Corte costituzionale

Ordinanza n. 761/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/06/1988 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 395, primo

comma, del codice di procedura penale e degli artt.115, secondo

comma, e 229, secondo comma, del codice penale, promosso con

ordinanza emessa il 21 gennaio 1986 dal Giudice Istruttore del

Tribunale di Napoli nel procedimento penale a carico di Visciano

Carlo ed altri, iscritta al n.254 del registro ordinanze 1986 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima

serie speciale, dell'anno 1986.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Giudice istruttore del Tribunale di Napoli, con

"sentenza di proscioglimento e ordinanza di invio degli atti alla

Corte costituzionale" del 21 gennaio 1986, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 13, secondo comma, 111, primo comma, 3, primo

comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di

legittimità degli artt. 395, primo comma, del codice di procedura

penale, 115, secondo comma, e 229, n. 2, del codice penale, "nella

parte in cui consentono al G.I. di applicare discrezionalmente la

misura di sicurezza della libertà vigilata ad imputati contro i

quali si sia proceduto con istruzione sommaria - e peraltro senza

interrogatorio da parte del G.I. - e per i quali egli, in

accoglimento delle richieste del P.M., abbia disposto il

proscioglimento; e ciò senza che allo stesso G.I. sia consentito di

disporre la trasformazione del rito, da sommario in formale, al

precipuo ed unico scopo di valutare la eventuale sussistenza di

pericolosità sociale nei giudicabili";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

considerato che, risultando la questione di legittimità

costituzionale proposta congiuntamente alla declaratoria di non

doversi procedere contro gli imputati "perché il fatto non

sussiste", resta preclusa al giudice a quo l'applicabilità delle

norme denunciate, in quanto, ai sensi dell'art. 205, primo comma, del

codice penale, "le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice

nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento", con

l'ulteriore conseguenza che, nel caso di specie, provvedimenti in

materia potranno essere adottati soltanto dal giudice dell'eventuale

impugnazione oppure in sede di esecuzione dal magistrato di

sorveglianza, ai sensi rispettivamente degli artt. 205, secondo

comma, del codice penale e 387 del codice di procedura penale e degli

artt. 205 del codice penale, 636 del codice di procedura penale e 69,

quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato

dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 395, primo comma, del codice

di procedura penale, 115, secondo comma, e 229, n. 2, del codice

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 13, secondo comma, 111,

primo comma, 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione,

dal Giudice istruttore del Tribunale di Napoli con ordinanza del 21

gennaio 1986.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:761 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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