Art. 391 c.p.p. — Udienza di convalida

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L'udienza di convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'arrestato o del fermato. Se il difensore di fiducia o di ufficio non e' stato reperito o non e' comparso, il giudice provvede a norma dell'articolo 97 comma 4. Il pubblico ministero indica i motivi dell'arresto o del fermo e presenta le richieste in ordine alla liberta' personale. Il giudice sente quindi l'arrestato o il fermato e il difensore ovvero solo quest'ultimo quando l'arrestato o il fermato non ha potuto o si e' rifiutato di comparire. Quando risulta che l'arresto o il fermo e' stato legittimamente eseguito e sono stati osservati i termini previsti dagli articoli 386 commi 3 e 4 e 390 comma 1, il giudice provvede alla convalida con ordinanza. Contro l'ordinanza che decide sulla convalida, il pubblico ministero e l'arrestato o il fermato possono proporre ricorso per cassazione. Se ricorrono le condizioni di applicabilita' previste dall'articolo 273 e taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274, il giudice dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 quando l'arresto e' stato eseguito a norma dell'articolo 381 comma 2. Quando non provvede a norma del comma 5, il giudice dispone con ordinanza la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato. L'arresto o il fermo cessa di avere efficacia se il giudice non decide sulla convalida nelle quarantotto ore successive al momento in cui l'arrestato o il fermato e' stato posto a sua disposizione.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 15 febbraio 1991

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 391 c.p.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 27105/2026

    17 luglio 2026

    Le Sesta Sezione penale, in tema di misure cautelari personali, ha affermato che è legittima l’ordinanza coercitiva emessa ai sensi dell’art. 391, comma 5, cod. proc. pen. dal giudice per le indagini preliminari che, pur essendo privo della competenza funzionale in relazione alla convalida del fermo di indiziato di delitto, per essere la misura precautelare stata eseguita al di fuori del suo circondario, sia territorialmente competente in relazione al luogo di commissione del reato.

    Art. 391 c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 424/2001

    Questione infondata
    21 dicembre 2001

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 390, comma 3-bis, e 391 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevedono che il giudice possa acquisire e utilizzare ai fini della convalida dell’arresto soltanto gli elementi su cui si fonda la richiesta del pubblico ministero e quelli derivanti dall’interrogatorio dell’arrestato. Infatti, tenuto conto della struttura e della funzione dell’udienza di convalida, volta esclusivamente a verificare le condizioni di legittimità dell’arresto, non contrasta con il principio di ragionevolezza che al giudice non sia consentito procedere all’assunzione di ulteriori elementi ai fini della decisione, quali l’esame di testimoni; né la garanzia del giusto processo impone di modellare ogni procedimento incidentale 'de libertatè sullo schema del processo di merito. - V. precedente ordinanza n. 412/1999. - In tema di attuazione del principio del giusto processo, v. ordinanza n. 321/2001. M.F.

    Art. 390 c.p.p. · Art. 391 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 412/1999

    Questione infondata
    29 ottobre 1999

    È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 391 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede "la necessaria presenza di un rappresentante della Polizia giudiziaria che ha partecipato alle operazioni di arresto e con diretta cognizione dei fatti o, comunque, non consente al Giudice per le indagini preliminari procedente di chiedere l'intervento del predetto, anche a chiarimento dei fatti". Quanto all'art. 3 Cost. perché - posto che nel sistema del codice di procedura penale l'udienza di convalida dell'arresto, disciplinata dall'art. 391, è costruita come un momento di necessaria garanzia sullo 'status libertatis', volto esclusivamente a verificare, allo stato degli atti e nei tempi brevissimi imposti dall'art. 13, comma terzo, Cost., le condizioni di legittimità dell'arresto sulla base del relativo verbale, trasmesso dal p.m. a norma dell'art. 122 disp. attuaz. cod. proc. pen. unitamente alla richiesta di convalida - gli incombenti, che si pretendono illegittimamente omessi dal legislatore, si porrebbero in radicale contrasto con le strutture e le finalità dell'udienza di convalida dell'arresto. Quanto all'art. 24 Cost. perché il diritto di difesa risulta sufficientemente garantito dalla presenza necessaria del difensore e dall'interrogatorio dell'arrestato, per cui, in caso di effettiva lacunosità o contraddittorietà degli elementi sottoposti alla sua valutazione, il giudice, in omaggio al principio del 'favor libertatis', dovrà disattendere la richiesta del p.m., non convalidando l'arresto. Quanto, infine, all'art. 97 Cost. perché il principio del buon andamento dei pubblici uffici non si riferisce all'attività giurisdizionale in senso stretto, bensì all'organizzazione o al funzionamento dell'amministrazione della giustizia. - S. nn. 381/1999 e 53/1998. red.: S. Di Palma

    Art. 391 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 4/1992

    Questione infondata
    22 gennaio 1992

    L'art. 391, terzo comma, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 25 d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, prevedendo la partecipazione facoltativa del pubblico ministero alla udienza di convalida delle misure cautelari, non interferisce in alcun modo con la definizione dei giudizi di impugnazione - quali i procedimenti a quibus - relativi a provvedimenti riguardanti l'applicazione di tali misure. La norma, pertanto, ha esaurito la propria sfera di applicazione, cessando conseguentemente di rilevare agli effetti di possibili censure di costituzionalità, con la decisione del giudice che ha definito il procedimento incidentale sulla convalida. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 391, terzo comma, del codice di procedura penale, nel testo sostituito dall'art. 25 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 76 Cost.).

    Art. 291 c.p.p. · Art. 391 c.p.p. · Art. 7 Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale · Art. 23 Processo penale minorile

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Rinviano a questo articolo

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