Corte costituzionale

Sentenza n. 104/1977

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/06/1977 · relatore Guglielmo Roehrssen

Norme in gioco

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 304 304

bis, ter e quater, e 305 del codice di procedura penale, promosso con

ordinanza emessa l'8 gennaio 1974 dal giudice istruttore del tribunale

di Montepulciano, nel procedimento penale contro ignoti, iscritta al n.

471 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 3 del 3 gennaio 1975.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 marzo 1977 il Giudice relatore

Guglielmo Roehrssen;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento penale contro ignoti, il giudice

istruttore del tribunale di Montepulciano, con ordinanza dell'8 gennaio

1974, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, degli

artt. 304, 304 bis, 304 ter, 304 quater (nel testo modificato dalle

leggi 18 marzo 1971, n. 62 e 15 dicembre 1972, n. 773) e 305 C.p.p.,

nella parte in cui non prevedono l'applicazione delle garanzie

difensive da essi disposte, anche all'imputato ancora ignoto.

Secondo l'ordinanza di rimessione, il diritto di difesa garantito

dalla Costituzione implicherebbe la realizzazione del contraddittorio

nel momento della contestazione dell'accusa ed in quello

dell'acquisizione delle prove, imponendo sempre la partecipazione

paritetica dell'accusa e della difesa a dette vicende processuali. Ne

deriverebbe l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate, in

quanto consentano la formazione contro l'imputato - senza l'intervento

di un suo difensore - di materiale probatorio che resta valido, anche

dopo l'individuazione dell'imputato stesso, con un'ingiustificata

discriminazione nei confronti degli imputati che siano ignoti, rispetto

all'accusa e agl'imputati già individuati.

Si è costituita davanti a questa Corte l'Avvocatura dello Stato

per il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la

questione sia dichiarata non fondata in quanto, secondo la

giurisprudenza di questa Corte, ormai consolidata l'art. 24, secondo

comma, della Costituzione va interpretato nel senso che il procedimento

in riferimento al quale la norma costituzionale impone che sia

assicurato il diritto di difesa presuppone che sia sorto un indizio di

reato e tale indizio si sia soggettivizzato nei confronti di una

determinata persona. Prima, infatti, - osserva l'Avvocatura - non

esiste materialmente il soggetto titolare del diritto di difesa e la

nomina di un difensore non potrebbe avere altro scopo che quello di

vegliare sull'osservanza della legge: compito che nel nostro

ordinamento non è del difensore, bensì del giudice e del pubblico

ministero. Considerato in diritto :

La questione sollevata dal giudice istruttore del tribunale di

Montepulciano non è fondata.

È esatto che gli artt. 304, 304 bis, 304 ter, 304 quater e 305

c.p.p. non prevedono l'applicazione all'imputato ancora ignoto delle

garanzie difensive da essi predisposte: in particolare la nomina di un

difensore e la sua facoltà di assistere a determinati atti istruttori.

Peraltro deve ritenersi che ciò non implichi violazione né dell'art.

24 né dell'art. 3 della Costituzione.

Contrariamente a quanto si sostiene con l'ordinanza di rimessione,

nel processo penale, prima che esista un soggetto indiziato di reità,

non può esistere un problema di tutela del diritto di difesa - bensì

solo di osservanza della legge da parte delle autorità inquirenti e di

deducibilità delle eventuali violazioni di essa da parte del soggetto

al quale sia successivamente attribuito il reato - giacché il diritto

di difesa nel processo penale è configurato, nel nostro ordinamento,

come un diritto proprio di chi abbia assunto la qualità d'imputato o

risulti indiziato di reità.

Ciò è stato chiaramente espresso da questa Corte allorché -

interpretando l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, in base al

quale la difesa "è diritto inviolabile in ogni stato e grado del

procedimento" e pur dando la massima estensione alla nozione di

procedimento - ha ritenuto che il "procedimento", in riferimento al

quale la norma costituzionale vuole che sia garantito il diritto di

difesa, presuppone "che sia sorto un indizio di reato e tale indizio si

sia soggettivizzato nei confronti di una determinata persona"

(Ordinanza n. 31 del 1971; Sentenze nn. 179 del 1971 ; 2 del 1970; 149

del 1969).

Questa giurisprudenza ha precisato l'ambito di operatività delle

garanzie di difesa tutelate dall'art. 24 della Costituzione,

riconoscendogli una notevolissima ampiezza, sì da ricomprendervi anche

le attività istruttorie compiute dal pubblico ministero e dalla

polizia giudiziaria prima dell'instaurarsi dell'istruttoria sommaria o

formale (Sentenza n. 86 del 1968).

Tale ampiezza peraltro - e qui va confermato - non può eccedere il

limite costituito dal momento in cui un indizio di reità si

soggettivizza nei confronti di una determinata persona, perché

altrimenti verrebbe snaturata la stessa figura del difensore, il quale,

in mancanza di un soggetto da difendere concretamente individuato,

diventerebbe una sorta di garante della legalità nella ricerca del reo

e assumerebbe una posizione super partes che non può essere la sua.

Ne deriva l'infondatezza della questione prospettata in riferimento

all'art. 24, comma secondo, della Costituzione.

Le osservazioni che precedono dimostrano, infatti, che la mancata

estensione all'imputato ignoto delle garanzie difensive previste dagli

artt. 304, 304 bis, 304 ter, 304 quater e 305 c.p.p. non è

irrazionale, rispondendo alla logica stessa del diritto di difesa quale

è configurato nel nostro ordinamento. Deve ritenersi, di conseguenza,

l'infondatezza della questione proposta dal giudice istruttore del

tribunale di Montepulciano, anche sotto il profilo della violazione del

principio di eguaglianza per la diversità di trattamento fatta

all'imputato ignoto rispetto a quello già individuato ed al pubblico

ministero, derivando detto trattamento differenziato da una evidente

diversità di situazioni.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 304, 304 bis, 304 ter, 304 quater e 305 del codice di

procedura penale, sollevata dal giudice istruttore del tribunale di

Montepulciano con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:104 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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