Art. 314 c.p.p. — Presupposti e modalità della decisione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 giugno 2008 al 14 dicembre 2021. Leggi il testo vigente →

Chi e' stato prosciolto con sentenza irrevocabile perche' il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perche' il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave. 102 Lo stesso diritto spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura e' stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilita' previste dagli articoli 273 e 280. 102 Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, alle medesime condizioni, a favore delle persone nei cui confronti sia pronunciato provvedimento di archiviazione ovvero sentenza di non luogo a procedere. Il diritto alla riparazione e' escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo. Quando con la sentenza o con il provvedimento di archiviazione e' stato affermato che il fatto non e' previsto dalla legge come reato per abrogazione della norma incriminatrice, il diritto alla riparazione e' altresi' escluso per quella parte di custodia cautelare sofferta prima della abrogazione medesima. 76160

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

76

La Corte Costituzionale con sentenza 18-25 luglio 1996, n. 310 (in G.U. 1a s.s. 31/07/1996, n. 31) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a cusa di erroneo ordine di esecuzione."

Corte Costituzionale

102

La Corte Costituzionale con sentenza 24 marzo-2aprile 1999, n. 109 (in G.U. 1a s.s. 07/04/1999, n. 8) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1 del presente articolo "nella parte in cui non prevede che chi e' stato prosciolto con sentenza irrevocabile perche' il fatto non sussiste, per non avere commesso il fatto, perche' il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la detenzione subita a causa di arresto in flagranza o di fermo di indiziato di delitto, entro gli stessi limiti stabiliti per la custodia cautelare"; Ha inoltre dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo "nella parte in cui non prevede che lo stesso diritto nei medesimi limiti spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto ad arresto in flagranza o a fermo di indiziato di delitto quando, con decisione irrevocabile, siano risultate insussistenti le condizioni per la convalida".

Corte Costituzionale

160

La Corte Costituzionale con sentenza 11 - 20 giugno 2008, n. 219 (in G.U. 1a s.s. 25/06/2008, n. 27) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 314 del codice di procedura penale, nella parte in cui, nell'ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all'equa riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazioni, secondo quanto precisato in motivazione.

Testo in vigore dal 26 giugno 2008 al 14 dicembre 2021

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 314 c.p.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 13539/2025

    8 aprile 2025

    La Quarta Sezione penale ha affermato che è indennizzabile ex art. 314 cod. proc. pen., a titolo di riparazione per l’ingiusta detenzione, la privazione della libertà indebitamente sofferta per effetto dell’applicazione della misura di sicurezza personale della casa di lavoro, avendo la stessa natura restrittiva.

    Art. 314 c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Tutte le 13 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 219/2008

    Ha colpito questo articolo
    20 giugno 2008

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen., censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 77 Cost., nella parte in cui non prevede il diritto alla riparazione per la custodia cautelare che risulti superiore alla misura della pena inflitta. Infatti, il rimettente omette di motivare in ordine al requisito della non manifesta infondatezza, limitandosi a dar conto di una precedente ordinanza di rimessione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione e ad indicare alcuni dei parametri che queste ultime hanno posto a fondamento delle proprie censure. - Sulla manifesta inammissibilità per omessa motivazione sulla non manifesta infondatezza v., citate, da ultimo, ordinanze n. 81 e n. 14/2008.

    Art. 314 c.p.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 109/1999

    Ha colpito questo articolo
    2 aprile 1999

    Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 2, 3, 13, 24 e 76 Cost. (in relazione all'art. 2 punto 100 l. 16 febbraio 1987 n. 81, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale): - l'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. , nella parte in cui non prevede che chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la detenzione subita a causa di arresto in flagraza o di fermo di indiziati di delitto, entro gli stessi limiti stabiliti per la custodia cautelare; - l'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che lo stesso diritto nei medesimi limiti spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto ad arresto in flagranza o a fermo di indiziato di delitto quando, con decisione irrevocabile, siano risultate insussistenti le condizioni per la convalida; sia perché, con riferimento all'art. 3 Cost., la diversità della situazione di chi abbia subito detenzione a causa di una misura cautelare, rispetto a quelle di chi sia stato colpito da un provvedimento di arresto o fermo, non è tale da giustificare un trattamento così discriminatorio, al punto che la prima situazione sia ritenuta meritevole di equa riparazione e la seconda, pur se ricorrano presupposti analoghi, venga invece dal legislatore completamente ignorata; sia perché, con riferimento agli altri parametri costituzionali evocati, in una materia che non tollera franchigie temporali di alcuna autorità, l'arresto o il fermo sono trattati dal legislatore, ai fini dell'equa riparazione, come se fossero provvedimenti che non ledono la libertà personale; sia perché, con specifico riferimento all'art. 76 Cost. (in relazione all'art. 2, punto 100, l. n. 81/1987), nella legge di delegazione è ben presente l'esigenza che tutte le offese arrecate alla libertà personale mediante "ingiusta detenzione" siano riparate, indipendentemente dalla durata di queste e quale che sia l'autorità dalla quale la restrizione provenga (e ciò, conformemente all'art. 5, comma quinto, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955 n. 848, il quale prevede espressamente il diritto alla riparazione a favore della vittima di arresto o di detenzioni ingiuste senza distinzioni di sorta); sia, infine, perché, con specifico riferimento agli artt. 2 e 13 Cost., è già stato posto in luce il fondamento squisitamente solidaristico della riparazione per l'ingiusta detenzione ed è stato chiarito che, in presenza di una lesione della libertà personale rivelatasi comunque ingiusta con accertamento "ex post", in ragione della qualità del bene offeso si deve avere riguardo unicamente alla oggettività della lesione stessa. - S. nn. 310/1996 e 446/1997. red.: S. Di Palma

    Art. 314 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 310/1996

    Ha colpito questo articolo
    25 luglio 1996

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, comma primo, e 24, comma quarto, Cost., l'art. 314 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione, sia perché la diversità di trattamento della situazione sofferta da chi abbia subito la detenzione a causa di una misura cautelare (che in prosieguo sia risultata iniqua) e chi sia rimasto vittima di un ordine di carcerazione arbitrario non è tale da giustificare un trattamento così discriminatorio, al punto che la prima situazione venga qualificata ingiusta e meritevole di equa riparazione e la seconda venga invece dal legislatore completamente ignorata, tenuto conto che l'ordine di carcerazione illegittimo offende la dignità della persona in misura non minore della detenzione cautelare ingiusta; sia perché l'omissione del legislatore risulta ingiustificata anche alla luce dei principi e criteri direttivi dettati per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, laddove è prefigurata (art. 2, comma primo, n. 100, l. n. 81 del 1987), accanto alla riparazione dell'errore giudiziario, anche la riparazione per l'"ingiusta detenzione", nonché laddove (art. 2, comma primo, prima proposizione, stessa legge) si prevede l'adeguamento del nuovo codice alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale, in considerazione del fatto che la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (resa esecutiva con l. n. 848 del 1955) prevede espressamente, all'art. 5, il diritto alla riparazione a favore della vittima di arresto o di detenzioni ingiuste senza distinzione di sorta. - S. n. 1/1969. red.: S. Di Palma

    Art. 314 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 giugno 2008

Confronto con la versione in vigore dal 8 aprile 1999 al 26 giugno 2008.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 11 - 20 giugno 2008, n. 219 (in G.U. 1a s.s. 25/06/2008, n. 27) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 314 del codice di procedura penale, nella parte in cui, nell'ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all'equa riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazioni, secondo quanto precisato in motivazione.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art314 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari