Corte costituzionale

Sentenza n. 182/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/05/1999 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 406, comma 1,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 12

dicembre 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Roma, iscritta al n. 270 del registro ordinanze 1998 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima

serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1999 il giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Chiamato a decidere sulla richiesta di proroga dei termini

delle indagini preliminari avanzata dal pubblico ministero, il

giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, di fronte

ad una memoria del difensore di uno dei tre indagati il quale aveva

riferito della assoluta impossibilità di esercitare qualunque difesa

per non essere stato notiziato né del tempus né del locus commissi

delicti ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo

comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 406,

comma 1, del codice di procedura penale, "nella parte in cui prevede

che la richiesta del p.m. contiene solo "l'indicazione della notizia

di reato" (tenuto conto della restrittiva interpretazione

comunemente data a tale accezione da intendersi alla stregua di

"diritto vivente" ) e non anche le comunicazioni sulle iscrizioni di

cui all'art. 335 del codice di procedura penale".

2. - Osserva il giudice a quo che, alla stregua dell'art. 406,

comma 1, il pubblico ministero può, prima della scadenza, domandare,

per giusta causa, la proroga del termine per le indagini preliminari,

corredando la richiesta con l'indicazione della notizia di reato e

con l'esposizione dei motivi che giustificano la proroga e che la

richiesta stessa, a norma del comma 3 dell'art. 406, è notificata

alla persona sottoposta alle indagini la quale ha facoltà di

presentare memoria nei cinque giorni dalla detta notificazione.

Senonché il contraddittorio assicurato dalle disposizioni sopra

ricordate si rivela solo apparente, perché la giurisprudenza

consolidata della Corte di cassazione persegue la linea

interpretativa che ritiene sufficiente, ai fini dell'"indicazione

della notizia di reato", "l'indicazione delle ipotesi di reato per le

quali vengono svolte le indagini, senza che siano indispensabili

altre indicazioni spaziali e temporali del fatto" previste, invece,

per l'informazione di garanzia.

Con la conseguenza di rendere la dialettica cartolare del tutto

fittizia, oltre tutto considerando i brevi termini a disposizione per

presentare memorie e la impossibilità per il giudice di rilasciare

qualsivoglia informazione sulla natura e le ragioni del procedimento

per cui è richiesta la proroga. Una situazione che risulterebbe

superata solo imponendo al pubblico ministero di indicare gli

elementi previsti dall'art. 369 del codice di procedura penale per

l'informazione di garanzia.

Sarebbe vulnerato anche l'art. 3 della Costituzione, sia per

l'intrinseca incoerenza di un regime che prevede un contraddittorio

privo di ogni concreta effettività, sia per l'ingiustificata

disparità di trattamento ravvisabile tra chi, avendo ricevuto

l'informazione di garanzia, è già a conoscenza del fatto

addebitatogli così da poter spiegare una adeguata difesa e chi,

invece, ricevendo come primo atto del procedimento la richiesta di

proroga, usufruisce di spazi estremamente più ristretti per

l'esercizio di tale diritto.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

E ciò perché il contraddittorio previsto per la proroga delle

indagini non concerne il merito, ma esclusivamente le ragioni addotte

dal pubblico ministero per giustificare la sua richiesta. Considerato in diritto

1. - Il giudice a quo dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione, della legittimità dell'art. 406, comma 1, del

codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che la

richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari (termine

fissato - in via ordinaria - dall'art. 405, comma 2, dello stesso

codice, in sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla

quale è attribuito un reato è iscritto nel registro delle notizie

di reato) debba contenere la mera indicazione delle norme sostanziali

violate e non anche la comunicazione delle iscrizioni prescritte

dall'art. 335.

Per la verità, dal contesto complessivo dell'ordinanza di

rimessione è agevole desumere che la disposizione da ultimo

ricordata venga richiamata solo in via indiretta, dolendosi il

rimettente di un regime che prescrive che le iscrizioni siano

comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito (oltre che

alla persona offesa ed ai rispettivi difensori) ove ne faccia(no)

richiesta. Richiesta, il più delle volte, almeno per l'indagato (ed

ancor più per il difensore la cui nomina è subordinata alla

conoscenza del procedimento da parte del diretto interessato),

assolutamente ipotetica, potendo costui essere del tutto ignaro

dell'ufficio che procede e dei fatti interlocutoriamente addebitati.

Ciò sull'implicito presupposto che, poiché l'art. 335 impone al

pubblico ministero il dovere di iscrivere immediatamente,

nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di

reato che gli perviene, nonché, contestualmente o dal momento in cui

risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è

attribuito (comma 1), provvedendo, se nel corso delle indagini

preliminari muti la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo

risulta diversamente circostanziato, ad apportare i necessari

aggiornamenti (comma 2), tale registro debba contenere le indicazioni

previste dall'art. 369 del codice di procedura penale.

Donde il rilievo che i dati contenuti nel registro di cui all'art.

335 costituiscono la base sulla quale è possibile attribuire

all'indagato il diritto di utilmente interloquire, purché tali dati

vengano comunicati "in maniera compiuta affinché il soggetto

sottoposto alle indagini possa soppesare effettivamente", e cioè

venendo a conoscenza - sia pure per sommi capi - di quale accusa è

contro di lui rivolta, così da poter contestare la fondatezza della

richiesta di proroga il cui accoglimento è subordinato all'esistenza

di una "giusta causa"; una verifica che, certo, non può arrestarsi

all'accertamento della mera osservanza del rispetto dei termini.

Inevitabile, dunque, l'evocazione - solo apparentemente scaturente

dall'esigenza di sottolineare il deteriore trattamento riservato a

chi non si trovi nelle condizioni per ricevere la comunicazione di

garanzia prevista dall'art. 369 rispetto a chi versi nella situazione

legittimante l'invio di tale atto - al modello adesso ricordato, nel

cui contenuto sembrano convergere, secondo il giudice a quo quei

minima richiesti per apprestare, in sede di proroga delle indagini,

una difesa effettiva e non puramente formale.

Ciò non comporta che la domanda del rimettente debba considerarsi

predisposta in forma alternativa; un simile parallelismo esprime,

infatti, soltanto l'esigenza - costituzionalmente presidiata - che

identici siano gli attributi del fatto che occorre siano conoscibili,

in funzione delle finalità da perseguire, tra quanto previsto

dall'art. 335 e quanto previsto dall'art. 369. Un'alternatività

espressamente esclusa dal rilievo che, "ferma restando la facoltà di

invio della informazione di garanzia", il pubblico ministero, nel

richiedere la proroga, comunichi le iscrizioni di cui all'art. 335

utilizzando il modello della informazione di garanzia; vale a dire,

l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della

data e del luogo del fatto. Di qui la conclusione, pur essa

implicita, che, non corrispondendo necessariamente il modello di

notizia di reato alle prescrizioni dell'art. 335, solo

un'integrazione di tale norma con il precetto dell'art. 369 sarebbe

in grado di assicurare all'indagato un'effettiva difesa nella

procedura incidentale.

2. - La questione non è fondata.

Il rimettente muove, infatti, da una nozione di contenuto della

notizia di reato, quale delineata dalla norma sottoposta al vaglio di

legittimità, che non può essere condivisa.

Vero è che tale nozione è la risultante di un indirizzo

interpretativo, evocato dal giudice a quo come "diritto vivente",

stando al quale l'"indicazione della notizia di reato" richiesta

dall'art. 406, comma 1, è assolta con l'indicazione delle ipotesi di

reato per le quali vengono svolte le indagini, senza che siano

necessarie precisazioni temporali o spaziali del fatto, che sono,

invece, prescritte per l'informazione di garanzia; quest'ultimo

istituto - si afferma - è, infatti, finalizzato a consentire

all'indagato di apprestare le difese "di merito", mentre la notizia

di reato che deve essere indicata nella richiesta di proroga ex art.

406 è soltanto un "punto di riferimento" del vero oggetto del

contraddittorio, che riguarda essenzialmente i motivi addotti dal

pubblico ministero per giustificare la sua richiesta.

Ma, a parte una certa enfatizzazione di tale linea interpretativa,

le premesse a base dell'ordinanza di rimessione vanno decisamente

contestate perché, pur nell'ambito di ragionevoli esigenze di tutela

della segretezza delle indagini - esigenze, peraltro, condivise dal

rimettente - che giustificano la mancata previsione

dell'instaurazione di un pieno contraddittorio tra le parti ai fini

di contestare la giusta causa della proroga addotta dal pubblico

ministero e, quindi, di poter utilmente interloquire, è necessario

che l'indagato venga a conoscenza di quei minima prescritti dalla

legge per l'informazione di garanzia e cioè "l'indicazione delle

norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo dei

fatti".

Il tutto, del resto, in un quadro in cui il contenuto della

"notizia di reato" sembra correttamente assumere una designazione

polisemantica, corrispondente alle esigenze teleologiche perseguite

dalla norma che, di volta in volta, lo prevede in funzione delle

specifiche finalità procedimentali che impongono al pubblico

ministero di esternare, al precipuo scopo di non trasformare il

contraddittorio cartolare in una vuota formula destinata a fare del

titolare dell'azione penale l'effettivo arbitro della procedura, i

circostanziati addebiti elevati nei confronti dell'inquisito.

Le esigenze sopra rilevate vanno così individuate soprattutto

nella possibilità, che risulterebbe preclusa dalla norma denunciata,

di poter utilmente contestare, in una logica attenta ai profili

essenziali del fatto addebitato a una determinata persona, i "giusti

motivi" della proroga addotti dal pubblico ministero.

Se è pur vero, allora, che il contenuto della notizia di reato non

è sempre uniformemente determinato dal legislatore, è anche vero

che una simile relatività è funzionale alle finalità, definibili

sulla base del necessario rispetto della parità delle parti; in un

regime in cui il dovere di compiere ogni attività necessaria per

l'esercizio dell'azione penale (cfr. il combinato disposto degli

artt. 326 e 358 del codice di procedura penale) va contemperato con

il dovere, gravante sul pubblico ministero, di esercitare ogni sua

iniziativa - che direttamente si colleghi all'esigenza di un

effettivo contraddittorio - in modo tale da consentire all'indagato

di conoscere le ragioni dell'iniziativa medesima. Solo così,

infatti, sarà reso possibile all'interessato contraddire le ragioni

addotte dal titolare dell'azione penale. Nel caso della richiesta di

proroga del termine per condurre le indagini preliminari è

inevitabile concludere che la stessa apparente genericità delle

condizioni richieste per la proroga presuppone che la notitia

criminis rechi quelle indicazioni di spazio e di tempo necessarie

perché l'indagato possa effettivamente esercitare il diritto di

difesa garantitogli dall'art. 406, comma 3, secondo quel modello

"minimo" che è indicato dall'art. 369, modello che, considerato il

complessivo assetto disciplinante la materia, viene a risultare

conforme alla Costituzione.

D'altro canto, che il contraddittorio nel procedimento incidentale

in questione non sia articolato secondo le forme prescritte dall'art.

127 del codice di procedura penale, ma in forme ben più ridotte,

prevedendo l'art. 406, commi 3 e 4, che alla notifica, a cura del

giudice, della richiesta di proroga, consegue, trascorso il termine

per la presentazione di memorie, l'ordinanza di autorizzazione alla

prosecuzione delle indagini, provvedimento pronunciato in camera di

consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori, è

una ulteriore circostanza che influisce al fine di pervenire alla

soluzione interpretativa qui individuata. Tanto più che solo nel

caso in cui il giudice ritenga di non accogliere, allo stato degli

atti, la richiesta di proroga e, dunque, possa pronunciare un

provvedimento, in via di massima, "favorevole" all'indagato (e

"sfavorevole" al pubblico ministero) è prescritta una procedura da

espletare nelle forme previste dall'art. 127; nel corso della quale

la libera dialettica delle parti che contrassegna tale modulo

procedimentale potrà proiettare i suoi riverberi anche sulle

cognizioni dell'indagato in ordine ai termini dell'accusa, così

effettivamente permettendo di formulare addebiti - in ipotesi

dipendenti anche dagli elementi di cui si denuncia la mancata

previsione da parte della norma censurata - circa i reali motivi

della richiesta di proroga, sindacando eventualmente la colpevole

inerzia dell'ufficio.

3. - Così interpretata, la norma sottoposta al vaglio di

legittimità si sottrae alle censure del rimettente, con riferimento

ad entrambi i parametri invocati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 406, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal

giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:182 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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