Art. 286-bis c.p.p. — Divieto di custodia cautelare
Comma abrogato dalla l. 12 luglio 1999, n. 231.
Abrogato dal 3 agosto 1999
Comma abrogato dalla l. 12 luglio 1999, n. 231.
Abrogato dal 3 agosto 1999
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 286-bis, primo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce il divieto di custodia cautelare in carcere per le persone affette da AIDS conclamata o che presentino una deficienza immunitaria per infezione da HIV, anche quando sussistono le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza di cui all'art. 275, comma quarto, del medesimo codice, e l'applicazione della misura possa avvenire senza pregiudizio per la salute del soggetto e di quella degli altri detenuti. L'inadeguata attivazione della intera gamma di presidi e provvidenze previsti nei confronti dei malati di AIDS dalla legge n. 135 del 1990 e dal d.l. n. 139 del 1993 - che avrebbe consentito all'intervento cautelare di svolgersi nel quadro di un programma di assistenza dal quale il singolo potesse trarre uno stimolo ad osservare le prescrizioni inerenti alle singole misure - ha vanificato la premessa sulla cui base la norma denunciata era stata assolta in passato da numerose censure di incostituzionalità, rendendo evidente l'irragionevolezza di un sistema in cui la misura degli arresti domiciliari finisce per atteggiarsi come provvedimento meramente liberatorio, che svilisce l'essenza della cautela e lascia di fatto integralmente sguarniti i pericoli che la misura è invece destinata a salvaguardare. È infatti privo di ragionevolezza il divieto assoluto di custodia cautelare in carcere stabilito per i soli ammalati di AIDS, dovendo per essi operare, con i temperamenti richiesti dalla peculiarità del morbo, la regola generale posta dall'art. 275, quarto comma, cod. proc. pen., anche nel caso di malattie altrettanto gravi. - Sulla custodia cautelare in carcere di persone affette da AIDS, da ultimo O. n. 300 del 1994. Sulla disciplina, per più aspetti speculare, del differimento obbligatorio della pena per i condannati affetti da AIDS conclamata, S. n. 438 del 1995. red.: A. Greco
Art. 286-bis c.p.p.
Manifesta inammissibilità della questione, in quanto concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima 'in parte qua'. - S. n. 439/1995. red.: G. Leo
Art. 286-bis c.p.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.
Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 210/1994. red.: E.M. rev.: S.P.
Art. 286-bis c.p.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Come già osservato dalla Corte in tema di rinvio obbligatorio della esecuzione della pena nei confronti delle persone affette da AIDS, al fondo delle scelte normative operate dal d.l. n. 139 del 1993, introduttivo, fra l'altro, dell'art. 286-bis cod. proc. pen., che dispone il divieto di custodia cautelare in carcere per la persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria - e non anche per i soggetti affetti dalla stessa patologia, ma in stadi diversi, o per quelli affetti da patologie diverse altrettanto gravi e irreversibli -, è rinvenibile una esigenza tutt'altro che secondaria agli effetti del bilanciamento che quella scelta coinvolge, giacché il legislatore ha inteso porre rimedio a situazioni di estrema drammaticità, quali sono quelle che scaturiscono dalla particolare rilevanza che il problema della infezione da HIV riveste all'interno della popolazione carceraria, essendo il carcere un luogo in cui si trova concentrato un alto numero di soggetti a rischio. Nessuna discriminazione è quindi possibile intravedere tra malati 'comunì e persone affette da AIDS circa il diverso regime che presiede alla scelta delle misure cautelari, in quanto le caratteristiche affatto peculiari che contraddistinguono quest'ultima sindrome adeguatamente giustificano un trattamento particolare, proprio perché quest'ultimo si incentra sulla necessità di salvaguardare il bene della salute nello specifico contesto carcerario; una finalità dunque eterogenea rispetto ad altre gravi malattie, in ordine alle quali l'applicazione di misure diverse dalla custodia cautelare in carcere è funzionale esclusivamente alle esigenze di salute del singolo. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 286-bis cod. proc. pen.). - V. S. n. 70/1994. red.: F.S. rev.: S.P.
Art. 286-bis c.p.p. · Art. 3 cost.
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 286- bis del codice di procedura penale, come introdotto dal decreto-legge 13 marzo 1993, n. 60 (Disposizioni urgenti relative al trattamento di persone affette da infezione da HIV o tossicodipendenti, nonché per l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria), sollevata, in…
Art. 286-bis c.p.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.
Manifesta inammissibilità in quanto la questione prospettata, anche a prescindere dal fatto che i decreti legge impugnati non sono stati convertiti in legge nei termini prescritti, è priva di rilevanza, perché il giudice 'a quò, avendo disposto, in sede di udienza di convalida, la misura degli arresti domiciliari, ha espressamente riconosciuto di aver fatto applicazione della norma impugnata prima della sospensione del giudizio, ne' gli è rimasto alcun potere di controllo sullo 'status libertatis' dell'indagato, non versandosi in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 299, terzo comma, cod. proc. pen.. - Sulla inammissibilità delle questioni sollevate su decreti legge non convertiti, da ultimo, O. nn. 51/1993, 116/1993, 229/1993 e 292/1993.
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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3 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1995 al 3 agosto 1999. 238 parole tolte, 69 parole aggiunte.
tolto: Non puo' essere mantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti di chi sia affetto da infezione da HIV e ricorra una situazione di incompatibilita' con lo stato di detenzione. L'incompatibilitasussiste, ed e' dichiarata dal giudice, nei casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria; negli altri casi l'incompatibilita' per infezione da HIV e' valutata dal giudice tenendo conto del periodo residuo di custodia cautelare e degli effetti che sulla pericolosita' del detenuto hanno le sue attuali condizioni fisiche. La richiesta di accertamento dello stato di incompatibilita' puo' essere fatta dall'imputato, dal suo difensore o dal servizio sanitario penitenziario. Nei casi di incompatibilita' il giudice dispone la revoca della misura cautelare, ovvero gli arresti domiciliari presso l'abitazione dell'imputato. Con decreto emanato dai Ministri della sanita' eaggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 1999, N. 231. Con decreto del Ministro della sanita', da adottare di concerto con il Ministro di grazia e giustiziaaggiunto: , sono definiti i casi di AIDS conclamata tolto: e aggiunto: o di grave deficienza immunitariatolto: ; sono altresi' aggiunto: e sono stabilite le procedure diagnostiche e medicotolto: legali per accertare l'affezione da HIV, nonche' il grado di deficienza immunitaria rilevante ai fini della situazione di incompatibilita' valutabile dal giudiceaggiunto: -legali per il loro accertamento. 3. Quando ricorrono esigenze diagnostiche tolto: per accertare incompatibilita' con lo stato di detenzione ovvero, al di fuori dei casi di cui al comma 1, ricorrono esigenze terapeutiche concernenti l'infezione da HIV e sempre che tali esigenze non possano aggiunto: al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di salute di cui all'articolo 275, comma 4-bis, ovvero esigenze terapeutiche nei confronti di persona che si trovi in tali condizioni, se tali esigenze non possono essere soddisfatte nell'ambito penitenziario, il giudice puo' disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del Servizio sanitario nazionale per il tempo necessario, adottando, ove occorra, i provvedimenti idonei a tolto: prevenire aggiunto: evitare il pericolo di fuga. Cessate le esigenze di ricovero, il giudice tolto: dispone a norma del comma 1 se risulta accertata l'incompatibilita', altrimenti ripristina la custodia cautelare in carcere, ovvero provvede a norma dell'articolo tolto: 299. Se dispone gli arresti domiciliari, l'esecuzione della misura avviene presso l'abitazione dell'imputato o presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135. aggiunto: 275. 106
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art286bis · fonte del testo
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