Corte costituzionale

Sentenza n. 32/1964

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 02/04/1964 · relatore Giuseppe Branca

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 392, ultimo

comma, ultima parte, del Codice di procedura penale, promosso con

ordinanza emessa il 1 agosto 1963 dalla Sezione istruttoria della Corte

d'appello di Lecce nel procedimento penale a carico di Cito Martino ed

altri, iscritta al n. 180 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 268 del 12 ottobre 1963.

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Cito Martino ed altri;

udita nell'udienza pubblica del 5 febbraio 1964 la relazione del

Giudice Giuseppe Branca;

udito l'avv. Giuseppe Magno, per Cito Martino e gli altri imputati.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il Procuratore generale della Corte d'appello di Lecce il 29

dicembre 1962 avocava a sé l'istruzione sommaria di un procedimento

penale a carico di Martino Cito e altri, rimettendone gli atti alla

Sezione istruttoria della Corte d'appello di Lecce: ciò in virtù del

potere che gli conferisce l'art. 392, ultimo comma, ultima parte, del

Codice di procedura penale.

La Sezione istruttoria, nel corso del processo e su domanda dello

stesso Procuratore generale, emetteva il 1 agosto 1963 un'ordinanza

diretta a questa Corte proponendo questione di legittimità

costituzionale del predetto art. 392, ultimo comma, del Codice di

procedura penale, in riferimento all'art. 25 della Costituzione.

Nell'ordinanza la Sezione istruttoria osserva che v'è sostanziale

identità tra la norma denunciata e quella contenuta nell'art. 234,

comma secondo, del Codice di procedura penale, poiché tanto nell'una

quanto nell'altra è "attribuita al procuratore generale la facoltà di

determinare la competenza del giudice con insindacabile

discrezionalità". Perciò, se è stata dichiarata illegittima dalla

Corte costituzionale la seconda delle due norme (sentenza 7 giugno

1963, n. 110), altrettanto illegittima apparisce la disposizione

impugnata: nell'una e nell'altra, infatti, manca la garanzia della

precostituzione del giudice.

2. - La difesa delle parti private, costituitasi con atto

depositato il 30 ottobre 1963, insiste sulla illegittimità

costituzionale dell'art. 392, ultimo comma; ma tuttavia dubita della

rilevanza di detta questione poiché il giudizio di merito doveva

essere deciso indipendentemente dalla norma impugnata; la quale infatti

non consente l'avocazione da parte del Pubblico Ministero quando, come

nel caso presente, l'istruzione s'è già chiusa presso il Tribunale

con decreto di archiviazione emesso dal giudice istruttore; di ciò

avrebbe dovuto prendere atto la Sezione istruttoria, invece di

sollevare la questione di legittimità costituzionale.

3. - Nella discussione orale la parte privata ha insistito sulla

eccezione di non rilevanza. Considerato in diritto :

1. - È stato denunciato l'art. 392, terzo comma, del Codice di

procedura penale perché, consentendo al Procuratore generale presso la

Corte d'appello, che ha avocato a sé l'istruzione sommaria, di

rimettere gli atti alla Sezione istruttoria, contrasterebbe col

principio costituzionale della precostituzione legale del giudice (art.

25 della Costituzione).

La parte privata dubita della rilevanza di tale questione; ma il

dubbio non può essere accolto benché manchi nell'ordinanza di rinvio

della Sezione istruttoria di Lecce un esplicito giudizio di rilevanza:

infatti, risulta dagli atti che la causa è stata rimessa alla Sezione

istruttoria ed assunta da questa proprio in applicazione dell'art. 392,

terzo comma, del Codice di procedura penale, dimodoché il giudizio di

merito presso tale Sezione non può essere definito se prima non s'è

risolta la questione di legittimità costituzionale dello stesso

articolo 392, terzo comma.

2. - Nel merito la questione è fondata.

La norma impugnata consente innanzi tutto al Procuratore generale

di avocare a sé l'istruzione sommaria della causa. Entro questi limiti

essa non contrasta con la Costituzione poiché nella avocazione dal

Procuratore della Repubblica al Procuratore generale non si può

scorgere mutamento del giudice precostituito per legge, ma sostituzione

d'un organo del Pubblico Ministero ad altro organo dello stesso

Pubblico Ministero (sentenza n. 148 del 1963 della Corte

costituzionale).

Tuttavia il Procuratore generale, mentre può avocare a sé

l'istruzione sommaria della causa senza urtare con principi

costituzionali, non può rimettere gli atti alla Sezione istruttoria:

se lo potesse, sottrarrebbe l'istruzione della causa al giudice

precostituito per legge, cioè, nei giudizi di competenza del Tribunale

o della Corte di assise, al giudice istruttore; il che sarebbe in

evidente contrasto con l'art. 25, primo comma, della Costituzione

(sentenza n, 110 del 1963 della Corte costituzionale): questo perché

lo spostamento di competenza in tal caso deriverebbe dalla

insindacabile discrezionalità d'un provvedimento del Procuratore

generale anziché, come si dovrebbe, con le garanzie e nei limiti

prestabiliti dalla legge.

Perciò, la norma impugnata, in quanto, nella sua ultima parte,

consente al Procuratore generale di rimettere la causa alla Sezione

istruttoria, è costituzionalmente illegittima. Dal che si deduce che

il Procuratore generale, una volta assunta l'istruzione sommaria della

causa in virtù dello stesso art, 392, se crederà di trasformarla in

formale o di chiedere i provvedimenti previsti dagli artt. 270, secondo

comma, 280, terzo comma, e 395, primo comma, del Codice di procedura

penale, non potrà che rivolgersi al giudice istruttore.

3. - Ne deriva che anche l'art. 272, secondo comma, del Codice di

procedura penale, nonché i citati artt. 270, secondo comma, 280, terzo

comma, 395, primo comma, contrastano parzialmente con la Costituzione.

Infatti il primo articolo consente al Procuratore generale, che abbia

assunto o avocato a sé l'istruzione sommaria, di rimettere gli atti

del giudizio alla Sezione istruttoria, perché proceda all'istruzione

formale; gli altri tre gli attribuiscono l'analogo potere, dopo

l'assunzione o l'avocazione del giudizio, di rimettere gli atti alla

Sezione istruttoria perché provveda sulla scarcerazione, sulla

libertà provvisoria, sul proscioglimento dell'imputato; materie, anche

queste, nelle quali il giudice precostituito per legge è il giudice

istruttore. I quattro articoli, dunque, contengono norme, come quella

denunciata, che fanno dipendere la competenza della Sezione istruttoria

dall'assunzione o dall'avocazione, atti assolutamente discrezionali del

Procuratore generale; perciò, entro questi limiti, ai sensi dell'art.

27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, se ne deve dichiarare

l'illegittimità costituzionale, una volta dichiarata la

incostituzionalità della norma impugnata;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 392, terzo

comma, ultima parte, del Codice di procedura penale, in riferimento

all'art. 25, primo comma, della Costituzione;

dichiara, inoltre, in applicazione dell'art. 27 della legge 11

marzo 1953, n. 87, e in riferimento all'art. 25, primo comma, della

Costituzione, la illegittimità costituzionale degli artt. 270, secondo

comma, 272, secondo comma, 280, terzo comma, e 395, primo comma, del

Codice di procedura penale, in quanto consentono al Procuratore

generale, che ha assunto o avocato a sé l'istruzione sommaria della

causa, di rimettere gli atti del processo alla Sezione istruttoria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1964:32 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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