Corte costituzionale

Ordinanza n. 64/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/03/1997 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,

cod. proc. pen., promosso con ordinanza emessa il 3 maggio 1996 dal

Tribunale di Bari nel procedimento penale a carico di Lepore

Francesco, iscritta al n. 627 del registro ordinanze 1996 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima

serie speciale,

dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1997 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che il tribunale di Bari, con ordinanza del 3 maggio 1996,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 34,

comma 2, cod. proc. pen., in riferimento agli articoli 2, 3, 24,

primo comma, 25, primo comma e 101, secondo comma, della

Costituzione;

che l'ordinanza di rimessione muove dalla sentenza n. 131 del

1996 di questa Corte, che ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in

cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio del

giudice che, come componente del tribunale dell'appello avverso

l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale

nei confronti dell'indagato o dell'imputato (art. 310 cod. proc.

pen.), si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali

dell'ordinanza anzidetta;

che la ragione di incompatibilità sopra delineata - si osserva

nell'ordinanza di rinvio - assume rilievo nel giudizio a quo giacché

il collegio rimettente, che è chiamato alla funzione di giudizio

dibattimentale, è lo stesso che ha pronunciato, in data 5 giugno

1995, ordinanza con cui ha accolto l'appello di un imputato avverso

un'ordinanza del giudice per le indagini preliminari in tema di

misure cautelari (più specificamente: relativa alla disposta proroga

del termine di custodia cautelare a norma dell'art. 305, comma 2,

cod. proc. pen.);

che in tal modo si viene a configurare l'obbligo di astensione

dei componenti del tribunale, nonostante che la valutazione da questo

compiuta in sede di appello de libertate, pur non potendosi dire

esclusivamente formale, sia stata tuttavia strettamente delimitata

alla verifica della sussistenza della sola esigenza cautelare

relativa al pericolo per la genuinità della prova, sia per l'ambito

di cognizione del gravame, quale segnato dal principio devolutivo,

sia per il carattere del provvedimento impugnato, basato, secondo la

prescrizione legislativa, sulla ricorrenza di gravi esigenze

cautelari che, in rapporto ad accertamenti particolarmente complessi,

rendono indispensabile il protrarsi della custodia;

che, date le premesse sopra esposte, il tribunale svolge un primo

profilo della questione secondo il quale, individuata la ragione

fondante della causa di incompatibilità in esame nelle modifiche

recate alla disciplina della libertà personale nel processo penale

dalla legge 8 agosto 1995, n. 332 (Modifiche al codice di procedura

penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure

cautelari e di diritto di difesa), risulterebbe ingiustificatamente

discriminatorio non aver distinto, con la dichiarazione di

incostituzionalità, fra i provvedimenti ex art. 310 cod. proc. pen.

rientranti nella nuova disciplina e i provvedimenti regolati - come

quello del giudizio a quo anteriore all'entrata in vigore della

riforma - dalla precedente normativa, dovendo valere

l'incompatibilità solo in relazione ai primi e non ai secondi;

che, infatti, se è in base alla legge n. 332 del 1995 che può

ritenersi che la valutazione sulle esigenze cautelari ne implichi

necessariamente una corrispondente sul merito dell'accusa, la

statuizione dell'incompatibilità indifferenziata nel tempo determina

una irragionevole equiparazione, lesiva dell'art. 3 della

Costituzione, di casi tra loro diversi, dovendosi - secondo il

rimettente - riconoscere la formazione di un pregiudizio solo nella

valutazione in tema di libertà personale svolta nel vigore della

nuova regolamentazione;

che, delineando un secondo profilo della questione, il giudice

rimettente osserva che, anche indipendentemente dal discrimine

temporale segnato dalla riforma legislativa dell'agosto 1995, la

valutazione del giudice dell'appello de libertate qualora sia

contenuta nell'ambito della verifica sulla sussistenza delle esigenze

cautelari - per il limite della devoluzione, e per le caratteristiche

del provvedimento impugnato, come prima ricordato -, non può

risolversi sempre in quel giudizio anticipato e prognostico di

colpevolezza che determina l'incompatibilità alla successiva

funzione di giudizio, trattandosi in questa evenienza di assumere la

contestazione del reato come un mero "dato", estraneo

all'apprezzamento sull'impugnazione;

che, per questo secondo profilo, la previsione

dell'incompatibilità rilevata dalla sentenza n. 131 del 1996,

risulterebbe, nella sua generalizzazione, lesiva dell'art. 3 della

Costituzione, in quanto accomuna situazioni differenziate, quali sono

quella in cui vi sia stata effettivamente una valutazione di

colpevolezza tale da integrare una prevenzione rispetto al successivo

giudizio, e quella in cui la colpevolezza rimane un elemento esterno

alla conoscenza e all'apprezzamento del giudice; nonché in quanto

finisce per ricollegare il pregiudizio alla sola conoscenza di atti

dell'indagine, in contrasto con la ripetuta affermazione della

giurisprudenza costituzionale, ribadita anche dalla stessa sentenza

n. 131 del 1996, secondo cui tale conoscenza non è, come tale,

idonea a fondare una causa di incompatibilità;

che, inoltre, la previsione in discorso risulterebbe lesiva di

ulteriori parametri costituzionali, perché limitativa, anche per gli

intralci che comporta nella perdita di attività processuale, della

funzione giurisdizionale (art. 101, secondo comma, della

Costituzione), funzione che è apprestata a tutela di diritti

fondamentali della persona (art. 2 della Costituzione), nonché a

tutela del diritto di azione (art. 24, primo comma, della

Costituzione), in particolare delle parti civili; profili tutti,

questi, da rapportare al principio del giudice naturale precostituito

per legge (art. 25, primo comma, della Costituzione);

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che, richiamando altro atto di intervento depositato in

distinto giudizio, ha concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che, relativamente al primo profilo della questione, il

presupposto della censura, consistente nella affermata decisività

del mutamento di quadro normativo determinato dalla legge n. 332 del

1995 ai fini della rilevata incostituzionalità dell'art. 34, comma

2, cod. proc. pen. nel senso esposto in narrativa, non trova

corrispondenza in quanto argomentato e deciso nella sentenza n. 131

del 1996, cui il giudice rimettente fa riferimento, poiché, come si

desume dal tenore del dispositivo e come è chiarito altresì dalla

motivazione della pronuncia, il nuovo assetto legislativo ha svolto

una influenza, concorrente con altri elementi e dunque non esclusiva

o determinante, nel superamento del precedente orientamento di questa

Corte (sentenza n. 502 del 1991), superamento del resto già

ravvisabile nella decisione n. 432 del 1995;

che, come si è già osservato nella sentenza n. 131 del 1996 e

nella citata sentenza n. 432 del 1995, che della prima costituisce

precedente specifico, l'incidenza del nuovo quadro normativo

rappresenta un elemento di accentuazione di taluni caratteri

qualificanti l'originaria disciplina del nuovo processo penale in

materia di libertà personale, un elemento dunque che si collega alla

accresciuta pregnanza del giudizio probabilistico sulla colpevolezza

dell'indagato o imputato in ogni decisione sulla libertà personale

(in particolare, per l'onere di apprezzamento delle ragioni

difensive, art. 292, comma 2, lettera c-bis e per la valutazione ex

ante in ordine alla possibile concessione del beneficio sospensivo,

art. 275, comma 2-bis), ma che proprio tale accentuazione di un

connotato qualitativo già esistente esclude la radicale cesura che

il giudice a quo prospetta, tra l'assetto preesistente e quello

conseguente alla richiamata riforma;

che, relativamente al secondo profilo della questione, si deve

ribadire che anche le - sole - valutazioni sulla ricorrenza delle

esigenze cautelari comportano un pregiudizio sul merito dell'accusa

e, dunque, "possono riflettersi sulla posizione sostanziale

dell'imputato nel giudizio" (sentenza n. 131 del 1996, par. 3;

sentenza n. 155 del 1996, par. 4.1), poiché, anche se con diverso

accento - dalla cautela di ordine probatorio, a quella del pericolo

di fuga, a quella del pericolo di commissione di gravi delitti - ma

comunque sulla base di un comune denominatore contrario alla libertà

della persona, siffatte valutazioni sulle esigenze cautelari possono

comportare l'anticipazione di considerazioni soggettive e oggettive

della complessiva vicenda che successivamente viene portata alla

cognizione del giudice del merito e che è oggetto del procedimento

penale;

che pertanto l'immanenza, in tali valutazioni cautelari, di

profili, per quanto anticipati e probabilistici, comunque connessi al

giudizio di colpevolezza, rende indifferente, sul piano della

costituzionalità della norma, la delimitazione della cognizione

all'ambito delle esigenze cautelari, valorizzata dal giudice a quo

sia tale delimitazione conseguenza del tipo di giudizio (appello, e

relativo limite dell'effetto devolutivo) ovvero delle caratteristiche

del provvedimento che ne è oggetto (ordinanza di proroga del termine

di custodia cautelare, ex art. 305, comma 2, cod. proc. pen.),

integrandosi comunque, anche in tali ipotesi, il potenziale

pregiudizio rilevante ai fini dell'imparzialità del giudice;

che, in base ai rilievi che precedono, la questione deve essere

dichiarata manifestamente infondata sotto entrambi i profili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo comma, 25, primo

comma e 101, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di

Bari, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1997.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 14 marzo 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:64 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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