Art. 315 c.p.p. — Procedimento per la riparazione

(( La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilita', entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna e' divenuta irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere e' divenuta inoppugnabile o e' stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui confronti e' stato pronunciato a norma del comma 3 dell'articolo 314; 2. L'entita' della riparazione non puo' comunque eccedere lire un miliardo)) Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla riparazione dell'errore giudiziario.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

89

La Corte Costituzionale con sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 446 (in G.U. 1a s.s. 07/01/1998, n. 1) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1 del presente articolo, nella parte in cui prevede che il termine per proporre la domanda di riparazione decorre dalla pronuncia del provvedimento di archiviazione, anziche' dal giorno in cui, ricorrendo le condizioni previste dall'articolo 312, comma 3, del presente codice di procedura penale, e' stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui confronti detto provvedimento e' stato pronunciato.

Testo vigente dal 2 gennaio 2000

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 59/2005

    Questione infondata
    28 gennaio 2005

    È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 315 del codice di procedura pnale, nella parte in cui prevede che il termine per proporre la richiesta di riparazione per l’ingiusta detenzione prevista dall’art. 314 cod. proc. pen. decorra da quando la sentenza di non doversi procedere di cui all’art. 378 cod. proc. pen. del 1930 è divenuta inoppugnabile anziché dal giorno in cui ne è stata effettuata la notifica direttamente alla persona sottoposta alle indagini o da quando questi ne ha avuto effettiva conoscenza. Premesso che il diritto all’equa riparazione, nel sistema creato dagli articoli 314 e 315 cod. proc. pen. del 1988, è applicabile, in virtù della norma transitoria di cui all’art. 245 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, anche ai procedimenti già pendenti alla data del 24 ottobre 1989 e destinati a proseguire nell’osservanza della normativa precedente, e pur non essendo previsto da tale disciplina, a differenza di quella vigente, la notifica della sentenza di proscioglimento all’imputato, la diversità di disciplina applicabile, a seconda che si tratti di procedimento soggetto alla normativa del codice di rito vigente o a quella del codice di rito del 1930, non contrasta tuttavia con i parametri evocati, posto che, in base dell’art. 372 cod. proc. pen. del 1930, la parte avente diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione è posta nelle condizioni – con l’impiego della normale diligenza – di venire a conoscenza del momento in cui il giudice effettua il deposito della sentenza – anche se questi non osserva il termine, pacificamente ordinatorio, per tale deposito – ed è quindi nelle condizioni di osservare il termine di due anni di cui all’art. 315 cod. proc. pen. per la proposizione dell’istanza, sicché la mancata previsione dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 548 cod. proc. pen. non è irragionevole né viola il diritto di difesa della parte, dal momento che, una volta stabilito un termine di decadenza, l’interessato è posto in condizione di conoscerne la decorrenza iniziale senza l’imposizione di oneri eccedenti la normale diligenza.

    Art. 315 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 378 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 191/2002

    Questione inammissibile
    10 maggio 2002

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. sollevata in riferimento all’art. 3 Cost. << nella parte in cui non prevedono che la Corte d’appello, ove risulti che il soggetto che ha proposto istanza ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen. è stato condannato (in altro procedimento) con sentenza non ancora definitiva ad una pena di durata non inferiore a quella della custodia cautelare sofferta ingiustamente, debba sospendere il procedimento in attesa che venga definito quello nell’ambito del quale è stata pronunciata la sentenza di condanna (ovvero nella parte in cui non prevedono, quantomeno, che l’interessato sia obbligato a restituire allo Stato l’indennizzo ricevuto, qualora ottenga successivamente il “computo” della custodia cautelare ingiustamente sofferta ai fini della determinazione della pena da eseguire)>> atteso il carattere alternativo in cui la questione è stata sollevata. - V. sentenza n. 248/1992. - V. ordinanze n. 107/2001; n. 78 e n. 7/2000; n. 286/1999; n. 449, n. 384 e n. 146/1998; n. 73/1995.

    Art. 314 c.p.p. · Art. 315 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 657 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 2 gennaio 2000

Confronto con la versione in vigore dal 8 gennaio 1998 al 2 gennaio 2000. 5 parole tolte, 23 parole aggiunte.

La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilita', entro tolto: diciotto mesi aggiunto: due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna e' divenuta irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere e' divenuta inoppugnabile o tolto: il aggiunto: e' stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione aggiunto: alla persona nei cui confronti e' stato pronunciato aggiunto: a norma del comma 3 dell'articolo 314; 2. L'entita' della riparazione non puo' comunque eccedere lire tolto: cento milioni. aggiunto: un miliardo Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla riparazione dell'errore giudiziario.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art315 · fonte del testo

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