Corte costituzionale

Sentenza n. 202/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/07/1985 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 395, primo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

29 luglio 1977 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Lanusei

nel procedimento penale a carico di Maxia Antonio e Serra Teodoro,

iscritta al n. 537 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32 del 1978.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 1985 il Giudice relatore

Giovanni Conso;

udito l'Avvocato dello Stato Renato Carafa per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

I carabinieri della compagnia di Lanusei, con rapporto del 13

febbraio 1977, denunciavano alla locale Procura della Repubblica Serra

Teodoro per il delitto di tentato omicidio e Maxia Antonio per il

delitto di favoreggiamento.

Avocata a sé la sommaria istruzione, la Procura Generale della

Repubblica di Cagliari richiedeva al Giudice istruttore il

proscioglimento di entrambi gli imputati: del primo per non aver

commesso il fatto, del secondo perché il fatto non costituisce reato.

Il Giudice istruttore - rilevato che, dovendosi compiere ulteriori

atti di istruzione nei confronti del Serra, non era possibile

pronunciare il suo immediato proscioglimento e che, invece, nei

confronti del Maxia, le prove acquisite in sede di istruzione sommaria

"potrebbero ... fondare un giudizio di non colpevolezza ... con

conseguente accoglimento della richiesta relativa della Procura

Generale" - con ordinanza del 29 luglio 1977 ha denunciato

l'illegittimità, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma,

della Costituzione, dell'art. 395, primo comma, del codice di procedura

penale, "nella parte in cui dispone che il G. I., ove non accolga la

richiesta del P. M. di proscioglimento, debba proseguire l'istruttoria

in via formale contro tutti gli imputati, precludendogli la

possibilità di prosciogliere immediatamente quegli altri imputati

relativamente ai quali lo stesso Giudice, invece, ritenga di aderire

alla richiesta del P. M.".

Rileva il giudice a quo che, al termine della sommaria istruzione,

il giudice istruttore, dinanzi alla richiesta di proscioglimento del

pubblico ministero riguardante più imputati, può accoglierla in toto,

nel qual caso pronuncia sentenza di non doversi procedere, o non

accoglierla, sia pure in parte, nel qual caso è tenuto disporre che

l'istruzione sia proseguita in via formale nei confronti di tutti gli

imputati. Con la conseguenza che, ove ritenga di prosciogliere solo uno

od alcuni degli imputati dei quali il pubblico ministero abbia chiesto

il proscioglimento, gli sarà preclusa la possibilità di pronunciare

sentenza nei confronti di questi ultimi. Un tale regime, se ben si

adatta alla posizione dell'imputato che non si ritenga di

prosciogliere, non si giustificherebbe affatto con riferimento

all'imputato o agli imputati che il giudice istruttore, aderendo alle

richieste del pubblico ministero, ritenga di prosciogliere: in tal

caso, infatti, non ricorre quel dissenso tra pubblico ministero e

giudice istruttore che legittima la prosecuzione dell'istruttoria con

rito formale.

La disciplina ora descritta si porrebbe, perciò, in contrasto con

gli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione.

Vi sarebbe violazione del principio di eguaglianza perché, pur

essendo la situazione del coimputato, ritenuto "proscioglibile" in caso

di integrale adesione alle richieste del pubblico ministero, identica a

quella del coimputato ritenuto parimenti "proscioglibile" in caso di

parziale accoglimento della richiesta del pubblico ministero, si

darebbe luogo ad un trattamento processuale ingiustificatamente

diverso: nella prima ipotesi il giudice istruttore può pronunciare

prontamente la sentenza di proscioglimento; nella seconda tale potere

gli è precluso, dovendo, invece, disporre l'istruzione formale anche

nei confronti dell'imputato "proscioglibile", il cui "destino

processuale" viene ad essere così collegato "al parametro instabile

della posizione degli altri imputati": l'immediato proscioglimento di

tale imputato dipenderà, di fatto, dalla "fortuna di trovarsi

coimputato con altra persona di cui si richiede e si accoglie il

proscioglimento".

Sarebbe vulnerato il diritto di difesa, inteso "come diritto

dell'imputato ad avere prontamente ed in tempo ragionevole dichiarata

la propria innocenza appena se ne verificano le condizioni che la

evidenziano", perché la norma denunciata rimanda ingiustificatamente

tale "dichiarazione" all'esito dell'istruzione formale.

Le censure denunciate non potrebbero, infine, essere superate

dall'applicazione dell'art. 152, primo comma, del codice di procedura

penale, "in quanto (a parte il fatto che tale articolo limita la

declaratoria a determinate cause di non punibilità) l'esistenza di

altra norma, che, potrebbe, in qualche modo, eliminare certe

conseguenze della prospettata situazione di illegittimità

costituzionale, non può certamente sanare la incostituzionalità della

norma in esame".

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32 del 1

febbraio 1978.

È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri,

rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo

che la questione sia dichiarata non fondata: la norma di cui si deduce

l'illegittimità - secondo l'Avvocatura - andrebbe applicata ai soli

casi di più persone imputate di uno stesso reato e non anche, come

nella specie, a quelli di più persone imputate di reati diversi. Considerato in diritto :

1. - Come sottolinea il dispositivo dell'ordinanza in esame, il

Giudice istruttore del Tribunale di Lanusei porta al vaglio di questa

Corte l'art. 395, primo comma, del codice di procedura penale non nella

sua interezza, ma "nei limiti di cui alla motivazione".

Più precisamente, dai passaggi argomentativi dell'ordinanza si

ricava con chiarezza che i dubbi di legittimità investono il primo

comma dell'art. 395 del codice di procedura penale "nella parte in cui

dispone che il G. I., ove non accolga la richiesta del P. M. di

proscioglimento (rectius, tutte le richieste di proscioglimento

avanzate dal pubblico ministero), debba proseguire l'istruttoria in via

formale contro tutti gli imputati, precludendogli la possibilità di

prosciogliere immediatamente quegli altri imputati, relativamente ai

quali lo stesso Giudice, invece, ritenga di aderire alla richiesta del

P. M.".

A venire in discussione è, dunque, la parte finale di questo

complesso comma, un comma che, dopo aver dettato la regola cui il

pubblico ministero è chiamato ad uniformarsi quando, al termine

dell'istruzione sommaria, "ritiene che non si debba procedere anche

solo per taluno fra più coimputati" (trasmissione globale degli atti

al giudice istruttore, con le opportune richieste), indica al giudice

istruttore la strada rispettivamente da percorrere a seconda che le

richieste del pubblico ministero gli risultino accoglibili in toto

oppure no. Nella prima ipotesi il giudice istruttore pronuncia sentenza

di non doversi procedere, nella seconda dispone con ordinanza che

l'istruzione venga proseguita in via formale contro tutti gli imputati.

Quest'ultima soluzione - prospettata al giudice istruttore non solo per

il caso di dissenso sull'unica o, il che è lo stesso, su tutte le

richieste di proscioglimento presentategli, ma anche, come nella

specie, per il caso di dissenso su una parte soltanto di tali richieste

- gli precluderebbe la possibilità di accogliere immediatamente la

richiesta o le richieste su cui non sussiste dissenso alcuno con il

pubblico ministero, così da porsi in contrasto, ad avviso del giudice

a quo, con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della

Costituzione e con il principio dell'inviolabilità del diritto di

difesa tutelato dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

2. - L'Avvocatura Generale dello Stato ha concluso per la non

fondatezza di entrambe le questioni, sostenendo che dal giudice a quo

non sarebbe "stata correttamente interpretata la norma" oggetto del

giudizio di legittimità. L'art. 395, primo comma, del codice di

procedura penale troverebbe, infatti, applicazione nei soli casi in cui

più persone siano imputate dello stesso reato e, quindi, non anche nei

casi in cui più persone siano imputate di reati diversi, come nella

fattispecie concreta, dove una persona è imputata di tentato omicidio

e l'altra di favoreggiamento. Conseguentemente, in ipotesi del genere,

l'art. 395, primo comma, non vieterebbe al giudice istruttore di

accogliere quella tra le richieste di proscioglimento sulla quale

soltanto ritenesse di convenire. Ma, pur non mancando voci favorevoli

a tale interpretazione restrittiva, essa, in assenza di un diritto

vivente nel senso suggerito dall'Avvocatura dello Stato, non può

essere sovrapposta all'interpretazione accolta dall'ordinanza di

rimessione, che è, per giunta, la più aderente alla lettera della

legge.

3. - Altre sono le considerazioni che si impongono, anche per

l'esigenza di tener distinte, in relazione ai parametri rispettivamente

invocati, le due questioni aventi ad oggetto l'art. 395, primo comma,

del codice di procedura penale nella parte dianzi precisata.

Poiché, per il giudice a quo, a manifestarsi "preminente" sarebbe

il contrasto con il diritto di difesa, l'analisi deve prendere le mosse

dalla questione incentrata sulla violazione dell'art. 24, secondo

comma, della Costituzione. L'art. 395, primo comma, del codice di

procedura penale, procrastinando per un imputato la declaratoria di non

doversi procedere, di per sé già matura, "all'esito di tutta la

istruzione formale ... nei confronti di tutti gli altri imputati",

lederebbe il diritto di difesa, che "può, anzi, deve essere inteso

anche come diritto dell'imputato ad avere prontamente ed in tempo

ragionevole dichiarata la propria innocenza appena se ne verifichino le

condizioni che la evidenziano".

4. - La questione non è fondata.

Prima ancora di verificare quale sia la corretta interpretazione

della normativa in esame, non si può non mettere in rilievo - come,

ancora di recente, ha puntualizzato un'autorevole dottrina - che la

problematica dei "tempi processuali", recepita all'interno della

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo quale

aspetto del "giusto processo", non trova eco nella Carta

costituzionale, se si accettua la particolare previsione dell'art. 13,

quinto comma, il quale impone alla legge di stabilire "i limiti massimi

di carcerazione preventiva", senza affatto preoccuparsi dei tempi

processuali allorché l'imputato si trovi comunque a piede libero.

Nemmeno l'art. 24, secondo comma, della Costituzione può, quindi,

essere utilmente invocato in proposito.

5. - Quanto alla violazione dell'art. 3 della Costituzione,

l'ordinanza di rimessione la ravvisa nella "ingiustificata" disparità

di trattamento fra situazioni identiche, quali "la situazione del

coimputato reputato proscioglibile dall'organo requirente e dall'organo

giudicante ... nell'ipotesi in cui il G. I. accoglie la richiesta del

P. M. di proscioglimento anche degli altri Imputati e nell'... ipotesi

in cui il G. I. non accoglie la richiesta di proscioglimento degli

altri imputati". In entrambe le ipotesi pubblico ministero e giudice

istruttore "convengono sul proscioglimento di quell'imputato: ma mentre

nel primo caso il G. I. può pronunciare prontamente la sentenza di

proscioglimento, nell'altro caso tale potere gli è precluso, dovendo,

invece, disporre l'istruzione formale anche nei confronti dello stesso,

collegando pertanto la legge il destino processuale di tale imputato al

parametro instabile della posizione degli altri imputati". In sintesi,

"l'immediato proscioglimento di tale imputato dipenderà, di fatto,

dalla "fortuna" di trovarsi coimputato con l'altra persona di cui si

richiede e si accoglie il proscioglimento".

6. - La questione non è fondata.

In linea di principio, vi sarebbe da osservare come argomentazioni

del genere verrebbero a coinvolgere, prima ancora dell'art. 395, primo

comma, del codice di procedura penale, l'istituto della connessione

complessivamente considerato (v., in proposito, le sentenze n. 130 del

1963 e n. 139 del 1971, concordi nel cogliervi un criterio

fondamentale di attribuzione della competenza), tanto più che, ad

avviso del giudice a quo, la situazione denunciata sarebbe "resa

particolarmente grave" dalla "larghezza del concetto di connessione

accolto dal nostro Codice". Ma soffermarsi su prospettazioni così

generali risulterebbe ultroneo; del resto, è la stessa ordinanza di

rimessione a riconoscere "l'esistenza di altra norma, che potrebbe in

qualche modo eliminare" le conseguenze più specificamente lamentate.

Tale norma viene individuata nell'art. 152, primo comma, del codice

di procedura penale (ed un'altra potrebbe individuarsi, ricorrendone le

condizioni, nell'art. 46, secondo comma, dello stesso codice, su cui v.

la già ricordata sentenza n. 139 del 1971), anche se poi l'ordinanza

di rimessione la ritiene insufficiente al fine di escludere

l'incostituzionalità del denunciato art. 395, primo comma, e ciò

perché - a parte il fatto che l'art. 152, primo comma, "limita la

declaratoria di non doversi procedere a determinate cause di non

punibilità" - l'esistenza di una norma in grado di eliminare le

conseguenze di una "prospettata situazione di illegittimità

costituzionale, non può certamente sanare l'incostituzionalità della

norma" sottoposta a controllo di legittimità.

Nessuna delle due riserve è da condividere. Non lo è quella,

pregiudiziale sotto il profilo della rilevanza, che fa riferimento al

novero delle cause di non punibilità che il giudice deve dichiarare

d'ufficio con sentenza in ogni stato e grado del procedimento: il loro

ambito, anche alla luce dell'evoluzione storica della normativa de qua

(l'art. 120 del codice di procedura penale del 1865 limitava la

declaratoria d'ufficio in qualunque stato della causa alle sole ipotesi

di mancanza o remissione della querela; l'art. 134 del codice di

procedura penale del 1913 l'aveva estesa alle ipotesi per le quali il

giudice "riconosca che il fatto non costituisce reato, o che l'azione

penale è estinta, o non può essere promossa o proseguita"; l'art.

152, primo comma, del codice vigente vi ricomprende tutte le ipotesi in

cui il giudice "riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato

non lo ha commesso, o che la legge non lo prevede come reato, o che il

reato è estinto, o che l'azione non poteva essere iniziata o

proseguita"), appare tutt'altro che ridotto e, comunque, risulta

comprensivo - v. la sentenza di questa Corte n. 175 del 1971 - della

causa di non punibilità applicabile nella specie in base alla

richiesta del pubblico ministero condivisa dal giudice istruttore. Né

si può accogliere la tesi secondo cui l'esistenza di una norma, quale

l'art. 152, primo comma, del codice di procedura penale, non varrebbe a

"sanare" la pretesa incostituzionalità dell'art. 395, primo comma,

dello stesso codice: lo stretto rapporto intercorrente tra l'art. 152,

primo comma, norma di portata generalissima, autentico principio-base

dell'ordinamento processuale penale, e le altre norme specifiche che,

fase per fase, il legislatore detta per le sentenze di proscioglimento

(anche l'art. 395, primo comma, è una tipica norma di parte speciale,

non certo derogativa, ma semplicemente integrativa rispetto alla norma

generale), non permette di considerare le singole previsioni di parte

speciale quali entità a se stanti, slegate dal contesto in cui sono

inserite e sottratte alle incidenze derivanti dalle prescrizioni di

carattere generale.

Come la Corte di cassazione ha recentemente ribadito, l'art. 152,

primo comma, del codice di procedura penale legittima il giudice

istruttore a dichiarare immediatamente - sia nel corso dell'istruzione

formale sia subito dopo la formalizzazione dell'istruttoria senza

nemmeno dover compiere atti di istruzione - la sussistenza di una

qualsiasi fra le cause di non punibilità elencate nel suddetto comma,

allorché ne risultino chiaramente gli estremi e gli sia, quindi,

possibile darne adeguata motivazione.

La dottrina più impegnata sull'argomento ha, anzi, avuto modo di

fornire un'esauriente dimostrazione dell'assunto secondo cui l'art.

152, primo comma, esplica una concreta efficacia anticipatoria rispetto

ai normali sviluppi del processo penale proprio nel settore dei

procedimenti connessi, fornendo al giudice uno strumento in grado di

frazionarli a vantaggio dell'imputato per il quale sia possibile un

epilogo più rapido che per gli altri. Il fatto che l'art. 152, pur

obbligando il giudice all'"immediata declaratoria di determinate cause

di non punibilità", non renda l'inosservanza di tale obbligo

suscettibile di altrettanto immediata impugnazione da parte

dell'imputato, non rileva ai fini della questione in esame: il giudice

a quo l'ha sollevata sulla base del presupposto, rivelatosi

insussistente, che la pronuncia immediata di proscioglimento sarebbe

comunque preclusa al giudice istruttore in forza dell'art. 395, primo

comma, del codice di procedura penale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 395, primo comma, del codice di procedura penale, sollevate,

in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione,

dal Giudice istruttore del Tribunale di Lanusei con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:202 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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