Art. 55 c.p.p. — Funzioni della polizia giudiziaria

La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale. Svolge ogni indagine e attivita' disposta o delegata dall'autorita' giudiziaria. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 144/1963

    Questione infondata
    12 novembre 1963

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 del Codice di procedura penale, ed ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1963. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO -…

    Art. 55 c.p.p. · Art. 25 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 29 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 50/1963

    Questione infondata
    3 maggio 1963

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 del Codice di procedura penale, sollevata dalla Corte di cassazione, con ordinanza del 27 novembre 1962, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1963. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELL…

    Art. 55 c.p.p. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art55 · fonte del testo

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