Corte costituzionale

Sentenza n. 446/1997

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/12/1997 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 315, comma 1,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 14

novembre 1996 dalla Corte d'appello di Bologna, iscritta al n. 134

del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio del 15 ottobre 1997 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Corte d'appello di Bologna, nel corso di un procedimento

per riparazione di ingiusta detenzione, con ordinanza in data 14

novembre 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo

e quarto comma, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 315, comma 1, del codice di procedura

penale, nella parte in cui prevede che la domanda di riparazione per

l'ingiusta detenzione deve essere proposta, a pena

d'inammissibilità, entro diciotto mesi dal giorno in cui il

provvedimento di archiviazione è stato pronunciato, anziché dalla

notifica di detto provvedimento all'interessato, che abbia subito

custodia cautelare, ovvero dalla conoscenza effettiva

dell'archiviazione comunque da costui diversamente acquisita.

Il remittente premette che la questione deve ritenersi senz'altro

rilevante, in quanto la domanda di equa riparazione è stata proposta

nel giudizio a quo oltre il termine di diciotto mesi dalla pronuncia

del provvedimento di archiviazione.

Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice

a quo rileva che, ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen.,

chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto

non sussiste, per non avere commesso il fatto, perché il fatto non

costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha

diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita,

qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa

grave. Lo stesso diritto, a norma del comma 2 del medesimo art. 314,

spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel

corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando

con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che

ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che

sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt.

273 e 280.

Tali disposizioni si applicano, alle medesime condizioni, a favore

delle persone nei cui confronti sia pronunciato provvedimento di

archiviazione (art. 314, comma 3) e, tuttavia - osserva il remittente

- il sistema normativo vigente non prevede alcun adempimento inteso a

portare a conoscenza dell'interessato né la pronuncia del

provvedimento di archiviazione, né altri atti che a quella pronuncia

preludano.

In questo quadro, secondo la Corte d'appello di Bologna, l'art.

315, comma 1, cod. proc. pen. solo in apparenza regolerebbe in

maniera eguale casi che di eguale trattamento necessiterebbero, dal

momento che l'interessato è posto in grado di conoscere l'esistenza

soltanto dei provvedimenti pronunciati nei suoi confronti nella forma

della sentenza - attraverso il sistema delle notifiche previsto a

pena di nullità nell'ambito dei relativi processi - e non anche del

provvedimento di archiviazione.

La disposizione censurata determinerebbe, inoltre, una irrazionale

compressione del diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione

per chi sia stato destinatario di un provvedimento di archiviazione,

poiché in questo caso "il diritto alla riparazione nasce, e il

termine per il suo esercizio inizia a decorrere, ad insaputa

dell'interessato". Considerato in diritto

1. - La Corte d'appello di Bologna dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 315, comma 1, del codice di procedura

penale, nella parte in cui prevede che la domanda per la riparazione

per l'ingiusta detenzione deve essere proposta, a pena di

inammissibilità, entro diciotto mesi dal giorno in cui il

provvedimento di archiviazione è stato pronunciato, anziché dalla

notifica di detto provvedimento all'interessato, che abbia sofferto

custodia cautelare, ovvero dalla conoscenza effettiva

dell'archiviazione da lui comunque acquisita.

Secondo il giudice a quo, la disposizione censurata contrasterebbe

con l'art. 3 della Costituzione, per il trattamento deteriore

riservato a chi proponga domanda di riparazione a seguito di

pronuncia di provvedimento di archiviazione, rispetto a chi avanzi la

medesima domanda a seguito di sentenza di proscioglimento o di

condanna divenuta irrevocabile, o di sentenza di non luogo a

procedere divenuta inoppugnabile, poiché solo in queste ultime

ipotesi, attraverso le notifiche, l'interessato sarebbe posto in

grado di conoscere tempestivamente il momento in cui inizia a

decorrere il termine per la proposizione di detta domanda.

Alla base delle argomentazioni del remittente sta la constatazione

che il sistema normativo vigente non prevede alcun adempimento inteso

a portare a conoscenza dell'interessato né la pronuncia del

provvedimento di archiviazione, né altri atti che a quella pronuncia

preludono. Di conseguenza, secondo il giudice a quo, l'art. 315,

comma 1, del codice di procedura penale, contrasterebbe anche con

l'art. 24, primo e quarto comma, della Costituzione, per

l'irrazionale compressione che, in caso di archiviazione, subirebbe

il diritto all'equa riparazione, in quanto tale diritto sorgerebbe (e

il termine per il suo esercizio inizierebbe a decorrere) "ad insaputa

dell'interessato".

2. - La questione è fondata.

La disciplina vigente crea la disparità di trattamento censurata

dal giudice a quo, in una materia in cui vengono in considerazione il

principio di riparazione dell'errore giudiziario insieme al diritto

fondamentale alla tutela giurisdizionale.

Nonostante che la decorrenza e la durata del termine per il

promovimento dell'azione siano regolate in maniera apparentemente

eguale per tutte le situazioni previste dall'art. 315, comma 1, cod.

proc. pen., queste risultano tra loro diverse proprio in relazione

alle differenti opportunità che l'ordinamento offre all'interessato

di conoscere con tempestività il momento in cui il diritto all'equa

riparazione è sorto ed è azionabile.

Nelle ipotesi in cui il diritto nasce a seguito di una sentenza

irrevocabile di proscioglimento o di condanna, o a seguito di una

sentenza inoppugnabile di non luogo a procedere, l'interessato, come

rileva il giudice remittente, è a conoscenza delle diverse fasi del

processo attraverso le quali si perviene alla irrevocabilità o alla

inoppugnabilità della decisione: dapprima è avvertito dell'udienza

preliminare, se vi è stata richiesta di rinvio a giudizio, ovvero

della data dell'udienza dibattimentale a seguito del decreto che

dispone il giudizio, o del decreto di giudizio immediato; la sentenza

viene pubblicata e, se vi è contumacia, notificata; quindi dei

successivi gradi di giudizio, delle relative sentenze e delle

eventuali ordinanze di inammissibilità dei mezzi di gravame

proposti, egli ha notizia grazie al sistema delle notifiche, la cui

regolarità è garantita all'imputato dalle sanzioni di nullità

previste dal codice di procedura. La diligenza che si richiede in

questi casi all'interessato è davvero minima: per conoscere il

momento in cui il suo diritto alla riparazione sorge, gli è

sufficiente, se non vuole essere presente al momento della

pubblicazione della sentenza, prestare attenzione alle notifiche e

agli avvisi che via via riceve durante il processo. Non così nel

caso di provvedimento di archiviazione: il diritto all'equa

riparazione sorge e il termine per la proposizione della relativa

domanda inizia a decorrere all'insaputa del titolare; per lui nessun

mezzo appresta l'ordinamento per favorire la conoscenza del

provvedimento.

3. - Il principio secondo il quale, una volta stabilito un termine

di decadenza, l'interessato deve essere posto in condizione di

conoscerne la decorrenza iniziale senza l'imposizione di oneri

eccedenti la normale diligenza è stato affermato più volte dalla

giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentenze nn. 185 del 1988, 134

del 1985, 14 del 1977, 255 del 1974 e 159 del 1971). Si trattava, è

vero, di fattispecie in cui il termine di decadenza, sostanziale o

processuale, era più breve di quello previsto dall'art. 315, comma

1, del codice di procedura penale. Ma in questo caso ulteriori e

decisivi argomenti inducono a valutare con maggior rigore una vicenda

in cui nessuna agevolazione è data all'interessato ai fini della

conoscenza che è affidata esclusivamente al suo impegno personale.

È risolutiva, per dimostrare l'assenza di un ragionevole

fondamento della disparità di trattamento ora evidenziata, la

considerazione delle peculiarità della fattispecie, che la

differenziano profondamente dalle altre, pure astrattamente

comparabili, sulle quali questa Corte si è in passato pronunciata in

materia di congruità di termini stabiliti a pena di inammissibilità

e di doveri di diligenza delle parti; peculiarità che fanno apparire

manifestamente irrazionale, in relazione ad essa, il fatto che il

legislatore abbia mancato di apprestare un qualche ausilio idoneo a

favorire la conoscenza tempestiva del provvedimento da parte

dell'interessato ed abbia scelto in proposito di gravare quest'ultimo

di ogni onere. Ne è risultata in effetti una distribuzione a senso

unico degli oneri processuali, che non si addice all'insieme dei

valori coinvolti nella vicenda della ingiusta detenzione e

all'equilibrato e coerente bilanciamento che essa richiede.

Il solo fatto che operi nel nostro ordinamento, come innovazione

introdotta nel 1988, l'istituto regolato dagli artt. 314 e ss. del

codice di procedura penale dimostra indubbiamente che, nella visione

del legislatore, al rapporto tra cittadini e Stato in relazione

all'esercizio della giurisdizione penale cautelare, per la quale sono

essenziali poteri coercitivi incidenti sulla libertà personale, non

sono estranei momenti di solidarietà. Infatti, l'esborso a cui lo

Stato è tenuto per ingiusta detenzione, nella ormai consolidata

elaborazione della giurisprudenza dei giudici comuni, si configura

non come risarcimento del danno derivante da un fatto illecito

ascrivibile ad alcuno a titolo di dolo o di colpa o anche

subiettivamente non imputabile, ma come misura riparatoria e

riequilibratrice, e in parte compensatrice della ineliminabile

componente di alea per la persona, propria della giurisdizione penale

cautelare. La riparazione dell'ingiusta detenzione è dunque dotata

di un fondamento squisitamente solidaristico: in presenza di una

lesione della libertà personale rivelatasi comunque ingiusta con

accertamento ex post, la legge, in considerazione della qualità del

bene offeso, ha riguardo unicamente alla oggettività della lesione

stessa.

4. - Se questa è la natura dell'istituto, la previsione della

notificazione del provvedimento di archiviazione - in assenza di

qualsiasi avviso che preannunci l'eventualità di un simile epilogo

del procedimento - non solo si addice al suo inequivoco significato

solidaristico ma è da ritenere, in una ideale gerarchia degli atti

di riparazione, il primo fra quelli ai quali lo Stato è tenuto nei

confronti di chi, innocente, abbia subìto ingiusta detenzione; primo

e, si aggiunga, indefettibile alla luce del canone di ragionevolezza,

anche in considerazione della tenuità degli oneri organizzativi che

la notificazione comporta per l'amministrazione della giustizia, al

raffronto con il ben più gravoso impegno che rappresenta per il

cittadino l'attività di informazione e di ricerca della notizia. Il

rimettere dunque interamente all'interessato l'onere di iniziativa

finalizzata alla conoscenza del provvedimento di archiviazione altera

profondamente la fisionomia dell'istituto, suona come odioso aggravio

della situazione di ingiustizia che si è determinata, e rende oscura

e contraddittoria la complessiva ratio della disciplina: da un lato,

questa suscita l'idea di uno Stato che di fronte a ingiuste

compressioni della libertà personale ispira la sua azione a principi

di solidarietà, che lo inducono a concepire, nell'alveo scavato

dall'art. 24, quarto comma, della Costituzione, una riparazione in

assenza di fatti illeciti o di responsabilità imputabili ad alcuno;

dall'altro, evoca l'immagine opposta: uno Stato così dimentico delle

vicissitudini della libertà personale dei cittadini che non avverte

neppure l'esigenza di dar notizia ad essi del fatto che la

coercizione subi'ta a causa dell'esercizio della giurisdizione penale

cautelare si è appalesata obiettivamente ingiusta.

Tanto più irragionevole appare l'omissione se si considera che

essa riguarda proprio il provvedimento di archiviazione che,

nell'elencazione dell'art. 315, rappresenta l'ipotesi nella quale

più evidente risulta l'ingiustizia della detenzione e più manifesta

l'esigenza di rendere noto all'interessato l'esito favorevole del

procedimento. Negli altri casi previsti dal citato art. 315 cod.

proc. pen. (sentenza di proscioglimento o di condanna divenuta

irrevocabile; sentenza di non luogo a procedere divenuta

inoppugnabile), infatti, il sacrificio imposto alla libertà

personale è comunque connesso all'esercizio dell'azione penale che

si presume essere intervenuto; per di più l'interessato, come detto,

ha più facilmente modo di conoscere, attraverso le notificazioni

previste in relazione a un processo poi definito, il momento iniziale

della decorrenza del termine stabilito per l'esperimento dell'azione

riparatoria. Nel caso del provvedimento di archiviazione, invece, né

vi è stato esperimento dell'azione penale, né è prevista

notificazione della decisione di non esercitarla, con la conseguenza

che chi ha subìto detenzione viene lasciato completamente all'oscuro

dell'esistenza dell'atto che ne determina l'oggettiva ingiustizia,

con l'onere, irragionevole in questo contesto, di scoprirlo da solo;

quasi che nei confronti della libertà personale dei cittadini lo

Stato, resosi attivo per comprimerla, possa rimanere passivo ed

inerte quando si tratti di rendere più agevolmente esperibili rimedi

riparatori o compensativi nei casi in cui quella libertà sia stata

ingiustamente offesa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 315, comma 1,

del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che il

termine per proporre la domanda di riparazione decorre dalla

pronuncia del provvedimento di archiviazione, anziché dal giorno in

cui, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 314, comma 3, del

codice di procedura penale, è stata effettuata la notificazione del

provvedimento di archiviazione alla persona nei cui confronti detto

provvedimento è stato pronunciato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1997:446 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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