Corte costituzionale

Sentenza n. 109/1999

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 02/04/1999 · relatore Carlo Mezzanotte

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 314 del codice

di procedura penale, promossi con due ordinanze emesse il 6 ed il 28

novembre 1997 dalla Corte d'appello di Firenze, iscritte ai nn. 77 e

78 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1998 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Corte d'appello di Firenze, nel corso di un procedimento

di riparazione per ingiusta detenzione, con ordinanza in data 6

novembre 1997, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 76

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 314 del codice di procedura penale, nella parte in cui non

prevede il diritto alla riparazione della detenzione ingiustamente

subita in conseguenza di arresto illegittimo o non seguito da

ordinanza di custodia cautelare in carcere o di arresti domiciliari.

Il giudice a quo premette in fatto che due domande di riparazione

erano state proposte da due persone arrestate in flagranza per

violazione della disciplina sugli stupefacenti. Una di esse era stata

liberata dal pubblico ministero ex art. 389 cod. proc. pen. e la sua

posizione processuale era stata poi definita con decreto di

archiviazione. L'altra si era vista convalidare l'arresto, ma era

stata contestualmente liberata dal giudice per le indagini

preliminari, che non aveva disposto nei suoi confronti alcuna misura

cautelare, ed era stata successivamente prosciolta per non avere

commesso il fatto.

Ad avviso del giudice a quo nei casi sottoposti al suo esame non

può configurarsi, in base all'art. 314 cod. proc. pen., diritto

all'equa riparazione, in quanto la detenzione si è esaurita

nell'ambito della misura precautelare dell'arresto. In ciò, la

disposizione censurata contrasterebbe con l'art. 76 della

Costituzione sotto un duplice profilo. In primo luogo, in quanto la

direttiva n. 100 dell'art. 2 della legge 16 febbraio 1987, n. 81

(Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del

nuovo codice di procedura penale), nel prevedere la riparazione per

l'ingiusta detenzione, non distinguerebbe in alcun modo tra misure

cautelari e misure precautelari. In secondo luogo, perché nel

preambolo dell'art. 2 della citata legge di delegazione è prescritto

espressamente che il codice di procedura penale deve attuare i

principi della Costituzione ed adeguarsi alle norme delle convenzioni

internazionali relative ai diritti della persona e al processo penale

ratificate dall'Italia. L'art. 5, quinto comma, della convenzione per

la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

ratificata dall'Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848, prevede,

appunto, che ogni persona vittima di un arresto o di detenzioni

ingiuste ha diritto a un indennizzo.

La disposizione censurata contrasterebbe, secondo il remittente,

anche con l'art. 3 della Costituzione, per irragionevole disparità

di trattamento tra chi è privato della libertà personale solo in

forza di una misura precautelare, e non ha quindi diritto all'equo

indennizzo, e chi, raggiunto da misura custodiale cautelare dopo

l'arresto, ha diritto a veder computato nella custodia cautelare che

dà luogo a riparazione anche il periodo intercorrente tra l'arresto

e l'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare.

2. - La Corte d'appello di Firenze - dovendosi pronunciare sulla

domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da persona

che, arrestata in flagranza per violazione della disciplina sugli

stupefacenti e immediatamente liberata dal pubblico ministero ai

sensi dell'art. 389 cod. proc. pen., era poi risultata indenne da

ogni addebito essendo stato nei suoi confronti emesso provvedimento

di archiviazione - con ordinanza in data 28 novembre 1997 ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 314,

commi 1, 2 e 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui

esclude la riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta a seguito

di misura precautelare.

Ad avviso del remittente, tale esclusione contrasterebbe con l'art.

3 della Costituzione, per il trattamento ingiustificatamente

discriminatorio riservato alla persona sottoposta a misura

precautelare rispetto a quella soggetta a misura cautelare, posto che

la detenzione in carcere è comune ad entrambe le misure.

La disposizione censurata sarebbe, poi, in contrasto con l'art. 13

della Costituzione, perché la libertà personale "se violata,

dovrebbe essere comunque ristorata": e non vi è dubbio, secondo il

giudice a quo che dalla disposizione censurata discende la

impossibilità di ristorare la privazione della libertà personale

subita sulla base di una misura precautelare.

La medesima disposizione contrasterebbe, infine, ad avviso del

remittente, anche con l'art. 2 della Costituzione, dal momento che

l'istituto della riparazione della ingiusta detenzione costituisce

espressione del principio solidaristico che ispira l'intera Carta

costituzionale, sicché la limitazione del suo ambito di

applicabilità comporterebbe anche una illegittima compressione di

quel principio. Considerato in diritto

1. - In seguito a due ordinanze della Corte d'appello di Firenze

questa Corte è chiamata a decidere se sia conforme agli artt. 2, 3,

13, 24 e 76 della Costituzione l'art. 314 del codice di procedura

penale, nella parte in cui non prevede il diritto alla riparazione

per la detenzione patita a seguito delle misure precautelari

dell'arresto in flagranza e del fermo di indiziato di delitto.

Per rendere più chiaro il contenuto dell'intervento additivo

sollecitato dai remittenti conviene richiamare brevemente l'attuale

disciplina in materia di riparazione per ingiusta detenzione.

L'art. 314 cod. proc. pen. stabilisce, al comma 1, che chi è stato

prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste,

per non avere commesso il fatto, perché il fatto non costituisce

reato o non è previsto dalla legge come reato ha diritto a un'equa

riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia

dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave.

Lo stesso diritto spetta, ai sensi del comma 2, al prosciolto per

qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato

sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile

risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è

stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di

applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 del codice di procedura

penale.

Le citate disposizioni, contenute nei primi due commi dell'art.

314, si applicano, alle medesime condizioni, in forza del comma 3, a

favore delle persone nei cui confronti sia stato pronunciato

provvedimento di archiviazione ovvero sentenza di non luogo a

procedere.

Manca, nella disciplina posta dall'art. 314, la previsione di un

corrispondente diritto a favore di chi, in condizioni analoghe, sia

stato colpito non da una misura cautelare detentiva, ma dalla misura

dell'arresto in flagranza (artt. 380 e 381) o da quella del fermo di

indiziato di delitto (art. 384). Alla stregua della disciplina

vigente non ha infatti diritto ad alcun equo indennizzo né

l'arrestato o il fermato che sia stato poi prosciolto con sentenza

irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non avere commesso il

fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla

legge come reato o nei cui confronti sia stato adottato provvedimento

di archiviazione o sia stata pronunciata sentenza di non luogo a

procedere, né chi, prosciolto per qualsiasi causa o condannato, sia

rimasto vittima di arresto o fermo non convalidato dal giudice con

decisione irrevocabile o la cui convalida sia stata annullata dalla

Corte di cassazione su ricorso promosso ai sensi dell'art. 391, comma

4, del codice di procedura penale. In tutti questi casi la situazione

in cui versa l'arrestato o il fermato è speculare a quella regolata,

per il colpito da misura cautelare, dai primi tre commi dell'art.

314, e tuttavia per essi non è prevista alcuna possibilità di

riparazione.

2. - È contro questa carenza che si indirizzano le censure della

Corte d'appello di Firenze nelle due ordinanze di remissione.

Secondo una prima ordinanza, l'avere la disposizione denunciata

previsto soltanto la riparazione per detenzione conseguente a misura

cautelare e non anche la riparazione per detenzione conseguente ad

arresto contrasterebbe con l'art. 76 della Costituzione sotto due

diversi profili: da un lato, in forza dell'art. 2, punto 100, della

legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della

Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), il

Governo sarebbe stato delegato ad introdurre l'istituto della

riparazione per ingiusta detenzione senza distinzione alcuna tra

misure cautelari e misure precautelari; dall'altro, lo stesso art.

2, imponendo nel suo incipit l'adeguamento dell'emanando nuovo codice

alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e

relative ai diritti della persona e al processo penale, non

consentirebbe alcuna differenziazione tra le due situazioni, giacché

la convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle

libertà fondamentali, ratificata dall'Italia con la legge 4 agosto

1955, n. 848, prevede espressamente all'art. 5, quinto comma, il

diritto alla riparazione a favore della vittima di arresto o di

detenzioni ingiuste senza distinzioni di sorta.

La disposizione censurata violerebbe poi l'art. 3 della

Costituzione per la non giustificata disparità di trattamento tra

l'arrestato nei cui confronti sia stata disposta dal giudice una

misura cautelare detentiva, per il quale, in forza dell'art. 297,

comma 1, cod. proc. pen., è riparabile anche l'iniziale privazione

della libertà personale, e l'arrestato indenne da misure cautelari

restrittive, a favore del quale non è prevista alcuna riparazione.

La discriminazione in danno di chi abbia subito la sola misura

precautelare dell'arresto sarebbe altresì lesiva del principio di

eguaglianza per un aspetto ancor più generale, giacché l'arresto

operato dalla polizia giudiziaria non offenderebbe la libertà della

persona in misura minore della detenzione che consegue a ordinanza

del giudice.

Per la seconda ordinanza, proveniente dalla medesima Corte

d'appello di Firenze, l'omessa previsione della riparazione per la

detenzione sofferta a seguito di misura precautelare porrebbe l'art.

314, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen. in contrasto con l'art. 3 della

Costituzione, per il trattamento ingiustificatamente discriminatorio

riservato alla persona sottoposta ad arresto o fermo rispetto a

quello previsto per la persona colpita da misura cautelare

restrittiva, posto che la detenzione sarebbe comune ad entrambe le

ipotesi.

Le stesse disposizioni violerebbero, poi, gli artt. 2 e 13 della

Costituzione, poiché la libertà personale "se violata, dovrebbe

comunque essere ristorata", anche in base al principio di

solidarietà a cui la Carta costituzionale è ispirata.

Poiché le due ordinanze di remissione sottopongono all'esame della

Corte questioni analoghe, aventi ad oggetto la medesima disposizione

di legge, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con

unica sentenza.

3. - La questione è fondata.

È in primo luogo evidente la violazione dell'art. 3 della

Costituzione che l'anzidetta disciplina comporta. La diversità della

situazione di chi abbia subito detenzione a causa di una misura

cautelare rispetto a quella di chi sia stato colpito da un

provvedimento di arresto o fermo non è tale da giustificare un

trattamento così discriminatorio, al punto che la prima situazione

sia ritenuta meritevole di equa riparazione e la seconda, pur se

ricorrano presupposti analoghi, venga invece dal legislatore

completamente ignorata.

Non può infatti negarsi che anche nei casi in cui l'arresto o il

fermo siano seguiti da sentenza irrevocabile di proscioglimento con

le formule di cui all'art. 314, comma 1, ovvero, anche se seguiti da

sentenza di condanna o di proscioglimento per qualsiasi causa (art.

314, comma 2), non siano stati convalidati, o ancora siano seguiti da

provvedimento di archiviazione o da sentenza di non luogo a procedere

(art. 314, comma 3), sussistano presupposti analoghi a quelli che

hanno condotto il legislatore a qualificare come ingiusta e

suscettibile di riparazione la detenzione conseguente a misura

cautelare. In particolare, l'arresto o il fermo non convalidati

(situazione speculare a quella regolata dall'art. 314, comma 2)

presentano una stretta analogia con le misure cautelari

illegittimamente assunte, giacché la mancata convalida priva la

limitazione della libertà personale della sua indefettibile base

giurisdizionale richiesta dall'art. 13, secondo e terzo comma, della

Costituzione, e la rende per ciò stesso illegittima, senza che sia

possibile distinguere l'ipotesi di assenza dei presupposti da quella

di inosservanza dei termini per la convalida.

La provvisorietà, che contraddistingue i poteri di intervento del

pubblico ministero e della polizia giudiziaria sulla libertà

personale, è valsa ad attribuire all'arresto e al fermo la

denominazione di "precautele", ma è indubitabile, almeno sul piano

degli effetti, la loro natura custodiale. L'arrestato e il fermato

per tutto il periodo di operatività della relativa misura (fino ad

un massimo di 96 ore) sono trattenuti presso una casa circondariale o

mandamentale (art. 386, comma 4), con la sola eccezione contemplata

dall'art. 566, comma 2, ultima parte, ovvero presso la propria

abitazione o in altro luogo di privata dimora o ancora, ricorrendone

i presupposti, in un luogo pubblico di cura o di assistenza (art.

386, comma 5, in relazione all'art. 284, comma 1); sicché

l'esecuzione del provvedimento provvisorio sostanzialmente realizza

una forma tipica di custodia, che non può non postulare, rispetto

alle altre misure restrittive, identità di regime riparatorio.

L'esigenza di una piena equiparazione delle "precautele" alle misure

detentive è d'altronde comprovata dall'art. 297, comma 1, cod. proc.

pen., il quale prevede che "gli effetti della custodia cautelare

decorrono dal momento della cattura, dell'arresto o del fermo".

Se si considera che, in base a questa disposizione, il periodo di

arresto o fermo è ritenuto computabile nella durata della custodia

riparabile quando il giudice in sede di convalida abbia disposto la

prosecuzione dello status detentionis applicando una misura cautelare

personale, mentre non sorge alcun diritto alla riparazione nel caso

in cui all'udienza di convalida non segua alcuna misura cautelare

restrittiva, emerge con nettezza di contorni un ulteriore profilo di

disparità di trattamento e, insieme, di irragionevolezza, anch'esso

censurabile alla luce dell'art. 3 della Costituzione.

4. - Anche in relazione agli altri parametri evocati dalle

ordinanze di remissione l'illegittimità costituzionale dell'art. 314

cod. proc. pen. risulta confermata. In una materia che non tollera

franchigie temporali a favore di alcuna autorità, l'arresto o il

fermo sono trattati dal legislatore, ai fini dell'equa riparazione,

come se fossero provvedimenti che non ledono la libertà personale.

Ma un simile trattamento contrasta con la legge di delegazione n.

81 del 16 febbraio 1987, nella quale è ben presente l'esigenza che

tutte le offese arrecate alla libertà personale mediante ingiusta

detenzione siano riparate, indipendentemente dalla durata di questa e

quale che sia l'autorità dalla quale la restrizione provenga.

L'indirizzo impartito al Governo al punto 100 dell'art. 2, comma 1,

di tale legge è infatti nel senso di introdurre, accanto alla

riparazione dell'errore giudiziario, vale a dire del giudicato

erroneo, già oggetto della disciplina del codice previgente, anche

la riparazione per la "ingiusta detenzione" senza distinguere

l'arresto o il fermo dalle misure cautelari personali: ciò che

lascia trasparire l'intendimento del legislatore delegante che non

venissero a determinarsi, su questo piano, differenze tra custodia

cautelare e custodia precautelare, che sarebbero risultate

difficilmente giustificabili.

5. - Sotto un distinto ma convergente profilo, questa Corte ha già

rilevato, trattando della detenzione ingiusta patita a seguito di

ordine di esecuzione illegittimo (sentenza n. 310 del 1996), che lo

stesso incipit dell'art. 2 della citata legge di delegazione, nel

prevedere che il nuovo codice si debba adeguare alle norme delle

convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai

diritti della persona e al processo penale, depone nel senso della

non discriminazione tra le diverse cause di restrizione della

libertà personale, giacché proprio la convenzione per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

ratificata dall'Italia con la legge 4 agosto 1958, n. 848, prevede

espressamente, all'art. 5, il diritto alla riparazione a favore della

vittima di arresto o di detenzioni ingiuste senza distinzioni di

sorta.

L'obliterazione della riparazione della detenzione patita a seguito

di una misura precautelare, quando abbia avuto luogo su presupposti

analoghi a quelli che hanno condotto a considerare ingiusta la

detenzione conseguente a misura cautelare, costituisce una autonoma

ed illegittima scelta del legislatore delegato.

6. - Quanto agli artt. 2 e 13 della Costituzione, evocati in una

delle due ordinanze di remissione, nella quale si rileva che nella

disciplina censurata sono simultaneamente coinvolti il principio di

solidarietà e quello della inviolabilità della libertà personale,

a questa Corte non resta che richiamarsi alla sentenza n. 446 del

1997, dove è stato posto in luce il fondamento squisitamente

solidaristico della riparazione per l'ingiusta detenzione ed è stato

chiarito che in presenza di una lesione della libertà personale

rivelatasi comunque ingiusta con accertamento ex post in ragione

della qualità del bene offeso si deve avere riguardo unicamente alla

oggettività della lesione stessa. Tali essendo le basi

costituzionali dell'istituto, anche per questo ulteriore ordine di

considerazioni la riparabilità dell'ingiusta detenzione, subita a

seguito di misura precautelare, non può non essere riconosciuta.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 314, comma

1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che

chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto

non sussiste, per non avere commesso il fatto, perché il fatto non

costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha

diritto a un'equa riparazione per la detenzione subita a causa di

arresto in flagranza o di fermo di indiziato di delitto, entro gli

stessi limiti stabiliti per la custodia cautelare;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 314, comma 2,

del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che lo

stesso diritto nei medesimi limiti spetta al prosciolto per qualsiasi

causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto

ad arresto in flagranza o a fermo di indiziato di delitto quando, con

decisione irrevocabile, siano risultate insussistenti le condizioni

per la convalida.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 2 aprile 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:109 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari