Corte costituzionale

Sentenza n. 310/1996

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 25/07/1996 · relatore Carlo Mezzanotte

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 314 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 5 luglio 1995

dalla Corte d'appello di Torino sull'istanza proposta da Meloni

Maria, iscritta al n. 851 del registro ordinanze 1995 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie

speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 giugno 1996 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Corte d'appello di Torino, nel corso di un procedimento

per riparazione di ingiusta detenzione, ha sollevato, d'ufficio, in

data 5 luglio 1995, questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 314 del

codice di procedura penale, nella parte in cui limita il diritto di

ottenere la riparazione per l'ingiusta detenzione esclusivamente alla

"custodia cautelare" ingiustamente subita, non contemplando tale

diritto anche per l'ipotesi di ingiusta detenzione patita a seguito

di ordine di esecuzione illegittimo.

Il giudice a quo espone che avverso la sentenza della IV sezione

della Corte d'appello di Torino del 9 dicembre 1992, confermativa

della sua condanna a mesi otto di reclusione e lire

tremilionicinquecentomila di multa, l'istante aveva presentato

ricorso innanzi alla Corte di cassazione, la quale il 4 ottobre 1993

aveva annullato con rinvio, la sentenza di condanna di secondo grado.

La Corte d'appello di Torino, quale giudice di rinvio, con sentenza

del 14 novembre 1994 aveva assolto l'imputata per non essere più il

fatto previsto dalla legge come reato.

Nelle more del processo, il procuratore della Repubblica presso il

Tribunale di Pinerolo, sull'erroneo presupposto che si fosse formato

il giudicato di condanna, aveva emesso ordine di esecuzione, a

seguito del quale l'istante era stata detenuta dall'11 aprile 1994 al

7 ottobre 1994. Di qui il procedimento da cui trae origine la

presente questione di legittimità costituzionale.

Secondo il giudice rimettente, l'art. 314 del cod. proc. pen.,

limitando il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione alla

sola "custodia cautelare" sofferta "ingiustamente", ed escludendo

tale diritto per chi abbia subito ingiusta detenzione in base ad

ordine di esecuzione illegittimo, determinerebbe una irragionevole

disparità di trattamento, in contrasto con gli artt. 3 e 24 della

Costituzione.

Né si sarebbe potuto - ad avviso del giudice a quo - ricorrere

alla disciplina della riparazione dell'errore giudiziario, poiché

l'art. 643 del cod. proc. pen. presuppone un giudizio di revisione,

che nella specie non aveva avuto luogo.

Nessun rilievo potrebbe, infine, attribuirsi alla legge 13 aprile

1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle

funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati),

poiché l'art. 14 di detta legge prevede espressamente che le

disposizioni in essa contenute non pregiudicano il diritto alla

riparazione a favore delle vittime di errori giudiziari e di ingiusta

detenzione.

Secondo la Corte d'appello di Torino, la questione non è priva del

requisito della rilevanza, poiché non sarebbe possibile giudicare

sulla domanda dell'istante, se questa Corte non risolve

pregiudizialmente il prospettato dubbio di legittimità

costituzionale.

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio del

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, eccependo, in primo luogo, la inammissibilità della questione

per inesatta identificazione della disposizione da censurare,

"poiché la detenzione conseguente ad ordine di esecuzione emesso

sull'errato presupposto del passaggio in giudicato della condanna non

avrebbe natura cautelare, ma definitiva, al pari di quella

considerata dall'art. 643 del cod. proc. pen., con la sola

differenza che, mentre quest'ultima troverebbe titolo in un giudicato

successivamente riconosciuto ingiusto, l'altra si fonderebbe su un

giudicato poi palesatosi inesistente". Conseguentemente, ad avviso

dell'interveniente, la censura di costituzionalità avrebbe dovuto

investire il citato art. 643 del cod. proc. pen. e non l'art. 314.

Secondo l'Avvocatura la questione sarebbe, in ogni caso, infondata,

in quanto il principio della riparazione degli errori giudiziari,

sancito dall'art. 24, quarto comma, della Costituzione, postula

"l'esigenza di appropriati interventi legislativi, indispensabili per

conferirgli concretezza e determinatezza di contorni, dandogli così

pratica attuazione" (sentenza n. 1 del 1969). E poiché il

legislatore non ha previsto l'equa riparazione per l'ingiusta

detenzione a seguito di illegittimo ordine di esecuzione, mancherebbe

la disciplina attuativa che l'art. 24 della Costituzione richiede.

Ad avviso dell'Avvocatura, non sarebbe neppure ipotizzabile una

violazione del principio di eguaglianza, essendo necessaria a questo

fine "l'esistenza di una specifica regolamentazione legislativa

(viceversa mancante) relativa alla riparazione della detenzione

conseguente ad ordine di esecuzione della pena illegittimo, quale

tertium genus di detenzione ingiusta", che si aggiunga alla custodia

cautelare ingiustamente subita ed alla detenzione conseguente a

giudicato rimosso in sede di revisione.

In via subordinata, l'Avvocatura osserva che il difetto di tutela

denunciato dal rimettente avrebbe potuto essere colmato mediante

applicazione analogica degli artt. 643 e segg. cod. proc. pen., che

riguarderebbero fattispecie affine a quella in esame. Considerato in diritto

1. - La Corte d'appello di Torino dubita della legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

dell'art. 314 del codice di procedura penale, nella parte in cui

limita il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione

all'ipotesi della custodia cautelare sofferta ingiustamente e non

prevede la riparazione per l'ingiusta detenzione subita a seguito di

ordine di esecuzione illegittimo, adottato cioè sulla errata

premessa che la sentenza di condanna fosse divenuta definitiva.

La disposizione denunciata, ad avviso del giudice a quo, essendo

attuativa dell'ultimo comma dell'art. 24 della Costituzione,

contrasterebbe con il principio di eguaglianza di fronte alla legge,

per la ingiustificata disparità di trattamento che ne risulta tra

coloro che abbiano sofferto un'ingiusta detenzione in custodia

cautelare e coloro che in tale situazione si siano trovati a causa di

un ordine di esecuzione illegittimo.

2. - Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità

avanzata dalla Avvocatura generale dello Stato, secondo la quale il

giudice a quo avrebbe errato nell'individuare nell'art. 314 del cod.

proc. pen. la disposizione generatrice della denunciata violazione

degli artt. 3 e 24 della Costituzione, laddove avrebbe dovuto semmai

essere portato all'esame di questa Corte l'art. 643 del cod. proc.

pen., che prevede la riparazione dell'errore giudiziario.

L'eccezione è priva di fondamento.

L'art. 643 ha riguardo all'ipotesi tradizionale di riparazione

dell'errore giudiziario, quello, cioè, del quale sia rimasto vittima

l'imputato poi prosciolto in sede di revisione. Questa disposizione

presuppone quindi una sentenza definitiva di condanna successivamente

rimossa. Oggetto della questione di legittimità costituzionale

sollevata dal giudice rimettente è, invece, la disciplina della

riparazione in assenza di revisione. Correttamente, pertanto, la

violazione delle disposizioni costituzionali di riferimento viene

imputata all'art. 314 del cod. proc. pen. che, appunto, disciplina

la riparazione per ingiusta detenzione per ipotesi diverse da quelle

che conseguono ad un giudizio di revisione conclusosi con

proscioglimento.

3. - Obietta ulteriormente l'Avvocatura generale dello Stato che,

alla luce della giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 1 del

1969), il principio della riparazione degli errori giudiziari -

sancito dall'art. 24, quarto comma, della Costituzione - non opera in

assenza di appropriati interventi legislativi, indispensabili per

conferire ad esso concretezza e determinatezza di contorni. E poiché

l'equa riparazione per l'ingiusta detenzione a seguito di ordine di

esecuzione erroneamente emesso non sarebbe prevista dal legislatore,

mancherebbe la disciplina attuativa richiesta dall'art. 24, quarto

comma, della Costituzione.

Anche questa obiezione deve essere disattesa.

È proprio l'art. 314 cod. proc. pen. a porsi come disciplina

concretizzatrice della disposizione di principio contenuta nell'art.

24. L'addebito che viene mosso dal giudice rimettente a tale

disciplina è che essa, nell'attuare, abbia anche discriminato,

violando l'art. 3, per l'ingiustificata disparità di trattamento,

non superabile in via interpretativa, in danno di chi abbia patito le

conseguenze di un illegittimo ordine di esecuzione di pena detentiva.

4. - Nel merito, la questione è fondata.

L'art. 314 del cod. proc. pen. stabilisce che chi è stato

prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste,

per non avere commesso il fatto, perché il fatto non costituisce

reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa

riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia

dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave.

Lo stesso diritto spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al

condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia

cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il

provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto

senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste

dagli artt. 273 e 280 del cod. proc. pen.

Le disposizioni citate si applicano, alle medesime condizioni, a

favore delle persone nei cui confronti sia pronunciato provvedimento

di archiviazione ovvero sentenza di non luogo a procedere.

Nulla è detto dell'ipotesi in cui la detenzione sia stata causata

da un ordine di esecuzione illegittimo. E la diversità della

situazione di chi abbia subito la detenzione a causa di una misura

cautelare, che in prosieguo sia risultata iniqua, rispetto a quella

di chi sia rimasto vittima di un ordine di esecuzione arbitrario non

è tale da giustificare un trattamento così discriminatorio, al

punto che la prima situazione venga qualificata ingiusta e meritevole

di equa riparazione e la seconda venga invece dal legislatore

completamente ignorata.

La disparità di trattamento tra le due situazioni appare ancor

più manifesta, se si considera che la detenzione conseguente ad

ordine di esecuzione illegittimo offende la libertà della persona in

misura non minore della detenzione cautelare ingiusta.

La scelta legislativa risulta oltretutto ingiustificata anche alla

luce della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al

Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di

procedura penale), dove, al punto 100 dell'art. 2, primo comma, è

prefigurata, accanto alla riparazione dell'errore giudiziario, vale a

dire del giudicato erroneo (già oggetto della disciplina del codice

previgente), anche la riparazione per la "ingiusta detenzione"; ciò

che lascia trasparire l'intento del legislatore delegante di non

introdurre, su questo piano, ingiustificate differenziazioni tra

custodia cautelare ed esecuzione di pena detentiva. Lo stesso art. 2

della citata legge di delegazione, nel prevedere che il nuovo codice

si debba adeguare alle norme delle convenzioni internazionali

ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al

processo penale, depone nel senso della non discriminazione tra le

due situazioni, giacché proprio la convenzione per la salvaguardia

dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata

dall'Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848, prevede

espressamente, all'art. 5, il diritto alla riparazione a favore della

vittima di arresto o di detenzioni ingiuste senza distinzione di

sorta.

L'obliterazione della ingiusta detenzione patita in seguito a

ordine di esecuzione illegittimo costituisce una autonoma ed

arbitraria scelta del legislatore delegato - contrastante con gli

artt. 3 e 24 della Costituzione - alla quale questa Corte deve

ovviare con la dichiarazione della illegittimità costituzionale

dell'art. 314 del cod. proc. pen., nella parte in cui non include

questa fattispecie fra le situazioni che fanno sorgere il diritto

alla equa riparazione.

Non fornisce argomenti in senso contrario all'accoglimento della

questione la legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni

cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità

civile dei magistrati). In questa legge, infatti, è espressamente

previsto, all'art. 14, che le disposizioni in essa contenute non

pregiudicano il diritto alla riparazione a favore delle vittime di

errori giudiziari e di ingiusta detenzione. L'autonomia,

positivamente stabilita, tra azione risarcitoria e azione riparatoria

per l'ingiusta detenzione rende evidente che privare di quest'ultima

azione la persona colpita da un ordine di esecuzione erroneamente

emesso significa introdurre una discriminazione, che i principi

costituzionali invocati dal giudice a quo non possono tollerare.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 del codice

di procedura penale, nella parte in cui non prevede il diritto

all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a

causa di erroneo ordine di esecuzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:310 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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