Corte costituzionale

Sentenza n. 248/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/06/1992 · relatore Mauro Ferri

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 314, terzo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 17 luglio 1991 dalla Corte di appello di Bari nella procedura di

riparazione per ingiusta detenzione promossa da Potenza Aurelio,

iscritta al n. 654 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale,

dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Corte d'appello di Bari, adita da Potenza Aurelio per la

riparazione della ingiusta detenzione sofferta nel corso di un

procedimento penale conclusosi con sentenza istruttoria di

proscioglimento "perché il fatto non sussiste", ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di

legittimità dell'art. 314, terzo comma, del codice di procedura

penale, nella parte in cui equipara, ai fini del diritto alla

riparazione, le persone nei cui confronti sia stata pronunciata

sentenza di non luogo a procedere a coloro che siano stati prosciolti

con sentenza irrevocabile con le formule indicate al primo comma

della stessa norma.

Il giudice remittente premette di aver rigettato la domanda, con

ordinanza 15 ottobre 1990, in quanto aveva ritenuto necessario il

riesame di merito sugli atti (onde stabilire la rispondenza o meno

della formula di proscioglimento ad una delle quattro previste dal

primo comma dell'art. 314), e, considerata la non rispondenza della

formula al fatto, aveva rilevato che all'accoglimento della domanda

difettasse la "decisione irrevocabile" da cui risultassero violate le

disposizioni sull'applicazione o la perduranza della misura detentiva

(art. 314, secondo comma, del codice di procedura penale).

Rigettata la domanda, prosegue il remittente, l'istante ricorreva

per Cassazione e la Corte Suprema, con sentenza 3 aprile 1991,

ritenuta l'applicabilità dell'istituto anche nei casi di

archiviazione o di sentenza di non luogo a procedere, per il disposto

stesso del comma terzo dell'art. 314 del codice di procedura penale,

annullava con rinvio l'ordinanza impugnata "non potendo il giudice,

investito della richiesta risarcitoria, procedere alla rivalutazione

di un fatto, su cui è intervenuta una decisione non più soggetta ad

impugnazioni ordinarie".

Ciò posto, la Corte di appello di Bari, preso atto di tale

interpretazione della Corte di cassazione, ovviamente obbligatoria

per il giudice di rinvio, non ritiene di potervisi adeguare, in

quanto ne deriverebbe un difetto di legittimità costituzionale della

norma in esame.

In particolare, l'art. 314, terzo comma, del codice di procedura

penale, così come interpretato dalla Corte suprema, da un lato si

appaleserebbe foriero di regolamentazioni diverse per casi omogenei,

ancorato come è al semplice nominalismo delle formule assolutorie

usate nelle sentenze di non luogo a procedere, d'altro lato punitivo

dell'unico soggetto indifeso (lo Stato) proprio verso il quale -

differentemente da qualsiasi altro soggetto - verrebbe ad essere

ritenuta una presunzione di fatti, con conseguente responsabilità

risarcitoria.

Altra presunzione, ad avviso del remittente, non appare

ammissibile da provvedimento che non sia sentenza giudiziale

irrevocabile, a meno che il legislatore, intendendo porre delle altre

eccezioni con il comma 3, non ne spieghi anche implicitamente, ma

comprensibilmente, le ragioni e i fini. Altrimenti lo Stato

correrebbe il rischio di risarcire anche in casi di trascurata

istruzione o di erronea pronunzia (risarcimento per errore

giudiziario favorevole all'imputato).

Da queste considerazioni la Corte d'appello di Bari vede altresì

emergere una conflittualità di norme incomponibile: l'art. 314,

terzo comma, contro l'autorità del giudicato penale, di cui agli

artt. da 648 a 654 del codice di procedura penale; lo stesso art.

314, terzo comma, che, per essere applicato alla lettera, renderebbe

vane le condizioni dettate dallo stesso comma primo.

Mentre non si vedrebbe perché, ai fini esclusivamente civilistici

del risarcimento, la Corte di appello, unico ed ultimo giudice di

merito, non potrebbe rivedere la rispondenza alla realtà della formula assolutoria pronunziata fuori giudizio, al fine di ascrivere il

caso alla regola di cui al comma primo o secondo dell'art. 314.

In conclusione, l'art. 314, comma terzo, del codice di procedura

penale, "sia come regolamentazione differente di situazioni omogenee,

sia come privativo di garanzie giudiziali solo a danno dello Stato,

sia come conflittualità incomponibile di norme", contrasterebbe con

l'art. 3 della Costituzione, ed anche con l'art. 24, ultimo comma,

per la difettosa regolamentazione legislativa della riparazione degli

errori giudiziari, nel senso di fare ascrivere alle distinte ipotesi

risarcitorie di cui al primo e al secondo comma dell'art. 314, i casi

dei soggetti nei cui confronti si è dichiarato non luogo a procedere

senza alcuna verifica, da parte del giudice del risarcimento, della

effettiva rispondenza della formula pronunziata ai fatti emersi, e i

casi di mera archiviazione, di cui pure le ipotesi sono previste

(artt. 408 e 411 del codice di procedura penale) e su cui nessuna

verifica si dispone.

2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'infondatezza della questione.

In particolare l'Avvocatura rileva come non siano ben chiari i

motivi in base ai quali si dubita della legittimità costituzionale

della norma impugnata. Ove la critica sia rivolta alla "illogica"

equiparazione, ai fini della riparazione, del provvedimento di cui al

comma 1 (sentenza irrevocabile) ai provvedimenti di cui al comma 3

(archiviazione, sentenza di non luogo a procedere), la Corte

remittente non terrebbe conto che l'istituto della riparazione per

l'ingiusta detenzione impone in concreto di estendere l'ambito di

riparabilità alla detenzione che, anche senza derivare da sentenza

passata in giudicato, dovesse risultare "non dovuta". Se così non

fosse si determinerebbe, al contrario di quel che ritiene la Corte

d'appello di Bari, una disparità di trattamento in danno di chi, pur

avendo subito una ingiusta detenzione, non sia rinviato a giudizio. Considerato in diritto

1. - La Corte di appello di Bari, nel corso di un procedimento per

la riparazione per ingiusta detenzione, ha sollevato, in sede di

giudizio di rinvio, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 314, terzo comma, del codice di procedura penale, in

riferimento agli artt. 3 e 24, ultimo comma, della Costituzione.

La norma impugnata estende, "alle medesime condizioni" di cui ai

commi precedenti, il diritto alla riparazione per la custodia

cautelare subita alle persone nei cui confronti sia pronunciato

provvedimento di archiviazione ovvero sentenza di non luogo a

procedere. Ad avviso del remittente, detta norma, nella

interpretazione data dalla Corte di cassazione - cui il giudice di

rinvio è tenuto ad uniformarsi -, secondo la quale essa preclude al

giudice investito della richiesta risarcitoria il riesame di merito

sugli atti al fine di valutare la rispondenza ai fatti della formula

adoperata nella sentenza di non luogo a procedere, viola, da un lato,

l'art. 3 della Costituzione, "sia come regolamentazione differente di

situazioni omogenee, sia come privativa di garanzie giudiziali solo a

danno dello Stato, sia come conflittualità incomponibile di norme" -

afferma testualmente il giudice a quo -, e, dall'altro, l'art. 24,

ultimo comma, della Costituzione "come difettosa regolamentazione

legislativa per la riparazione degli errori giudiziari".

2. - La questione non è fondata.

L'istituto della riparazione dell'ingiusta detenzione - istituto

di assoluta novità per la nostra legislazione - è stato

disciplinato negli artt. 314 e 315 del codice di procedura penale in

attuazione della direttiva n. 100 della legge di delega n. 81 del

1987: come si legge nella relazione al progetto preliminare del

codice, la citata direttiva imponeva in concreto di "estendere

l'ambito della riparabilità alla detenzione che, anche senza

derivare da una sentenza passata in giudicato, dovesse risultare 'non

dovuta'. L'estensione del diritto alla riparazione alle ipotesi della

sentenza di non luogo a procedere e del provvedimento di

archiviazione è stata disposta, con l'inserimento del terzo comma

dell'art. 314, in sede di progetto definitivo "per esigenze di

coordinamento sistematico e per colmare una lacuna del testo del

Progetto preliminare", "trattandosi in entrambi i casi di situazioni

in cui può verificarsi una ingiusta sottoposizione a custodia

cautelare" (cfr. relazione al testo definitivo). Come esattamente ha

osservato l'Avvocatura dello Stato, in caso contrario si sarebbe

evidentemente determinata una irragionevole disparità di trattamento

in danno di chi, pur avendo subito una detenzione ingiusta, non sia

stato poi rinviato a giudizio.

Ciò posto, deve escludersi che la norma impugnata, così come

interpretata dalla Corte di cassazione, violi gli invocati parametri

costituzionali. In particolare, il fatto che essa precluda al giudice

competente sulla domanda di riparazione il riesame di merito degli

atti, al fine di verificare la rispondenza della formula adoperata

nella sentenza di non luogo a procedere ai fatti emersi, certamente

non lede il principio di eguaglianza, sotto nessuno dei profili

prospettati dal remittente (con motivazione, peraltro, non sempre del

tutto chiara ed esauriente).

Invero, va innanzitutto osservato che (a differenza del

provvedimento di archiviazione, per il quale in effetti è stato

sollevato qualche dubbio interpretativo, ma non comunque di

legittimità costituzionale) nella ipotesi di sentenza di non luogo a

procedere - l'unica rilevante nell'attuale giudizio - si è in

presenza di formule terminative tipicizzate (art. 425 del codice di

procedura penale), in gran parte coincidenti con quelle della

sentenza di proscioglimento, per cui la riconducibilità di ciascuna

ipotesi alla disciplina di cui al primo ovvero al secondo comma

dell'art. 314 non dà luogo ad alcun problema applicativo. Inoltre,

affinché sorga il diritto alla riparazione, la sentenza di non luogo

a procedere deve essere ovviamente divenuta "inoppugnabile" (art.

315, primo comma), cioè non più soggetta agli ordinari mezzi di

impugnazione di cui all'art. 428 del codice di procedura penale.

L'ordinanza di rimessione sembra essenzialmente fondare le proprie

censure sulla circostanza che la sentenza di non luogo a procedere, a

differenza di quella di proscioglimento, pur divenuta inoppugnabile

è sempre soggetta alla possibilità di revoca, ai sensi degli artt.

434 e seguenti del codice.

Senonché, da un lato va osservato che la revoca non costituisce

un ordinario mezzo di impugnazione, in quanto presuppone il

sopravvenire o la scoperta di nuove fonti di prova; dall'altro, e

soprattutto, deve rilevarsi che la Corte di cassazione, nella

sentenza che ha dato adito al giudizio a quo, ha affermato che

l'evento della revoca trova adeguata soluzione nell'ordinamento

(proprio ai fini cui sembra particolarmente riferirsi il remittente),

in quanto, come si legge in detta sentenza, se il procedimento per la

riparazione è ancora in corso, lo stesso deve essere sospeso fino

alla definizione del procedimento penale, mentre, qualora la somma

sia stata già erogata, ben potrà procedersi alla ripetizione

dell'indebito, una volta intervenuta una sentenza definitiva

incompatibile con l'istituto in esame.

Le considerazioni sin qui svolte valgono, in conclusione, ad

escludere la violazione, da parte della norma impugnata, non solo

dell'art. 3 della Costituzione, sotto i vari profili prospettati, ma

anche dell'art. 24, ultimo comma, in quanto il richiamo effettuato

dal remittente a quest'ultima norma (la quale, del resto, si limita a

prescrivere che "la legge determina le condizioni e i modi per la

riparazione degli errori giudiziari") è sorretto sostanzialmente

dagli stessi motivi addotti a sostegno della censura posta in

riferimento al principio di eguaglianza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 314, terzo comma, del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, ultimo comma, della

Costituzione, dalla Corte di appello di Bari con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:248 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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