Corte costituzionale

Sentenza n. 426/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/12/1993 · relatore Mauro Ferri

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 314 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15 febbraio

1993 dalla Corte d'appello di Roma nel procedimento di riparazione

per ingiusta detenzione promosso da Iorio Gaetana nei confronti del

Ministero del Tesoro, iscritta al n. 242 del registro ordinanze 1993

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima

serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1993 il Giudice

relatore Mauro Ferri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - La Corte di appello di Roma, nel corso del procedimento per

la riparazione di ingiusta detenzione promosso da Iorio Gaetana, ha

sollevato, in sede di giudizio di rinvio, questione di legittimità

costituzionale "dell'art. 314 c.p.p., con riferimento all'art. 3,

nonché 2, in relazione all'art. 24, ultimo comma, della

Costituzione":

a) "nella parte in cui non dispone (ovvero se interpretato nel

senso in cui non dispone) che la condotta menzognera volta a

"depistare" le indagini e ad aiutare altri a eludere le

investigazioni dell'autorità o ad evitare che altri sia indagato per

delitto escluda, in via generale ovvero quando l'imputazione per

reato di favoreggiamento è ormai prescritta, il diritto a un'equa

riparazione per la custodia cautelare subita per diversa

imputazione";

b) "nella parte in cui non dispone (ovvero se interpretato nel

senso in cui non dispone) che la colpa grave dell'agente - che

esclude il diritto alla riparazione - possa consistere anche in

condotte antecedenti alla assunzione della qualità di imputato o di

indiziato, ovvero, più in genere, in condotte diverse dall'attività

difensiva propria".

Il remittente - premesso che l'art. 314 del codice di procedura

penale riconosce al prosciolto il "diritto ad un'equa riparazione per

la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a

darvi causa per dolo o colpa grave" - osserva che dalla chiara

disposizione di legge deriva l'inammissibilità sul piano logico di

tesi riduttive che richiedano, per l'esclusione della riparazione,

che la colpa sia solo quella che può rinvenirsi nell'attività

difensiva dell'accusato e non anche in attività antecedente. Dalla

norma in esame, se interpretata secondo i corretti canoni, si ricava

invece che tutto il comportamento del soggetto che precede la

detenzione ed è ad essa "ricollegabile" non può essere senza

rilievo: da un lato, infatti, già nell'ordine normale cronologico

dei fatti storici, l'atteggiamento difensivo segue e non precede

l'inizio della custodia cautelare, sicché, per definizione, non può

averla cagionata; dall'altro, l'inesattezza della tesi riduttiva

emerge dal rilievo che con essa si realizza una inammissibile

disparità di trattamento tra ipotesi dolosa e ipotesi colposa, in

quanto per la realizzazione della prima (consistente nell'operare con

l'intento di provocare la detenzione) verrebbe in considerazione ogni

comportamento antecedente alla custodia e non solo quello tenuto in

sede di difesa.

Inoltre, prosegue il remittente, l'anzidetta corretta

interpretazione della norma de qua è anche conforme ai principi

generali del nostro ordinamento giuridico. Non vi è dubbio che la

riparazione pecuniaria prevista dagli artt. 314 e seguenti del codice

di procedura penale sia un istituto appartenente all'ampia categoria

costituita dal genus degli istituti risarcitori-riparatori del

diritto civile che regolano la materia delle restituzioni e dei

pagamenti di denaro conseguenti a danni subiti dal singolo per

qualsiasi tipo di condotta altrui. In particolare, il principio

generalissimo attinente alla riparazione pecuniaria di qualsiasi tipo

di danno si rinviene negli artt. 1227 e 2056 del codice civile, i

quali prevedono che il concorso del fatto colposo del creditore nel

cagionare il danno determina la riduzione o l'esclusione, a seconda

dei casi, del risarcimento.

1.2. - Tutto ciò premesso in ordine al corretto inquadramento

sistematico dell'istituto in esame, il remittente riassume

sinteticamente le circostanze di fatto rilevanti in merito alla

fattispecie sottoposta al suo giudizio. In particolare, osserva che

la Corte d'appello di Roma, con ordinanza del 18 aprile (20 maggio)

1991, aveva respinto la domanda di riparazione per ingiusta

detenzione proposta dalla Iorio, ritenendo verificatasi nella

condotta dell'istante l'ipotesi di colpa grave prevista dalla norma,

consistita sia nell'aver posto in atto un vero e proprio tentativo di

depistaggio delle indagini, sia nell'essere fuggita all'estero, così

dando causa alla emissione a suo carico del provvedimento restrittivo

della libertà personale.

Senonché la Corte di cassazione, con sentenza del 20 gennaio (20

febbraio) 1992, aveva annullato con rinvio detta pronuncia,

enunciando il seguente principio di diritto: "Il dolo o la colpa

grave previsti dall'art. 314 c.p.p. in tanto sussistono in quanto il

soggetto inquisito o abbia scientemente operato al fine di creare la

fallace apparenza di condizioni nelle quali potesse o dovesse essere

adottata o mantenuta una misura cautelare nei suoi confronti (ipotesi

dolosa), ovvero abbia mostrato una ingiustificabile e macroscopica

trascuratezza nella rappresentazione, all'autorità procedente, una

volta reso edotto degli addebiti mossigli, di fatti e circostanze

atti a scagionarlo o comunque a consentire il mantenimento o il

recupero dello stato di libertà (ipotesi colposa)".

1.3. - Il giudice a quo solleva, quindi, due distinte questioni di

legittimità costituzionale.

a) La prima scaturisce da quella parte della pronuncia della

Corte di cassazione in cui si afferma che la condotta di coprire

responsabilità penali altrui non rientra nell'ipotesi di dolo o

colpa grave prevista dall'art. 314 del codice di procedura penale per

l'esclusione del diritto alla riparazione. Ad avviso del remittente,

la tesi secondo cui l'ipotesi della condotta menzognera (volta a

depistare le indagini o a evitare che siano indagati o coinvolti nel

procedimento penale altri soggetti) non possa ricevere, nell'art. 314

e nel contemperamento degli interessi e nei fini che esso si

prefigge, il medesimo trattamento dell'ipotesi di colui che con colpa

grave (ovvero con dolo) concorre a dar causa alla sua detenzione, non

si sottrae manifestamente a censure di incostituzionalità per

irragionevolezza e/o irrazionalità e, in definitiva, per violazione

dell'art. 3 della Costituzione. La norma che esclude il diritto alla

riparazione, infatti, non sembra solo l'espressione di un onere di

diligenza che sia pure nella misura minima incombe all'individuo, ma

costituisce anche applicazione della regola generale sopra richiamata

secondo cui, in via di principio, il danno risarcibile (in astratto)

deve essere sopportato dal suo autore, ovvero viene limitato o

escluso il risarcimento del danno causato dallo stesso danneggiato.

L'espressione di detto onere di diligenza può, inoltre, trovare una

sua collocazione anche nella norma generale dell'art. 2 della

Costituzione, che richiede ai consociati l'adempimento dei doveri di

solidarietà politica e sociale, oltre che economica.

Infine, ad avviso del remittente, applicando al caso in esame

l'argomento a fortiori, l'ipotesi di condotta menzognera diretta a

depistare le indagini o ad evitare che siano indagati altri soggetti,

ovvero diretta ad aiutare altri ad eludere le investigazioni

dell'autorità penale, dovrebbe, secondo i principi della

ragionevolezza, essere considerata fattispecie "maggiore", in un

certo senso, e non minore di quelle altre imputabili a colpa grave

dell'istante e tali da comportare l'esclusione del diritto alla

riparazione.

b) La seconda questione di costituzionalità sollevata dal

remittente attiene alla tesi della Cassazione secondo cui l'attività

antecedente alla vera e propria difesa avrebbe rilievo solo se

dolosa, in quanto la colpa grave che avrebbe rilevanza sarebbe solo

quella riscontrabile nelle dichiarazioni o rappresentazioni difensive

all'autorità procedente, una volta che l'indagato sia stato reso

edotto degli addebiti mossigli.

Anche in questo caso la norma, così interpretata, sarebbe viziata

da irragionevolezza: infatti, non solo si verrebbe ad affermare una

incongrua disparità di trattamento nelle ipotesi, pure logicamente

congruenti, di verificazione del principio di causalità; non solo si

creerebbe una irragionevole disparità con le altre ipotesi di colpa

del danneggiato; ma si verrebbero anche a legittimare, ad ogni

effetto di diritto civile, le ipotesi o i casi anche più gravi di

condotta colposa dell'agente, che abbia creato la più evidente

apparenza di responsabilità penale, divenendo così la norma

banditore di un principio di irresponsabilità giuridica e sociale,

che potrebbe ritenersi in contrasto non solo con l'art. 3 della

Costituzione ma anche con l'art. 2 della Carta.

Infine, il remittente rileva che l'art. 24, ultimo comma, della

Costituzione prevede che il diritto alla riparazione degli errori

giudiziari sia tutt'altro che incondizionato.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, il quale osserva che la questione è venuta meno in quanto la

più recente giurisprudenza della Corte di cassazione ha ribaltato il

proprio precedente orientamento, accedendo (quanto meno in ordine

alla questione sollevata sub b) alla interpretazione auspicata dal

giudice remittente. Considerato in diritto

1. - La Corte di appello di Roma, nel corso di un procedimento di

riparazione per ingiusta detenzione, ha sollevato, in sede di

giudizio di rinvio, due questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 314 del codice di procedura penale, in riferimento agli

artt. 2 e 3 della Costituzione (anche in relazione all'art. 24,

ultimo comma, della Costituzione medesima).

In particolare, le questioni devono intendersi riferite al primo

comma del menzionato articolo 314 e, più precisamente, a quella

parte in cui è stabilito che il diritto ad un'equa riparazione per

la custodia cautelare subita spetta (in presenza di determinati altri

presupposti) purché il soggetto "non vi abbia dato o concorso a

darvi causa per dolo o colpa grave".

2. - Il giudice a quo opera, come s'è detto, in sede di giudizio

di rinvio a seguito di sentenza della Corte di cassazione, la quale -

nell'annullare l'ordinanza della Corte d'appello di Roma con cui era

stata respinta la domanda di riparazione sulla base della

considerazione che l'istante aveva dato causa per colpa grave alla

detenzione, in quanto aveva depistato le indagini e poi si era data

alla fuga all'estero - ha fissato il seguente principio di diritto:

"Il dolo o la colpa grave previsti dall'art. 314 del codice di

procedura penale in tanto sussistono in quanto il soggetto inquisito

o abbia scientemente operato al fine di creare la fallace apparenza

di condizioni nelle quali potesse o dovesse essere adottata o

mantenuta una misura cautelare nei suoi confronti (ipotesi dolosa),

ovvero abbia mostrato una ingiustificabile e macroscopica

trascuratezza nella rappresentazione, all'autorità procedente, una

volta reso edotto degli addebiti mossigli, di fatti e circostanze

atti a scagionarlo o comunque a consentire il mantenimento o il

recupero dello stato di libertà (ipotesi colposa)". Ad avviso del

remittente, la norma, così come interpretata dalla Cassazione

nell'enunciato principio di diritto (cui egli è tenuto ad

uniformarsi), viola i sopra indicati parametri costituzionali:

a) "nella parte in cui non dispone .. che la condotta

menzognera volta a "depistare" le indagini e ad aiutare altri a

eludere le investigazioni dell'autorità o ad evitare che altri sia

indagato per delitto escluda, in via generale ovvero quando

l'imputazione per reato di favoreggiamento è ormai prescritta, il

diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita per

diversa imputazione";

b) "nella parte in cui non dispone .. che la colpa grave

dell'agente - che esclude il diritto alla riparazione - possa

consistere anche in condotte antecedenti alla assunzione della

qualità di imputato o di indiziato, ovvero, più in genere, in

condotte diverse dall'attività difensiva propria". In entrambi i

casi risulterebbe violato essenzialmente il principio di

ragionevolezza, in quanto non sussisterebbe alcuna razionale

giustificazione (anche con riferimento ai principi generali

dell'ordinamento in materia di risarcimento del danno) per non

comprendere, tra le ipotesi di esclusione del diritto alla

riparazione, da un lato la condotta menzognera volta a depistare le

indagini o ad evitare che altri soggetti siano coinvolti in

procedimenti penali, e, dall'altro, la condotta gravemente colposa

tenuta prima o, comunque, al di fuori dell'attività difensiva in

senso proprio, laddove una tale limitazione non sussiste per la

condotta dolosa; sarebbe altresì violato l'art. 2 della

Costituzione, in quanto le censurate interpretazioni della norma in

esame si porrebbero in contrasto con il principio dell'adempimento

dei doveri inderogabili di solidarietà politica e sociale, principio

che pone a carico dei consociati un generale onere di diligenza e di

responsabilità. L'auspicata introduzione delle suddette cause di

esclusione del diritto alla riparazione sarebbe, d'altronde, conclude

il remittente, pienamente aderente al dettato dell'art. 24, ultimo

comma, della Costituzione, il quale prevede che il diritto medesimo

sia tutt'altro che incondizionato.

3. - In ordine di antecedenza logica, va esaminata per prima la

censura sopra indicata sub b).

La questione non è fondata.

Il problema della definizione dell'esatto ambito applicativo della

norma censurata, con particolare riferimento - per quanto qui

interessa - alla determinazione dei criteri identificativi delle

condotte gravemente colpose idonee ad escludere il diritto alla

riparazione, è stato oggetto di due diversi orientamenti della Corte

di cassazione, ciascuno dei quali espresso in più di una pronuncia.

La tesi interpretativa censurata dal giudice a quo si fonda

essenzialmente sulla considerazione che nell'attuale contesto

ordinamentale in cui la regola è quella della più assoluta libertà

di autodeterminazione per ciascun individuo, salvi i limiti

espressamente fissati dalla legge a tutela di interessi collettivi,

non è configurabile a carico dei consociati un onere di diligenza

nell'evitare comportamenti che, in sé e per sé leciti, potrebbero

tuttavia dar adito a sospetti ed essere assunti dall'autorità come

indicativi dell'avvenuta commissione di reati.

Secondo un altro (e più recente) orientamento, non vi sarebbe

invece ragione logica che possa giustificare (ed anzi ciò sarebbe in

contrasto con la lettera della norma) un diverso ambito di

valutazione tra l'ipotesi della condotta dolosa e quella della

condotta gravemente colposa, ben potendo pure quest'ultima essere

ravvisata (in applicazione anche dei principi civilistici in materia)

in comportamenti tenuti in qualunque momento antecedente l'emissione

del provvedimento restrittivo della libertà e quindi anche al di

fuori dell'attività difensiva in senso proprio.

Ciò posto, va osservato, in ordine alla prima delle due tesi (che

è l'unica a dover essere presa in considerazione in questa sede

perché è quella cui, come detto, il remittente deve uniformarsi,

sia pur in presenza di successivi diversi orientamenti della stessa

Corte di cassazione: cfr. sent. n. 130 del 1993), che la medesima non

può essere ritenuta in contrasto con l'art. 3 della Costituzione per

irragionevolezza: essa, invero, risulta ispirata - sia pur

implicitamente - da un particolare favor per chi ha subito una

detenzione poi comunque rivelatasi "non dovuta" e, in ogni caso,

certamente non conduce a conseguenze tali da integrare il denunciato

vizio di costituzionalità, tenuto anche conto del rilievo che le

ipotesi richiamate a raffronto (condotta dolosa, regime generale del

concorso di colpa del danneggiato ai sensi del codice civile) non

necessariamente debbono trovare identica disciplina nella particolare

fattispecie in esame.

Le anzidette considerazioni valgono, poi, a far ritenere del tutto

infondato il riferimento all'art. 2 della Costituzione, essendo

costante la giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentt. nn. 12 del

1972, 29 del 1977, 252 del 1983) secondo cui solo al legislatore,

nell'esercizio della sua sfera di discrezionalità, compete

l'individuazione dei doveri inderogabili di solidarietà cui i

cittadini sono tenuti, nonché dei modi e limiti relativi

all'adempimento di tali doveri.

4. - Una volta accertata la non fondatezza della questione dianzi

esaminata (che è l'unica, d'altronde, che scaturisce direttamente

dal principio di diritto enunciato dalla Cassazione), anche la

rimanente censura, sopra indicata al punto 2 sub a), non può non

subire la stessa sorte.

Dall'esame della complessa ordinanza di rimessione deve, infatti,

ritenersi che il giudice a quo , nel sollevare tale questione, tenda

essenzialmente a far ricadere il comportamento menzognero mirante al

"depistaggio" delle indagini al fine di coprire responsabilità

altrui nel novero delle condotte gravemente colpose che escludono il

diritto alla riparazione (come, del resto, era stato ritenuto dalla

medesima Corte d'appello nell'ordinanza annullata); ciò è

confermato dal rilievo che il remittente non solo non contesta il

principio di diritto fissato dalla Cassazione in relazione alla

definizione della condotta dolosa rilevante ai fini di cui trattasi,

ma anzi mostra chiaramente, nella motivazione dell'ordinanza, di

condividere tale interpretazione. Ne consegue che la questione, così

intesa, va considerata compresa nell'altra già esaminata e risolta

al punto precedente. D'altronde, ove l'intenzione del giudice a quo

fosse invece quella di chiedere alla Corte una pronuncia additiva

diretta ad introdurre nella norma in esame una complessa e

dettagliata disciplina di situazioni in essa non contemplate, la

questione sarebbe chiaramente inammissibile, in quanto l'intervento

della Corte costituirebbe frutto di valutazioni riservate alla

discrezionalità del legislatore (cfr. sent. n. 25 del 1991).

È appena il caso di rilevare, infine, che, secondo la costante

giurisprudenza in materia, il giudice di rinvio è sì tenuto ad

uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma

conserva integri i poteri di accertamento e di valutazione dei fatti,

ai fini della formazione del proprio libero convincimento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 314 del codice di procedura penale sollevate, in

riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dalla Corte di

appello di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:426 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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