Codice penale

Art. 387-bis c.p.

[1](Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).

[2]Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384-bis del medesimo codice e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi.

[3]La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione ((previsto dall'articolo 473-bis.70, primo comma, del codice di procedura civile, o)) un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. 364

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

364

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Testo vigente dal 26 novembre 2024

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 387-bis c.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 27223/2026

    20 luglio 2026

    La Sesta Sezione penale ha affermato che, in relazione al delitto di violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, il perdono, il consenso o la remissione della querela da parte della vittima non hanno efficacia scriminante o esimente rispetto alla configurabilità del dolo generico nei confronti di chi pone in essere il comportamento vietato o omette quello imposto dal provvedimento del giudice, perché la persona offesa, non avendo la disponibilità della misura disposta dall’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 282-ter cod. proc. pen., non può paralizzare l’efficacia del comando giudiziale, fondato su una previa valutazione del rischio di reiterazione del reato. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che, valorizzando l’intervenuta remissione di querela e il consenso prestato dalla persona offesa al rientro dell’imputato nella casa coniugale, aveva assolto quest’ultimo dal delitto di cui all’art. 387-bis cod. pen. per assenza di dolo).

    Art. 387-bis c.p. · Art. 282-ter c.p.p.

  • Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 4936/2025

    6 febbraio 2025

    La Sesta Sezione penale, in tema di delitti contro l’amministrazione della giustizia, ha affermato che integra il delitto di violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di cui all’art. 387-bis cod. pen., anche la condotta di chi, essendo sottoposto alla misura cautelare impositiva di tale vincolo personale, consente che la persona offesa volontariamente gli si avvicini, attesa l’esigibilità del concreto esercizio dello ius excludendi e l’esigenza di conformarsi al criterio di «priorità alla sicurezza delle vittime e delle persone in pericolo», enunciato dall’art. 52 della Convenzione di Istanbul.

    Art. 387-bis c.p.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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Che cosa è cambiato dal 26 novembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 9 dicembre 2023 al 26 novembre 2024. 4 parole tolte, 7 parole aggiunte.

La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo tolto: 342-ter aggiunto: 473-bis.70, primo comma, del codice tolto: civile, ovvero aggiunto: di procedura civile, o un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

    Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art387bis · fonte del testo

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