Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 439/1995

    Ha colpito questo articolo
    18 ottobre 1995

    È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 286-bis, primo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce il divieto di custodia cautelare in carcere per le persone affette da AIDS conclamata o che presentino una deficienza immunitaria per infezione da HIV, anche quando sussistono le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza di cui all'art. 275, comma quarto, del medesimo codice, e l'applicazione della misura possa avvenire senza pregiudizio per la salute del soggetto e di quella degli altri detenuti. L'inadeguata attivazione della intera gamma di presidi e provvidenze previsti nei confronti dei malati di AIDS dalla legge n. 135 del 1990 e dal d.l. n. 139 del 1993 - che avrebbe consentito all'intervento cautelare di svolgersi nel quadro di un programma di assistenza dal quale il singolo potesse trarre uno stimolo ad osservare le prescrizioni inerenti alle singole misure - ha vanificato la premessa sulla cui base la norma denunciata era stata assolta in passato da numerose censure di incostituzionalità, rendendo evidente l'irragionevolezza di un sistema in cui la misura degli arresti domiciliari finisce per atteggiarsi come provvedimento meramente liberatorio, che svilisce l'essenza della cautela e lascia di fatto integralmente sguarniti i pericoli che la misura è invece destinata a salvaguardare. È infatti privo di ragionevolezza il divieto assoluto di custodia cautelare in carcere stabilito per i soli ammalati di AIDS, dovendo per essi operare, con i temperamenti richiesti dalla peculiarità del morbo, la regola generale posta dall'art. 275, quarto comma, cod. proc. pen., anche nel caso di malattie altrettanto gravi. - Sulla custodia cautelare in carcere di persone affette da AIDS, da ultimo O. n. 300 del 1994. Sulla disciplina, per più aspetti speculare, del differimento obbligatorio della pena per i condannati affetti da AIDS conclamata, S. n. 438 del 1995. red.: A. Greco

    Art. 286-bis c.p.p.

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  • Ordinanza n. 56/1996

    Questione inammissibile
    27 febbraio 1996

    Manifesta inammissibilità della questione, in quanto concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima 'in parte qua'. - S. n. 439/1995. red.: G. Leo

    Art. 286-bis c.p.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 300/1994

    Questione infondata
    13 luglio 1994

    Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 210/1994. red.: E.M. rev.: S.P.

    Art. 286-bis c.p.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 3 agosto 1999

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1995 al 3 agosto 1999. 238 parole tolte, 69 parole aggiunte.

tolto: Non puo' essere mantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti di chi sia affetto da infezione da HIV e ricorra una situazione di incompatibilita' con lo stato di detenzione. L'incompatibilitasussiste, ed e' dichiarata dal giudice, nei casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria; negli altri casi l'incompatibilita' per infezione da HIV e' valutata dal giudice tenendo conto del periodo residuo di custodia cautelare e degli effetti che sulla pericolosita' del detenuto hanno le sue attuali condizioni fisiche. La richiesta di accertamento dello stato di incompatibilita' puo' essere fatta dall'imputato, dal suo difensore o dal servizio sanitario penitenziario. Nei casi di incompatibilita' il giudice dispone la revoca della misura cautelare, ovvero gli arresti domiciliari presso l'abitazione dell'imputato. Con decreto emanato dai Ministri della sanita' eaggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 1999, N. 231. Con decreto del Ministro della sanita', da adottare di concerto con il Ministro di grazia e giustiziaaggiunto: , sono definiti i casi di AIDS conclamata tolto: e aggiunto: o di grave deficienza immunitariatolto: ; sono altresi' aggiunto: e sono stabilite le procedure diagnostiche e medicotolto: legali per accertare l'affezione da HIV, nonche' il grado di deficienza immunitaria rilevante ai fini della situazione di incompatibilita' valutabile dal giudiceaggiunto: -legali per il loro accertamento. 3. Quando ricorrono esigenze diagnostiche tolto: per accertare incompatibilita' con lo stato di detenzione ovvero, al di fuori dei casi di cui al comma 1, ricorrono esigenze terapeutiche concernenti l'infezione da HIV e sempre che tali esigenze non possano aggiunto: al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di salute di cui all'articolo 275, comma 4-bis, ovvero esigenze terapeutiche nei confronti di persona che si trovi in tali condizioni, se tali esigenze non possono essere soddisfatte nell'ambito penitenziario, il giudice puo' disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del Servizio sanitario nazionale per il tempo necessario, adottando, ove occorra, i provvedimenti idonei a tolto: prevenire aggiunto: evitare il pericolo di fuga. Cessate le esigenze di ricovero, il giudice tolto: dispone a norma del comma 1 se risulta accertata l'incompatibilita', altrimenti ripristina la custodia cautelare in carcere, ovvero provvede a norma dell'articolo tolto: 299. Se dispone gli arresti domiciliari, l'esecuzione della misura avviene presso l'abitazione dell'imputato o presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135. aggiunto: 275. 106

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art286bis · fonte del testo

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