Corte costituzionale

Sentenza n. 4/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/01/1992 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 3d.lgs. 12/1991
  • art. 111legge 81/1987
  • art. 101legge 81/1987
  • art. 13legge 81/1987
  • art. 70legge 81/1987
  • art. 76legge 81/1987
  • art. 291d.P.R. 448/1988

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 291, comma 1-bis, e 391, comma 3, del codice di procedura penale, in relazione

all'art. 23 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle

disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni),

promossi con le seguenti ordinanze:

1) n. 2 ordinanze emesse il 4 e l'8 aprile 1991 dal Tribunale

per i minorenni di Napoli, iscritte rispettivamente ai nn. 400 e 401

del registro ordinanze 1991 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1991;

2) ordinanza emessa il 28 febbraio 1991 dal Tribunale per i

minorenni di Catania, iscritta al n. 468 del registro ordinanze 1991

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima

serie speciale, dell'anno 1991;

3) ordinanza emessa il 9 marzo 1991 dal Giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Catania, iscritta al n. 484 del

registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con due ordinanze di identico contenuto pronunciate il 4 e

l'8 aprile 1991 (rispettivamente n. 400 e 401 R.O. del 1991),

adottate la prima in sede di riesame e la seconda in sede di appello

relativo a misure cautelari, il Tribunale per i minorenni di Napoli

ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt.

291, comma 1- bis (inserito dall'art. 12 del decreto legislativo 14

gennaio 1991, n. 12), e 391, comma 3, del codice di procedura penale,

in relazione all'art. 23 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448

(Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di

imputati minorenni), deducendo la violazione degli artt. 3, 31, 101,

24 e 76 della Costituzione. Osserva il rimettente che l'art. 291,

comma 1- bis, del codice di procedura penale, nel prevedere che il

giudice può disporre misure meno gravi solo se il pubblico ministero

non ha espressamente richiesto di provvedere in ordine alle misure

indicate, inibisce al giudice l'autonoma valutazione circa la misura

idonea e proporzionale al caso di specie. Da ciò, si afferma, il

contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto il

giudice è costretto "a trattare uniformemente situazioni diverse,

nel senso che per non rimettere in libertà minori, che appaiono

comunque bisognevoli di sostegni da una parte e in grado di

commettere ulteriori reati dall'altra, applica misure corrispondenti

a situazioni diverse e non proporzionate ai casi in esame". Si

denuncia, inoltre, la violazione degli artt. 3, secondo comma, e 31

della Costituzione, giacché il giudice, tanto nell'ipotesi in cui

disponga la rimessione in libertà del minore, quanto in quella in

cui applichi una misura sproporzionata, "non pone in essere i

presupposti per favorire il pieno sviluppo della persona umana e

anziché proteggere la gioventù può creare situazioni

sostanzialmente pregiudizievoli e può privare il minore del

vantaggio che l'applicazione di una misura cautelare appropriata gli

arrecherebbe". La norma denunciata contrasterebbe, poi, con l'art.

24, secondo comma, della Costituzione, in quanto il difensore deve

limitarsi a chiedere o la remissione in libertà o riportarsi alle

richieste del pubblico ministero, essendo inutile evidenziare

l'opportunità di applicare altre misure, nonché con l'art. 101

(rectius: 111) della Costituzione, posto che il giudice è spinto ad

una motivazione parziale e irragionevole, essendo obbligato "a

motivare un provvedimento diverso da quello che egli reputa idoneo al

caso concreto".

Viene poi sollevata questione relativa all'art. 391, terzo comma,

del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 25 del

decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, nella parte in cui

consente al pubblico ministero di non comparire alla udienza di

convalida, per contrasto con gli artt. 76 e 24 della Costituzione.

Osserva il rimettente che la legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81,

ha fissato nell'art. 2, nn. 2 e 3, le direttive della "adozione del

metodo orale" e della "partecipazione della accusa e della difesa su

basi di parità in ogni stato e grado del procedimento". La norma

denunciata, quindi, permettendo al pubblico ministero di presentare

richieste scritte, non rispetterebbe né il principio di oralità né

quello di parità tra difesa e accusa, vulnerando, altresì, l'art.

24 della Costituzione. A quest'ultimo riguardo il giudice a quo pone

in risalto la circostanza che nel procedimento minorile "la eventuale

misura da irrogare viene 'costruita' proprio nella udienza di

convalida nella quale devono essere presenti, e non solo formalmente,

i genitori ed i servizi sociali e che deve costituire comunque un

momento di approfondimento della personalità e della vita del

minore"; sicché, conclude il rimettente, la cristallizzazione delle

richieste del pubblico ministero ad un momento antecedente

all'udienza di convalida, lede "il diritto del minore ad avere un

provvedimento idoneo e corrispondente alla reale situazione ed alle

esigenze emerse nel corso dell'udienza alle quali situazioni ed

esigenze il difensore farebbe riferimento".

2. - Con ordinanza del 28 febbraio 1991 (R.O. 468 del 1991), il

Tribunale per i minorenni di Catania, chiamato a pronunciarsi sul

riesame proposto avverso l'ordinanza con la quale era stata disposta

la custodia cautelare in carcere nei confronti di un minorenne, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del

decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, con il quale è stato

introdotto il comma 1- bis nell'art. 291 del codice di procedura

penale. I parametri costituzionali invocati sono parzialmente

corrispondenti a quelli dedotti dal Tribunale per i minorenni di

Napoli. Si lamenta, infatti, la violazione dell'art. 3 della

Costituzione, assumendosi che la norma impugnata da un lato vulnera

il principio di uguaglianza, trattando uniformemente situazioni

difformi, dall'altro è censurabile sul piano della ragionevolezza,

in quanto costringe il giudice - nei casi analoghi a quello di specie

- o ad applicare una misura non proporzionata o a non applicarne

nessuna, nonostante la ritenuta necessità. La stessa norma, poi,

contrasta con l'art. 101 (rectius: 111), primo comma, della

Costituzione, essendo impossibile una motivazione effettiva, nonché

con l'art. 101, secondo comma, della Costituzione, in quanto

assoggetta il giudice non alla legge ma alla determinazione del

pubblico ministero. Si denuncia, infine, la violazione dell'art. 31,

secondo comma, della Costituzione, sia perché la disposizione

impugnata, anziché proteggere l'infanzia e la gioventù, ne ostacola

gli interessi allo sviluppo, sia perché non rispetta il principio di

residualità della carcerazione a fini processuali che, nel processo

minorile, il rimettente ritiene essere assurto al rango di principio

costituzionale.

3. - Con ordinanza del 9 marzo 1991 (R.O. 484 del 1991), anche il

Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania -

nel respingere le richieste del pubblico ministero di applicare la

custodia cautelare nei confronti di un minore - ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del decreto

legislativo 14 gennaio 1991, n. 12. Oltre a lamentare la violazione

degli artt. 3, 101 e 111 della Costituzione sulla base di argomenti

analoghi a quelli svolti dal Tribunale per i minorenni di Catania (la

cui pronuncia è richiamata nella ordinanza di rimessione), il

giudice a quo denuncia:

a) il contrasto con l'art. 13, secondo comma, della

Costituzione, assumendo che, ove il giudice ritenesse di accogliere

la richiesta di custodia cautelare per salvaguardare le esigenze

cautelari, dovrebbe adottare un provvedimento a motivazione apparente

o contraddittoria;

b) il contrasto con gli artt. 7 e 2, n. 59, della legge-delega

16 febbraio 1987, n. 81, in relazione agli artt. 70 e 76 della

Costituzione, in quanto la norma denunciata ha introdotto la

possibilità per il pubblico ministero di richiedere - senza che ciò

fosse previsto dalla delega - una determinata misura in via esclusiva

e senza motivazione, rendendo al tempo stesso impossibile al giudice

una effettiva motivazione sul punto;

c) il contrasto con l'art. 102, primo comma, della

Costituzione, giacché la giurisdizione piena viene ad essere

compressa, essendo sottoposta alla vincolante richiesta di una parte.

4. - In tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate parte

inammissibili per difetto di rilevanza e parte non fondate.

Osserva la difesa dello Stato che la questione di legittimità

dell'art. 291, comma 1- bis, del codice di procedura penale, inserito

dall'art. 12 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, è

irrilevante ai fini della definizione dei procedimenti di cui alle

ordinanze rispettivamente pronunciate dal Tribunale per i minorenni

di Napoli il 4 aprile 1991 (R.O. n. 400 del 1991) e dal Tribunale per

i minorenni di Catania il 28 febbraio 1991 (R.O. n. 468 del 1991),

posto che in entrambi i casi i giudici rimettenti sono chiamati a

provvedere in sede di riesame della misura cautelare disposta.

Considerato, infatti, che l'art. 309, nono comma, del codice di

procedura penale, stabilisce che il giudice del riesame può non solo

annullare ma anche riformare il provvedimento impugnato, se ne desume

che al giudice stesso è consentito di provvedere in difformità

delle richieste del pubblico ministero, disponendo la misura

cautelare più adeguata alle esigenze del caso concreto. Nel merito,

e con riferimento ai diversi parametri invocati, l'Avvocatura

osserva:

1) la pretesa violazione dell'art. 3, primo comma, della

Costituzione è frutto di una erronea interpretazione della norma

denunciata: questa, infatti, non vincola affatto il giudice ad

adottare la misura che non reputi adeguata alle esigenze cautelari,

posto che il giudice ben può respingere la richiesta del pubblico

ministero; da ciò, l'impossibilità di ipotizzare la dedotta

disparità di trattamento (applicazione di misure difformi in

relazione a casi per i quali sussistono le medesime esigenze);

2) neppure vulnerati sono gli artt. 3, secondo comma, e 31,

secondo comma, della Costituzione. Le misure nei confronti dei

minorenni, infatti, pur se parametrate, quanto a caratteristiche,

modalità esecutive e criteri di scelta, alle necessità del minore,

non cessano di essere destinate a soddisfare esclusivamente le

esigenze "cautelari". Ne deriva che gli interventi di "sostegno" del

minorenne non possono certo essere attuati con le misure cautelari,

né possono in sé giustificarne l'adozione;

3) quanto alla dedotta violazione dell'art. 24 della

Costituzione, osserva l'Avvocatura che il diritto di difesa permane

integro, potendo il difensore contraddire le deduzioni del pubblico

ministero anche in punto di proporzionalità e adeguatezza delle

misure;

4) la norma denunciata, poi, non vulnera l'art. 101 della

Costituzione, in quanto non "subordina" il giudice al pubblico

ministero ma esalta la ripartizione dei ruoli - a salvaguardia della

terzietà del giudice - in linea con la scelta del codice di limitare

i poteri ex officio del giudice in tema di misure cautelari nel corso

delle indagini preliminari.

Quanto alla questione di legittimità costituzionale dell'art.

391, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata, con

riferimento agli artt. 24 e 76 della Costituzione dal Tribunale per i

minorenni di Napoli (R.O 400 e 401 del 1991), l'Avvocatura ne

eccepisce l'irrilevanza, sul presupposto che la questione medesima

doveva essere eventualmente sollevata dal giudice della convalida.

Nel merito, viene dedotta l'infondatezza sotto entrambi i profili

denunciati, considerato che l'eventuale assenza del pubblico

ministero in sede di convalida non limita le garanzie difensive,

mentre il principio di oralità è tradizionalmente riferito alla

fase dibattimentale. Considerato in diritto

1. - Le quattro ordinanze di rimessione, pronunciate in

altrettanti procedimenti incidentali relativi alla applicazione di

misure cautelari nei confronti di imputati minorenni, sottopongono

all'esame della Corte questioni identiche fondate su motivi

parzialmente coincidenti: i relativi giudizi, pertanto, vanno riuniti

per essere decisi con unica sentenza.

2. - Deve essere preliminarmente accolta l'eccezione di

inammissibilità sollevata dalla Avvocatura Generale dello Stato in

ordine alla questione di legittimità dell'art. 291, comma 1- bis,

del codice di procedura penale, sollevata dal Tribunale di Napoli con

ordinanza del 4 aprile 1991 e dal Tribunale per i minorenni di

Catania con ordinanza del 28 febbraio 1991. In entrambi i

procedimenti a quibus, infatti, i giudici rimettenti sono stati

investiti a seguito di istanza di riesame proposta avverso misure

coercitive, sicché la norma impugnata non assume alcuna rilevanza ai

fini della decisione che i giudici medesimi sono chiamati ad

adottare. Va rilevato, in proposito, che il comma 1- bis dell'art.

291 del codice di procedura penale, nel dettare una specifica

previsione in merito al procedimento applicativo delle misure

cautelari nel corso delle indagini preliminari, stabilisce un

peculiare regime che incide esclusivamente sul provvedimento

adottabile dal giudice a seguito ed in funzione della richiesta

formulata dal pubblico ministero, senza quindi produrre effetti

ulteriori rispetto alla circoscritta "sede" processuale in cui la

norma è chiamata ad operare. Una volta introdotto il giudizio di

riesame avverso l'ordinanza che ha disposto la misura coercitiva,

spetta dunque al giudice della impugnazione, a norma dell'art. 309,

nono comma, del codice di procedura penale, il potere, non solo di

annullare o confermare l'ordinanza oggetto del riesame, ma anche di

riformarla; e ciò, evidentemente, a prescindere dal tipo di

richiesta a suo tempo formulata dal pubblico ministero, proprio

perché quest'ultima, sia stata o meno rivolta a sollecitare in forma

esclusiva l'adozione di determinate misure, ha esaurito la sua

funzione per essere integralmente "assorbita" nella ordinanza del

giudice, che a sua volta costituisce l'unico tema devoluto alla

cognizione del tribunale in sede di riesame.

3. - Del pari inammissibile deve essere dichiarata la questione di

legittimità dell'art. 391, terzo comma, del codice di procedura

penale, sostituito dall'art. 25 del decreto legislativo 14 gennaio

1991, n. 12, sollevata dal Tribunale per i minorenni di Napoli con le

ordinanze emesse il 4 e l'8 aprile 1991. Come ha correttamente posto

in risalto l'Avvocatura Generale dello Stato nei relativi atti di

intervento, la nuova disciplina che prevede la partecipazione

facoltativa del pubblico ministero alla udienza di convalida non

interferisce in alcun modo con la definizione dei procedimenti a

quibus, trattandosi, in entrambi i casi, di giudizi di impugnazione

relativi a provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure

cautelari personali. A prescindere, infatti, dell'eccezionale ipotesi

prevista dall'art. 391, quinto comma, secondo periodo, del codice di

procedura penale, per la quale la convalida dell'arresto per taluno

dei delitti previsti dall'art. 381, secondo comma, funge da

presupposto necessario per l'applicazione delle misure coercitive al

di fuori dei limiti previsti dall'art. 280, la decisione sulla

convalida è concettualmente e funzionalmente scissa da quella che

inerisce alla applicazione delle misure cautelari, nel senso che

anche ad un provvedimento negativo sulla convalida può seguire

l'applicazione delle misure e viceversa: un'autonomia che si proietta

normativamente anche sul regime delle impugnazioni che possono essere

proposte avverso le due categorie di provvedimenti, giacché mentre

la decisione sulla convalida può essere oggetto di ricorso per

cassazione a prescindere dalle statuizioni de libertate (art. 391,

quarto comma), contro i provvedimenti che riguardano l'applicazione

delle misure coercitive può essere proposto, a seconda dei casi, il

riesame (art. 309), l'appello (art. 310) o il ricorso immediato per

cassazione (art. 311, secondo comma), senza che a tal fine rilevi la

decisione sulla convalida.

La norma impugnata, quindi, ha esaurito la propria sfera di

applicazione, cessando conseguentemente di rilevare agli effetti di

possibili censure di costituzionalità, con la decisione del giudice

che ha definito il procedimento incidentale sulla convalida.

4. - Residua, pertanto, la necessità di affrontare il merito

della questione di legittimità dell'art. 291, comma 1- bis, del

codice di procedura penale, sollevata dal Tribunale per i minorenni

di Napoli con ordinanza dell'8 aprile 1991 (R.O. n. 401 del 1991) e

dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i

minorenni di Catania con ordinanza del 9 marzo 1991 (R.O. n. 484 del

1991).

Entrambi i giudici rimettenti esordiscono, nella rassegna delle

censure, evocando l'art. 3 della Costituzione quale parametro di cui

si assume la violazione ad opera della norma oggetto di impugnativa.

Seppure sotto angolature parzialmente difformi, le ordinanze di

rimessione deducono, ambedue, la violazione del principio di

uguaglianza e di ragionevolezza, nel senso che la "richiesta

vincolante" del pubblico ministero finisce per "costringere il

giudice a trattare uniformemente situazioni diverse". Si assume, più

in particolare, che ove il giudice ritenga adeguata al caso di specie

una misura diversa da quella richiesta dal pubblico ministero, è

tenuto "a negare l'erogazione di altra misura meno grave, che pure

ritiene necessaria", generando irragionevolmente conseguenze

identiche per situazioni fra loro divergenti, quali sono quella di

chi "abbisogna di misura", rispetto a quella di chi "non ne abbisogna

affatto".

Il vizio logico da cui trae alimento la tesi concordemente

sostenuta dai giudici rimettenti, è presto svelato. Occorre

anzitutto premettere che, come correttamente osserva l'Avvocatura

Generale dello Stato, la richiesta del pubblico ministero di

provvedere esclusivamente sulla misura indicata, non comporta affatto

per il giudice un vincolo ad applicare la misura stessa nell'ipotesi

in cui, pur ritenendo la sussistenza dei pericula libertatis, non

reputi la specifica misura adeguata alle esigenze cautelari,

apprezzate alla stregua dei parametri delibativi enunciati dall'art.

19 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448. In una simile eventualità,

infatti, il giudice è tenuto a respingere la richiesta del pubblico

ministero, proprio perché difettano le condizioni normativamente

stabilite per il relativo accoglimento. Da ciò un evidente

corollario che vale a dissolvere il sospetto che la norma impugnata

induca il giudice a "trattare uniformemente situazioni diverse". Il

procedimento di applicazione delle misure cautelari delineato dal

codice postula, infatti, come indefettibile antecedente, uno

specifico atto propulsivo rappresentato dalla "domanda" che il

pubblico ministero rivolge al giudice: se, quindi, come precisa la

Relazione al Progetto preliminare, deve essere da un lato esclusa

"una legittimazione ai provvedimenti cautelari in capo al pubblico

ministero .. così è da escludersi l'adozione di misure cautelari

che prescinda dall'iniziativa del pubblico ministero il quale è,

sotto questo profilo, soggetto necessariamente "richiedente" senza

legittimazione a disporre, mentre, per converso, il giudice è

soggetto decidente, ma non ex officio". Al pubblico ministero,

dunque, spetta il potere esclusivo di promuovere, attraverso la

richiesta, il procedimento applicativo delle misure, non diversamente

da ciò che accadrebbe ove si configurasse la richiesta stessa alla

stregua di un atto di esercizio della "azione cautelare"; sicché,

alla domanda della parte pubblica, corrisponde la genesi di un

fenomeno devolutivo, che assegna al giudice un potere decisorio, la

"quantità" del quale ben può essere circoscritta all'interno dei

confini tracciati dal devolutum. Se, dunque, il pubblico ministero

formula al giudice domanda di provvedere esclusivamente in ordine

alla misura indicata e se, ancora, il giudice ritiene di dover

respingere la richiesta reputando la misura inadeguata alle esigenze

cautelari che ravvisa nella specie, il preteso "trattamento uniforme

di situazioni diverse", su cui fan leva le ordinanze rimessive,

svanisce, nel suo rigore logico, proprio perché manca il presupposto

unificante: vale a dire la domanda del pubblico ministero e la

correlativa legittimazione del giudice a provvedere.

In altri termini, è ben vero che, nel respingere la richiesta, il

giudice mantiene in libertà tanto la persona che a suo avviso

abbisognerebbe di una misura diversa da quella indicata dal pubblico

ministero, quanto la persona nei confronti della quale non ravvisi

alcuna esigenza cautelare: ma ciò accadrebbe ugualmente in tutti i

casi in cui il pubblico ministero, malgrado l'esistenza di pericula

in libertate, non ritenesse di formulare alcuna richiesta di misura

cautelare.

5. - Il Tribunale per i minorenni di Napoli denuncia anche la

violazione degli artt. 3, secondo comma, e 31, secondo comma, della

Costituzione, poiché, afferma l'ordinanza, "sia che il giudice

rimetta in libertà il minore sia che applichi una misura

sproporzionata, non pone in essere i presupposti per favorire il

pieno sviluppo della persona umana e anziché proteggere la gioventù

può creare situazioni sostanzialmente pregiudizievoli e può privare

il minore del vantaggio che l'applicazione di una misura cautelare

appropriata gli arrecherebbe".

L'assunto del rimettente è fallace sotto più profili. Come

infatti giustamente osserva la difesa dello Stato, è proprio in

funzione delle particolari caratteristiche della condizione minorile

che il legislatore ha ritenuto di calibrare specifiche misure,

aggiungendo agli ordinari criteri di scelta delle stesse la

necessità che l'adozione del provvedimento restrittivo della

libertà del minorenne sia adeguata al fine "di non interrompere i

processi educativi in atto" (art. 19, secondo comma, del d.P.R. n.

448 del 1988). Ma tutto ciò non toglie che le misure, pur se

peculiari quanto a caratteristiche e modalità attuative, mantengono

inalterata la loro esclusiva funzione cautelare, restando quindi del

tutto estranea al tema la possibilità di un loro impiego con

finalità di "sostegno" per il minorenne, che l'ordinamento ha invece

espressamente riservato all'intervento di specifici organi

amministrativi (art. 19, terzo comma, del d.P.R. n. 448 del 1988).

Paradossalmente, dunque, sarebbe proprio il "vantaggio" prospettato

dal rimettente a far assumere alle misure cautelari una funzione

educativa o, meglio, "rieducativa", che finirebbe ineluttabilmente

per porsi, questa sì, in palese contrasto con la Costituzione,

risultando per questa via vulnerato il principio di presunzione di

non colpevolezza che certo non ammette graduazioni di sorta in

funzione della maggiore o minore età degli imputati.

Il medesimo Tribunale denuncia anche la violazione dell'art. 24,

secondo comma, della Costituzione, osservando che la norma impugnata

vulnera il contraddittorio, nel senso che il difensore "deve

limitarsi a chiedere o la remissione in libertà del suo assistito o

riportarsi alle richieste" del pubblico ministero, "essendo inutile

evidenziare l'opportunità dell'applicazione di altre misure". Anche

a voler prescindere dal rilievo che la questione, nei termini in cui

risulta proposta, sembra riferirsi più alla udienza di convalida,

ove si instaura un contraddittorio sulla richiesta di misura

cautelare formulata dal pubblico ministero, che non alla fase

dell'appello in cui versa il giudizio a quo, a svelarne

l'infondatezza basta il dato incontrovertibile che alla difesa è

consentito dedurre, nell'ambito del tema oggetto di gravame, quanto

ritenga necessario od opportuno ai fini dell'esercizio del relativo

diritto, restando invece del tutto inconferenti, ai fini che qui

interessano, i profili di mero fatto riguardanti il concreto e

variabile atteggiarsi di ogni singola "strategia" defensionale.

6. - Tanto il Tribunale per i minorenni di Napoli che il Giudice

per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni di

Catania, lamentano la violazione dell'art. 111, primo comma, della

Costituzione, assumendo che la norma impugnata, costringendo il

giudice "ad adottare un provvedimento diverso da quello che una

corretta deduzione gli suggerisce", rende in concreto impossibile

"una motivazione effettiva". Ciò spinge il giudice di Catania a

denunciare anche il contrasto con l'art. 13, secondo comma, della

Costituzione, giacché, afferma l'ordinanza, ove il giudice per

salvaguardare le esigenze cautelari, "accedesse alla richiesta di

custodia cautelare avanzata dal P.M., dovrebbe farlo immotivatamente,

(rectius: con motivazione contraddittoria o apparente)".

Nessuno degli invocati parametri può dirsi violato dalla norma in

questione. Come si è già posto in risalto, infatti, quando il

pubblico ministero formula al giudice richiesta di provvedere

esclusivamente in ordine alla misura indicata, traccia i confini del

devoluto all'interno del quale il giudice stesso è chiamato ad

operare le proprie scelte secondo gli ordinari parametri delibativi.

Il potere decisorio di accogliere o respingere "quella" domanda,

permane, quindi, integro in tutti i suoi connotati, ed allo stesso

viene così a correlarsi funzionalmente l'onere di motivazione, che

non subisce limiti diversi da quelli propri del tipo di decisione che

il giudice deve adottare. Ciò non toglie, peraltro, che, ove il

giudice ritenesse di dover respingere la richiesta, reputando la

misura indicata dal pubblico ministero eccessiva rispetto a quella

adeguata al fine di salvaguardare le esigenze cautelari, in tanto

può dirsi esaurientemente soddisfatto l'onere di motivazione, in

quanto il giudice concretamente "indichi" nel provvedimento reiettivo

quale misura reputi adeguata al caso di specie, così da permettere

al pubblico ministero una nuova domanda cautelare alimentata proprio

dagli apprezzamenti compiuti dall'organo giurisdizionale.

7. - Le considerazioni che precedono valgono anche a dissolvere

l'ulteriore dubbio di costituzionalità che il Giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Catania

solleva con riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 102, primo

comma, della Costituzione. Quanto al primo degli invocati parametri,

il rimettente deduce che la norma impugnata priverebbe il giudice "di

un suo potere caratterizzante, non in virtù di una situazione

rigorosamente predeterminata dalla legge, ma a cagione di un

discrezionale potere attribuito al P.M."; la violazione dell'art.

102, primo comma, della Costituzione, viene invece prospettata in

base all'assunto che la "novella censurata" (art. 12 del decreto

legislativo n. 12 del 1991) esproprierebbe il giudice della piena

giurisdizione, "lasciandogli residuare una sorta di semipiena

giurisdizione, sottoposta alla vincolante richiesta di una parte

(seppur pubblica)". L'Avvocatura Generale dello Stato incisivamente

osserva, a tale riguardo, che, portando alle estreme conseguenze la

tesi sostenuta dal giudice a quo, la violazione degli indicati

precetti costituzionali "dovrebbe dirsi sussistente ogni volta in cui

la legge vincoli i poteri del giudice alla sollecitazione delle

parti": e il paradosso, al di là della suggestione, coglie nel

segno, evidenziando come il rimettente erroneamente postuli un

obbligo per il legislatore di delineare il munus del giudice alla

stregua di un complesso di attribuzioni prive di qualsiasi raccordo

con il potere di impulso delle parti. Ancora una volta, invece, vale

l'esatto reciproco. Se, infatti, la domanda della parte privata

costituisce espressione del diritto di agire e difendersi e se,

ancora, la domanda del pubblico ministero si colloca nell'alveo

dell'obbligatorio esercizio dell'azione penale, è evidente, allora,

che la configurazione di un giudice "autosufficiente" e "monopolista"

verrebbe a porsi in stridente antinomia rispetto a quei princìpi,

specie se calati in un modello processuale che dichiaratamente mira

ad esaltare il ruolo delle parti ed a preservare, correlativamente,

la terzietà del giudice.

8. - La questione deve essere dichiarata non fondata anche sotto

l'ultimo dei profili che qui occorre esaminare: vale a dire la

lamentata violazione della direttiva n. 59 della legge-delega 16

febbraio 1987, n. 81, che il Giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale per i minorenni di Catania denuncia essersi

realizzata con l'introduzione della norma oggetto di impugnativa.

Più in particolare, il rimettente osserva che la disposizione

inserita dall'art. 12 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12,

eccede dai limiti imposti con la legge di delegazione perché: ha

introdotto una "richiesta vincolante" del pubblico ministero della

quale non v'è traccia "nella pur puntuale previsione della legge-delega"; ha conferito al pubblico ministero "il potere di

immotivatamente richiedere una determinata misura in via esclusiva";

ha infine reso impossibile al giudice, per le ragioni già esposte

nella medesima ordinanza, "di svolgere alcuna effettiva motivazione".

L'ultimo degli accennati rilievi deve ovviamente ritenersi assorbito

dalle considerazioni che questa Corte ha svolto in merito alla

dedotta violazione degli artt. 111, primo comma, e 13, secondo comma,

della Costituzione, posto che di tali precetti la legge-delega si è

limitata ad operare una semplice trasposizione riproduttiva, nella

parte in cui ha sancito l'obbligo per il giudice di disporre le

misure di coercizione personale "con provvedimento motivato". Quanto

agli altri due rilievi sui quali il rimettente fonda la propria

denuncia, più ragioni ne rivelano la inconsistenza. È ben vero,

infatti, che la direttiva 51 della legge-delega non ha espressamente

previsto la disciplina introdotta con la norma impugnata: ma un

assunto di tal genere rappresenta, in sé, null'altro che la

constatazione del naturale rapporto di "riempimento" che lega la

norma delegata a quella delegante, dovendosi altrimenti ritenere che

le funzioni del legislatore delegato siano limitate ad una mera

"scansione linguistica" delle previsioni dettate dal delegante, con

evidente snaturamento del ben diverso regime che la Costituzione ha

inteso prefigurare. Dovendosi dunque verificare se la norma impugnata

violi o meno sul piano contenutistico i criteri enunciati dalla

direttiva 59, ci si avvede agevolmente che la conformità della norma

a quei criteri è fuori discussione. Già sul piano semantico,

infatti, l'indicata direttiva correla intimamente tra loro "il

potere-dovere del pubblico ministero di richiedere", al potere-dovere

"del giudice di disporre" le misure di coercizione personale,

evocando, così, una corrispondenza biunivoca tra richiesta e

decisione che ben può spingersi a prefigurare una interdipendenza

necessaria tra il "tipo" di richiesta ed il "tipo" di decisione.

Nello stabilire, quindi, che nel corso delle indagini il pubblico

ministero può chiedere al giudice di provvedere esclusivamente sulle

misure indicate, il legislatore delegato non solo non si è

discostato dalle scelte operate dal legislatore delegante, ma le ha,

anzi, coerentemente sviluppate, secondo una linea che, mirando a

privilegiare la netta separazione di ruoli tra soggetto richiedente e

organo deliberante, indubbiamente consente di prevedere che il

decisum sia rigorosamente circoscritto nei confini tracciati dal

petitum.

Per ciò che infine concerne l'asserito potere del pubblico

ministero "di immotivatamente richiedere una determinata misura in

via esclusiva", il rimettente cade nell'equivoco di confondere tra

loro l'onere di allegazione, che incombe sul pubblico ministero, con

il presunto obbligo di motivazione della specifica richiesta.

È fuori di dubbio, infatti, che il pubblico ministero sia tenuto

a "presentare al giudice gli elementi su cui si fonda la sua

richiesta" (direttiva 59, secondo periodo, nonché art. 291, primo

comma, del codice di procedura penale), ma tutto ciò non ha nulla a

che vedere con il supposto obbligo - che il rimettente, errando,

ritiene desumibile dalla legge-delega - di motivare le ragioni per le

quali il pubblico ministero si è indotto a chiedere al giudice di

provvedere esclusivamente in ordine alle misure indicate. Spetta,

dunque, solo al giudice il dovere di motivare il provvedimento con il

quale accogliere o respingere la richiesta formulata dal pubblico

ministero, e, nell'un caso come nell'altro, l'esercizio di un simile

dovere non potrà ritenersi compresso o eluso anche nell'ipotesi in

cui, come già si è detto, il pubblico ministero abbia chiesto

l'applicazione di una determinata misura "in via esclusiva".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 291, comma 1-bis, del codice di procedura penale, inserito

dall'art. 12 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12

(Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale

penale e delle norme ad essa collegate), sollevata, in riferimento

agli artt. 3, primo e secondo comma, 24, secondo comma, 31, secondo

comma, e 101 (rectius: 111) della Costituzione, dal Tribunale per i

minorenni di Napoli con ordinanza dell'8 aprile 1991 e dal Giudice

per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni di

Catania, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 111, primo comma,

101, secondo comma, 13, secondo comma, 70 e 76 (in relazione al

combinato disposto degli artt. 7 e 2, n. 59, della legge 16 febbraio

1987, n. 81) e 102, primo comma, della Costituzione, con ordinanza

del 9 marzo 1991;

dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 291, comma 1- bis del codice di procedura

penale, inserito dall'art. 12 del decreto legislativo 14 gennaio

1991, n. 12 (Disposizioni integrative e correttive della disciplina

processuale penale e delle norme ad essa collegate), sollevata dal

Tribunale per i minorenni di Napoli con ordinanza del 4 aprile 1991 e

dal Tribunale per i minorenni di Catania con ordinanza del 28

febbraio 1991;

dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 391, terzo comma, del codice di procedura

penale, nel testo sostituito dall'art. 25 del decreto legislativo 14

gennaio 1991, n. 12 (Disposizioni integrative e correttive della

disciplina processuale e delle norme ad essa collegate), sollevata

dal Tribunale per i minorenni di Napoli con ordinanze del 4 e dell'8

aprile 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1992

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:4 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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