Art. 391 c.p.p. — Udienza di convalida

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L'udienza di convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore dell'arrestato o del fermato. Se il difensore di fiducia o di ufficio non e' stato reperito o non e' comparso, il giudice provvede a norma dell'articolo 97 comma 4. Il pubblico ministero, se comparso, indica i motivi dell'arresto o del fermo e illustra le richieste in ordine alla liberta' personale. Il giudice procede quindi all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, salvo che questi non abbia potuto o si sia rifiutato di comparire; sente in ogni caso il suo difensore. Quando risulta che l'arresto o il fermo e' stato legittimamente eseguito e sono stati osservati i termini previsti dagli articoli 386 comma 3 e 390 comma 1, il giudice provvede alla convalida con ordinanza. Contro l'ordinanza che decide sulla convalida, il pubblico ministero e l'arrestato o il fermato possono proporre ricorso per cassazione. Se ricorrono le condizioni di applicabilita' previste dall'articolo 273 e taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274, il giudice dispone l'applicazione di una misura coercitiva a norma dell'articolo 291. ((Quando l'arresto e' stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'articolo 381, comma 2, ovvero per uno dei delitti per i quali e' consentito anche fuori dai casi di flagranza, l'applicazione della misura e' disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280.)) Quando non provvede a norma del comma 5, il giudice dispone con ordinanza la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato. Le ordinanze previste dai commi precedenti, se non sono pronunciate in udienza, sono comunicate o notificate a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Le ordinanze pronunciate in udienza sono comunicate al pubblico ministero e notificate all'arrestato o al fermato, se non comparsi. I termini per l'impugnazione decorrono dalla lettura del provvedimento in udienza ovvero dalla sua comunicazione o notificazione. L'arresto o il fermo cessa di avere efficacia se l'ordinanza di convalida non e' pronunciata o depositata nelle quarantotto ore successive al momento in cui l'arrestato o il fermato e' stato posto a disposizione del giudice.

Testo in vigore dal 4 maggio 2001 al 16 agosto 2014

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 391 c.p.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 27105/2026

    17 luglio 2026

    Le Sesta Sezione penale, in tema di misure cautelari personali, ha affermato che è legittima l’ordinanza coercitiva emessa ai sensi dell’art. 391, comma 5, cod. proc. pen. dal giudice per le indagini preliminari che, pur essendo privo della competenza funzionale in relazione alla convalida del fermo di indiziato di delitto, per essere la misura precautelare stata eseguita al di fuori del suo circondario, sia territorialmente competente in relazione al luogo di commissione del reato.

    Art. 391 c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Tutte le 9 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 137/2020

    Questione infondata
    6 luglio 2020

    Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 280, comma 1, e 391, comma 5, cod. proc. pen., che prevedono la facoltà, per il giudice chiamato a convalidare l'arresto, di applicare nei confronti del prevenuto misure cautelari in deroga agli ordinari limiti edittali. Nel caso di specie, la questione di legittimità costituzionale delle norme censurate assume, in conformità all'art. 23 della legge n. 87 del 1953, un'evidente portata pregiudiziale rispetto alla decisione del giudice della convalida sulle misure cautelari. Il giudice a quo , con la convalida dell'arresto, da un lato ha dunque soddisfatto un presupposto necessario per pronunciarsi in materia cautelare e, dall'altro, disponendo la liberazione dell'arrestato e sollevando l'incidente di costituzionalità, non ha omesso di condizionare l'esito del procedimento cautelare alla definizione del giudizio costituzionale. In tal modo, egli non ha esaurito la propria potestas iudicandi , potendo ancora adottare la misura cautelare in deroga agli ordinari limiti edittali. A ragionare diversamente, il giudice della convalida si troverebbe infatti sistematicamente nell'impossibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale sulle norme che disciplinano i presupposti delle misure cautelari, con conseguente creazione di una vera e propria "zona franca" dal giudizio di costituzionalità. ( Precedenti citati: sentenze n. 10 del 2018 e n. 84 del 2016 ). Il giudice, nel rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale, ben può limitare il provvedimento di sospensione del giudizio a quo al singolo momento o segmento processuale in cui il giudizio si svolge, restando sempre in capo alla Corte costituzionale il controllo dell'effettiva possibilità di circoscrivere la rilevanza della questione, che rimane pur sempre incidentale e che, come tale, è pregiudiziale rispetto ad una decisione del rimettente. ( Precedente citato: sentenza n. 180 del 2018 ).

    Art. 280 c.p.p. · Art. 391 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 424/2001

    Questione infondata
    21 dicembre 2001

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 390, comma 3-bis, e 391 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevedono che il giudice possa acquisire e utilizzare ai fini della convalida dell’arresto soltanto gli elementi su cui si fonda la richiesta del pubblico ministero e quelli derivanti dall’interrogatorio dell’arrestato. Infatti, tenuto conto della struttura e della funzione dell’udienza di convalida, volta esclusivamente a verificare le condizioni di legittimità dell’arresto, non contrasta con il principio di ragionevolezza che al giudice non sia consentito procedere all’assunzione di ulteriori elementi ai fini della decisione, quali l’esame di testimoni; né la garanzia del giusto processo impone di modellare ogni procedimento incidentale 'de libertatè sullo schema del processo di merito. - V. precedente ordinanza n. 412/1999. - In tema di attuazione del principio del giusto processo, v. ordinanza n. 321/2001. M.F.

    Art. 390 c.p.p. · Art. 391 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 187/2001

    Questione infondata
    8 giugno 2001

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 280 e 391, comma 5, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Latina, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, i…

    Art. 280 c.p.p. · Art. 391 c.p.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 4 maggio 2001

Confronto con la versione in vigore dal 15 febbraio 1991 al 4 maggio 2001. 2 parole tolte, 27 parole aggiunte.

L'udienza di convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria deltolto: ... difensore dell'arrestato o del fermato. Se il difensore di fiducia o di ufficio … dell'articolo 291. Quando l'arresto e' stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'articolo 381aggiunto: , comma 2, aggiunto: ovvero per uno dei delitti per i quali e' consentito anche fuori dai casi di flagranza, l'applicazione della misura e' disposta anche al di fuori dei limiti tolto: previsti dall'articolo aggiunto: di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280. Quando non provvede a norma del comma 5, il giudice dispone con …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art391 · fonte del testo

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