Corte costituzionale

Ordinanza n. 357/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/11/1997 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 5

luglio 1996 dal pretore di Forlì nel procedimento penale a carico di

Fornari Alessandro ed altri, iscritta al n. 939 del registro

ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice

relatore Guido Neppi Modona;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso la

pretura circondariale di Forlì ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di

procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a

svolgere funzioni di giudice del dibattimento del giudice per le

indagini preliminari che ha in precedenza autorizzato la proroga

delle indagini a norma degli articoli 406, comma 4, e 553, comma 2,

cod. proc. pen., per violazione dell'art. 24, secondo comma, della

Costituzione;

che la norma è censurata dal giudice rimettente in quanto

l'esclusione della incompatibilità determinerebbe una violazione del

diritto di difesa, che risulterebbe "pregiudicato da una

predeterminazione nella valutazione delle prove", avendo egli

autorizzato la proroga perché "gli scarsi elementi a disposizione

rendevano le indagini particolarmente complesse";

che il pretore rimettente ha al riguardo menzionato le sentenze

di questa Corte n. 453 del 1994 e n. 432 del 1995, richiamandosi al

principio ivi esposto secondo cui una valutazione di merito circa

l'idoneità delle risultanze delle indagini preliminari a fondare un

giudizio di responsabilità sull'imputato vale a radicare

l'incompatibilità;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione, in quanto

non è ipotizzabile alcun condizionamento della funzione di giudizio

da un'attività ordinatoria di tipo meramente processuale, inidonea

ad esprimere qualsiasi valutazione in ordine alla colpevolezza

dell'indagato;

Considerato che l'ordinanza con cui il giudice per le indagini

preliminari autorizza la proroga delle indagini ha natura e contenuto

meramente processuali, in quanto con essa il giudice si limita a

verificare la sussistenza dei presupposti della proroga, individuati

nell'art. 406, commi 1 e 2, cod. proc. pen., nella giusta causa,

ovvero, in caso di ulteriori proroghe, nella particolare complessità

delle indagini o nella oggettiva impossibilità di concluderle entro

il termine prorogato, e che pertanto è estranea a tale ordinanza

qualsiasi valutazione di merito sulle risultanze delle indagini

preliminari;

che le sentenze di questa Corte richiamate dal giudice rimettente

non sono conferenti, in quanto si riferiscono a situazioni in cui la

funzione ritenuta pregiudicante si sostanzia effettivamente in una

valutazione di merito sulle risultanze delle indagini e sulla

colpevolezza dell'indagato, tale da pregiudicare il giudizio

conclusivo sulla responsabilità dell'imputato (rispettivamente, la

reiezione della domanda di oblazione per la ritenuta diversità del

fatto e l'ordinanza con cui viene disposta una misura cautelare

personale);

che, al contrario, in situazioni del tutto analoghe a quella

oggetto del presente giudizio questa Corte ha ritenuto non sussistere

alcuna lesione dei princìpi della terzietà e dell'imparzialità del

giudice, escludendo che abbiano effetti pregiudizievoli sulla

funzione di giudizio, tali da determinare ipotesi di

incompatibilità, l'ordinanza con cui il giudice, respinta la

richiesta di archiviazione, abbia disposto, a norma dell'art. 409,

comma 4, cod. proc. pen., che il pubblico ministero svolga ulteriori

indagini (ordinanze n. 281 del 1996 e n. 157 del 1993), nonché il

decreto motivato con cui il giudice autorizza la riapertura delle

indagini ex art. 414 cod. proc. pen. (sentenza n. 455 del 1994);

che, a maggior ragione, nel caso in cui autorizza la proroga

delle indagini, il giudice assume determinazioni che attengono

esclusivamente allo svolgimento del processo, di carattere meramente

interlocutorio, come tali inidonee ad avere effetti pregiudicanti

sulla funzione di giudizio, in quanto estranee a qualsiasi

valutazione sul merito delle ipotesi di accusa (v. sentenza n. 131

del 1996);

che, di conseguenza, la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della

Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la

pretura circondariale di Forlì, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 novembre.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:357 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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