Corte costituzionale

Ordinanza n. 304/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/06/1991 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 121, secondo

comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), promosso con ordinanza

emessa il 26 novembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di

Malatesta Domenico, iscritta al n. 150 del registro ordinanze 1991 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima

serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che, provvedendo in ordine alla richiesta del pubblico

ministero di convalida dell'arresto di Malatesta Domenico, del quale

lo stesso p.m. aveva già disposto l'immediata liberazione - ai sensi

dell'art. 121, primo comma, del testo delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo

approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) -, il

giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 121,

secondo comma, del citato testo (secondo cui "nel caso di liberazione

prevista nel comma 1, il giudice nel fissare l'udienza di convalida,

ne dà avviso, senza ritardo, anche alla persona liberata") in

riferimento agli artt. 97 e 101, secondo comma, della Costituzione;

che il giudice remittente, premesso che la norma censurata è di

carattere strumentale rispetto alla disciplina di cui agli artt. da

389 a 391 del codice di procedura penale - secondo cui l'udienza di

convalida deve svolgersi soltanto qualora il pubblico ministero non

debba ordinare la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato

- osserva che la norma stessa evidenzierebbe una mancanza di

coordinamento con tale disciplina e una sostanziale superfluità, in

quanto, essendo il soggetto già stato rimesso in libertà, la

convalida si riduce ad una mera ed inutile formalità, a meno che non

si ritenga - ma il codice, prosegue il giudice a quo, dovrebbe

prevederlo esplicitamente - che all'esito dell'udienza di convalida

il pubblico ministero, a seguito dell'interrogatorio reso dall' ex

arrestato, possa modificare le proprie richieste e chiedere al

giudice l'applicazione di misure cautelari;

che, in conclusione, il remittente solleva questione di

legittimità costituzionale del citato art. 121, secondo comma,

"nella parte in cui non statuisce per esplicito la possibilità per

il pubblico ministero di richiedere, in sede di udienza di convalida,

nei confronti di persona sottoposta alle indagini preliminari

arrestata o fermata già scarcerata dalla stessa a.g.o. requirente ex

art. 121, primo comma, disp. att. stesso codice, all'esito

dell'interrogatorio eventualmente reso dal prevenuto in detta sede o

comunque all'esito di ulteriori indagini preliminari eventualmente

svolte dal pubblico ministero nelle more fra detta scarcerazione o

l'udienza di convalida, misure cautelari coercitive ex art. 291 nuovo

codice di procedura penale"; ciò per violazione dell'art. 97 della

Costituzione, "divenendo a tal punto l'udienza di convalida mero

passaggio obbligato e formale dall'esito scontato e precostituito",

nonché dell'art. 101, secondo comma, della Costituzione,

"assoggettandosi il giudice non più alla legge ma alla volontà

delle parti", in quanto "a tal punto da detta anomala udienza di

convalida.. .. .. può soltanto scaturire o una mancata convalida o

una convalida meramente formale, inibendosi al pubblico ministero

ogni nuova richiesta all'esito dell'udienza";

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, concludendo per l'inammissibilità (non risultando in alcun

modo che nella fattispecie il pubblico ministero abbia richiesto o

avesse intenzione di richiedere l'applicazione di misure cautelari),

o, in subordine, per l'infondatezza della questione;

Considerato che l'eccezione di inammissibilità per irrilevanza,

sollevata dall'Avvocatura dello Stato, non può essere accolta, in

quanto il giudice a quo, con la proposta questione, intende censurare

in radice la previsione dell'udienza di convalida nel caso in cui

l'arrestato (o il fermato) sia già stato rimesso in libertà, ove

non sia poi riconosciuta al pubblico ministero la facoltà di

richiedere in detta udienza l'applicazione di misure coercitive;

che, nel merito, - e prescindendo dal rilievo che il remittente,

nel lamentare l'assenza di una norma "esplicita", dà l'impressione

di poter giungere in via ermeneutica al risultato auspicato -, la

questione si fonda, comunque, su un presupposto chiaramente erroneo,

dato che nessuna disposizione preclude al pubblico ministero, che

abbia ordinato l'immediata liberazione dell'arrestato (o del fermato)

ritenendo "di non dovere richiedere l'applicazione di misure

coercitive", di presentare poi al giudice una richiesta in tal senso,

in conseguenza del venir meno delle ragioni di opportunità che lo

avevano in precedenza indotto a disporre la liberazione (a seguito,

ad esempio, di ulteriori indagini svolte nelle more, tanto più che,

nella ipotesi in esame, secondo la giurisprudenza della Corte di

cassazione, non si applicano i termini perentori di cui all'art. 390

del codice di procedura penale);

che, peraltro, non può non rilevarsi che nei casi -

indubbiamente più frequenti - in cui il pubblico ministero non

richieda misure coercitive, l'udienza di convalida non può comunque

considerarsi una "inutile formalità", come sostiene il remittente,

in quanto, pur non essendo imposta dall'art. 13, terzo comma, della

Costituzione (avendo il soggetto già riacquistato la libertà), la

sua previsione risponde comunque all'interesse del cittadino

all'accertamento giudiziale della legittimità del provvedimento

restrittivo adottato nei suoi confronti dall'autorità di pubblica

sicurezza, tanto più che nel caso di cui alla norma impugnata la

liberazione è stata determinata non da vizi procedurali, bensì da

una valutazione di opportunità da parte del pubblico ministero (cfr.

sentenza n. 515 del 1990);

che, in conclusione, la questione va dichiarata manifestamente

infondata sotto ogni profilo;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 121, secondo comma, del testo delle norme di

attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale (testo approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.

271), sollevata, in riferimento agli artt. 97 e 101, secondo comma,

della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Ancona con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 17 giugno 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:304 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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