto conto che il compito di provvedere a far notificare alla persona sottoposta alle indagini ed all'offeso dal reato la predetta richiesta appare predisposto al fine di consentire al giudice di verificare, in relazione alla fattispecie di reato ipotizzata dal pubblico ministero, se la notifica debba essere disposta, restando essa preclusa, ai sensi dell'art. 406, comma 5-'bis' cod. proc. pen., quando si procede per uno dei delitti indicati nell'art. 51-'bis' dello stesso codice. - Cfr., da ultimo, O. n. 11/1999, nella quale si è ribadito che il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, pur potendo riferirsi agli organi dell'amministrazione della giustizia, attiene esclusivamente all'ordinamento degli uffici giudiziari ed al loro funzionamento sotto il profilo amministrativo, mentre è del tutto estraneo al tema dell'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso e in relazione ai diversi provvedimenti che ne costituiscono l'esercizio. red.: G. Leo

    Art. 406 c.p.p. · Art. 97 cost. · Art. 101 cost. · Art. 73 Testo unico disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

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  • Sentenza n. 182/1999

    Questione infondata
    20 maggio 1999

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., dell'art. 406, comma 1, cod. proc. pen. - nella parte in cui prevede che la richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari (termine fissato, in via ordinaria, dall'art. 405, comma 2, dello stesso codice, in sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito un reato è iscritto nel registro delle notizie di reato) debba contenere la mera indicazione delle norme sostanziali violate e non anche la comunicazione delle iscrizioni prescritte dall'art. 335 -, in quanto il rimettente muove da una nozione di contenuto della notizia di reato, quale delineata dalla norma sottoposta al vaglio di legittimità, che non può essere condivisa. Infatti, pur dovendosi riconoscere che tale nozione è la risultante di un indirizzo interpretativo, evocato dal giudice 'a quò come <<diritto vivente>>, alla stregua del quale l'<<indicazione della notizia di reato>> richiesta dall'art. 406, comma 1, è assolta con l'indicazione delle ipotesi di reato per le quali vengono svolte le indagini, senza che siano necessarie precisazioni temporali o spaziali del fatto, che sono, invece, prescritte per l'informazione di garanzia, è altresì vero che la mancanza di uniforme determinazione da parte del legislatore del contenuto della notizia di reato è funzionale alle finalità, definibili sulla base del necessario rispetto della parità delle parti; in un regime in cui il dovere di compiere ogni attività necessaria per l'esercizio dell'azione penale va contemperato con il dovere, gravante sul pubblico ministero, di esercitare ogni sua iniziativa in modo tale da consentire all'indagato di conoscere le ragioni dell'iniziativa medesima: solo così, infatti, sarà reso possibile all'interessato contraddire le ragioni addotte dal titolare dell'azione penale. Pertanto, nel caso della richiesta di proroga del termine per condurre le indagini preliminari, è inevitabile concludere che la stessa apparente genericità delle condizioni richieste per la proroga presuppone che la 'notitia criminis' rechi quelle indicazioni di spazio e di tempo necessarie perché l'indagato possa effettivamente esercitare il diritto di difesa garantitogli dall'art. 406, comma 3, secondo quel modello <<minimo>> che è indicato dall'art. 369; modello che, considerato il complessivo assetto disciplinante la materia, risulta conforme al dettato costituzionale.

    Art. 406 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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  11. 24 ottobre 1988 — 24 giugno 1990testo originarioper un anno

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art406 · fonte del testo

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