Corte costituzionale

Sentenza n. 259/1991

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/06/1991 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 350, settimo

comma, 357, secondo comma, lett. b) e 503, terzo comma, del codice di

procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 10 novembre 1990

dal Pretore di Lecce nel procedimento penale a carico di Patti

Giuseppe, iscritta al n. 97 del registro ordinanze dell'anno 1991 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima

serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1991 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 10 novembre 1990 il Pretore di Lecce

ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 76 e 77

della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 350,

settimo comma, 357, secondo comma, lett. b) e 503, terzo comma, del

codice di procedura penale, nella parte in cui dette norme consentono

la documentazione delle dichiarazioni spontanee rese dall'indiziato

alla polizia giudiziaria senza l'assistenza del difensore, e la

utilizzazione delle medesime in giudizio ai fini delle eventuali

contestazioni.

2. - In particolare il giudice remittente ritiene che la

formulazione del settimo comma dell'art. 350, che consente la

utilizzazione delle dichiarazioni spontanee rese dall'indiziato alla

polizia giudiziaria senza l'assistenza del difensore, a norma

dell'art. 503, comma terzo, ai fini delle eventuali contestazioni,

sia in contrasto con la precisa volontà del legislatore delegante

che, con la direttiva n. 31, seconda parte, dell'art. 2 della legge

16 febbraio 1987 n. 81, ha posto il divieto di "ogni utilizzazione

agli effetti del giudizio, anche attraverso testimonianza della

stessa polizia giudiziaria, delle dichiarazioni ad essa rese da

testimoni o dalla persona nei cui confronti vengono svolte le

indagini, senza l'assistenza della difesa".

Il divieto di utilizzazione, posto dal legislatore delegante,

dovrebbe infatti essere riferito, secondo il provvedimento di

rimessione, anche alle "dichiarazioni rese" (vale a dire, non

provocate ma spontanee) dall'indiziato alla polizia giudiziaria senza

l'assistenza del difensore e non solo alle "informazioni assunte" (e,

quindi, provocate), alle quali fa richiamo la stessa direttiva là

dove consente alla polizia giudiziaria "di assumere sul luogo e

nell'immediatezza del fatto, anche senza l'assistenza del difensore,

notizie ed indicazioni utili ai fini dell'immediata prosecuzione

delle indagini", con divieto, però, di ogni documentazione ed

utilizzazione processuale.

Le dette disposizioni, esorbitando dai limiti della delega

contenuta nella direttiva n. 31, si porrebbero in conseguenza in

contrasto con gli articoli 76 e 77, primo comma, della Costituzione.

Ove poi tale censura non dovesse essere condivisa, prosegue il

giudice a quo, le norme in esame violerebbero comunque l'art. 24,

secondo comma, della Costituzione, non garantendo alcun diritto di

difesa a chi, già indiziato del reato, decidesse di rendere

dichiarazioni spontanee alla polizia giudiziaria senza essere edotto

delle contestazioni a suo carico e senza la possibilità di

esercitare pienamente il diritto di difesa nella fase più delicata

del processo, quando vengono raccolte le prime fonti di prova.

Infine, quanto alla rilevanza della prospettata questione, il

remittente rileva che, se venisse dichiarata l'illegittimità

costituzionale delle norme indicate, verrebbe meno la possibilità

per il pubblico ministero di contestare all'imputato le dichiarazioni

spontanee rese alla polizia giudiziaria.

3. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, il

quale conclude per l'infondatezza della questione.

La difesa del governo rammenta, in primo luogo, che già la

giurisprudenza formatasi sotto il codice abrogato distingueva

nettamente fra dichiarazioni spontaneamente rese dall'inquisito, vale

a dire ricevute dalla polizia giudiziaria senza alcuna sollecitazione

- che escludevano la esigenza della presenza del difensore - e

dichiarazioni anch'esse rese, ma non spontaneamente, dallo stesso

inquisito nel corso di un interrogatorio, e che quella presenza

viceversa esigevano.

Tale netta distinzione sarebbe stata ben recepita dal legislatore

delegante (direttiva n. 31 citata) il quale, nel negare "ogni

utilizzazione agli effetti del giudizio" delle dichiarazioni rese

dall'indagato senza l'assistenza della difesa, parla puramente e

semplicemente, di dichiarazioni "rese" e non anche di dichiarazioni

"rese spontaneamente", che avrebbe certamente menzionato se avesse

voluto includere nel contesto della norma quest'ultima specifica

categoria, dal momento che la nozione di dichiarazione

"spontaneamente resa" trovava già nel diritto vivente una sua

precisa collocazione alla luce della giurisprudenza della Suprema

Corte.

Per quanto poi concerne la violazione del primo capoverso

dell'art. 24 della Costituzione l'Avvocatura osserva che, anche sul

piano pratico, non si vede come una dichiarazione spontaneamente resa

dall'indagato nell'immediatezza del fatto possa, in linea di

principio, esigere la preventiva assistenza del difensore. Se infatti

la dichiarazione è fatta, come nella specie, nella immediatezza

dell'evento ed è spontanea, ciò vuol dire che essa è venuta in

essere prima ancora che la polizia giudiziaria abbia avuto il tempo

di assicurare un difensore al dichiarante, e quindi la violazione

dell'art. 24 della Costituzione non sembrerebbe nemmeno ipotizzabile. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Lecce dubita della legittimità costituzionale,

in riferimento agli artt. 76, 77 e 24 della Costituzione, degli artt.

350, settimo comma, 357, secondo comma, lett. b), e 503, terzo comma,

del codice di procedura penale, nella parte in cui consentono la

documentazione e la utilizzazione, ai fini delle eventuali

contestazioni, delle dichiarazioni spontanee rese dall'indiziato alla

polizia giudiziaria senza l'assistenza del difensore.

2. - In primo luogo il giudice remittente ritiene che dette norme

si pongano in contrasto con i principi contenuti nella legge di

delega 16 febbraio 1987 n. 81 che, con la direttiva n. 31 dell'art.

2, ha posto il divieto di ogni utilizzazione agli effetti del

giudizio delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, senza

l'assistenza della difesa, dalla persona nei cui confronti vengono

svolte le indagini.

Sotto questo profilo la questione è fondata nei limiti di seguito

indicati.

In materia di delega questa Corte ha costantemente ritenuto che

quanto più i principi ed i criteri direttivi impartiti dal

legislatore delegante sono analitici e dettagliati tanto più ridotti

risultano i margini di discrezionalità lasciati al legislatore

delegato; di conseguenza ancor più rigorosamente deve valutarsi la

legittimità della norma delegata, nel senso della sua aderenza ai

criteri direttivi predeterminati.

Ora, come può evincersi dalle relazioni al progetto preliminare

ed al testo definitivo del codice di procedura penale, la

formulazione dell'art. 350, settimo comma, rispecchia

l'interpretazione della direttiva n. 31 (seconda parte) prevalsa in

Commissione redigente dopo un animato dibattito.

Ritenne la Commissione che la citata direttiva consentisse anche

la previsione delle cosiddette "dichiarazioni spontanee" rese, senza

l'assistenza del difensore, dall'indiziato alla polizia giudiziaria,

utilizzabili in giudizio ai fini delle contestazioni, pervenendo a

tale conclusione con l'argomento che: "la direttiva 31 (nella seconda

e nella sesta parte) mostra di distinguere le "informazioni rese"

(utilizzabili) da quelle "assunte" (e quindi "provocate") dalla

polizia giudiziaria (inutilizzabili)".

La conclusione non può essere condivisa.

Il divieto di utilizzazione espressamente posto dal legislatore

delegante si riferisce, infatti, secondo l'univoco significato

letterale della direttiva in esame, tanto analitica da apparire norma

di dettaglio, anche alle "dichiarazioni rese" dall'indiziato alla

polizia giudiziaria senza l'assistenza del difensore, e non solo alle

"informazioni assunte", alle quali peraltro fa richiamo la stessa

direttiva (sesta parte) là dove consente alla polizia giudiziaria

"di assumere sul luogo e nell'immediatezza del fatto, anche senza

l'assistenza del difensore, notizie ed indicazioni utili ai fini

della immediata prosecuzione delle indagini"; ribadendo però anche

in questa sede il divieto, già posto nella seconda parte, di ogni

utilizzazione processuale.

Una volta stabilito, quindi, che il principio posto dalla

direttiva n. 31 è chiaramente espresso nella sua stessa dizione

letterale, e si riferisce, come si è visto, alle dichiarazioni

"rese", non c'è spazio per costruire una diversa regolamentazione

tra dichiarazioni "rese" e dichiarazioni "rese spontaneamente".

Secondo l'Avvocatura dello Stato tale differenziazione troverebbe

fondamento nella giurisprudenza formatasi sotto il vecchio codice,

per cui il legislatore delegante, ove avesse inteso includere anche

questa ultima specie di dichiarazioni nel divieto, lo avrebbe

espressamente affermato.

In primo luogo occorre rilevare che la tesi è smentita dalla

stessa relazione prima citata che, come si è visto, ha considerato

le informazioni "rese" come spontanee, contrapponendole a quelle

"assunte" e quindi provocate.

Inoltre, proprio in quanto la nozione di dichiarazione

"spontaneamente resa" era ben nota nel diritto vivente, la

circostanza che il legislatore delegante non abbia ritenuto, in

questa sede, di operare alcuna distinzione ma abbia posto un divieto

generale di utilizzabilità per ogni tipo di dichiarazione resa senza

l'assistenza della difesa, costituisce semmai ulteriore argomento per

escludere che la lettera della direttiva n. 31 autorizzi un regime

differenziato e particolare per la specifica categoria delle

dichiarazioni spontanee.

È appena il caso di aggiungere che nel "divieto di ogni

utilizzazione agli effetti del giudizio" è certamente compreso anche

l'uso di dette dichiarazioni ai fini delle contestazioni; uso che,

seppure con l'efficacia probatoria minore stabilita dall'art. 500,

terzo comma, del codice di procedura penale, comporta indubbiamente

"effetti" nel giudizio.

Deve quindi dichiararsi l'illegittimità costituzionale, per

violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, ed

in riferimento alla direttiva contenuta all'art. 2 n. 31 della legge

di delega 16 febbraio 1987 n. 81, dell'art. 350, settimo comma, del

codice di procedura penale, nella parte in cui consente la

utilizzazione ai fini delle contestazioni delle dichiarazioni

spontanee rese alla polizia giudiziaria senza l'assistenza del

difensore; e cioè limitatamente all'inciso "salvo quanto previsto

dall'art. 503, comma 3".

Resta assorbito l'altro parametro costituzionale invocato dal

giudice remittente.

3. - Le ragioni ora esposte in ordine alla illegittimità

costituzionale della norma prevista al settimo comma dell'art. 350

non possono essere estese alle disposizioni contenute negli artt.

357, secondo comma, lett. b) (Documentazione dell'attività di

Polizia giudiziaria) e 503, terzo comma (Esame delle parti private),

del codice di procedura penale, cui pure il giudice remittente si è

riferito nel sollevare la questione.

Infatti la regula juris che il Pretore di Lecce ha inteso in

sostanza censurare è quella che consente, in via di eccezione, l'uso

in dibattimento, ai fini delle eventuali contestazioni, delle

dichiarazioni spontanee rese dall'indiziato in assenza del difensore,

ed è contenuta specificamente nell'art. 350, settimo comma, ultimo

inciso. Una volta eliminata tale possibilità con la dichiarazione

d'illegittimità costituzionale della norma, né la documentazione in

sé di tali dichiarazioni, non più suscettibile di utilizzazione in

giudizio, né la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 503

(che si limita ad estendere anche all'esame delle parti private la

possibilità, prevista dall'art. 500, di effettuare contestazioni),

consentono più detta utilizzazione in presenza del generale divieto

ora sancito dal settimo comma dell'art. 350; non risultano pertanto

in conflitto né con i principi enunciati dalla citata direttiva n.

31 della legge-delega (seconda parte), né possono incidere in alcun

modo sul diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione.

In ordine alle predette disposizioni, pertanto, la proposta

questione di legittimità costituzionale va dichiarata non fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 350, settimo

comma, del codice di procedura penale, limitatamente all'inciso:

"salvo quanto previsto dall'art. 503 comma 3";

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 357, secondo comma, lett. b) e 503, terzo comma, del

codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24,

secondo comma, 76 e 77 della Costituzione, dal Pretore di Lecce con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

Palazzo della Consulta il 23 maggio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:259 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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