Corte costituzionale

Sentenza n. 51/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/02/1997 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2, e

299 cod. proc. pen. e del combinato disposto degli artt. 34, 279 e

299 dello stesso codice, promossi con ordinanze emesse il 17 novembre

1995 dalla Corte d'assise di Reggio Calabria, il 16 aprile 1996 dal

tribunale di Catanzaro e il 4 marzo 1996 dalla Corte d'assise di

Reggio Calabria, rispettivamente iscritte ai nn. 210, 611 e 617 del

registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 11 e 27, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1996 il giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con due ordinanze di identico contenuto, emesse il 17 novembre

1995 (reg. ord. n. 210 del 1996) ed il 4 marzo 1996 (reg. ord. n.

617 del 1996), la Corte d'assise di Reggio Calabria ha sollevato, in

relazione agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della

Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34,

comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non

prevede che non possa partecipare al giudizio il giudice che nel

dibattimento ha adottato misure coercitive nei confronti

dell'imputato.

Nei due giudizi la Corte d'assise, competente ad applicare le

misure cautelari quale "giudice che procede" (art. 279 cod. proc.

pen.), aveva disposto, su richiesta del pubblico ministero e nella

medesima composizione, la custodia cautelare in carcere di imputati

nel procedimento in corso.

Il giudice rimettente osserva che questa situazione è distinta da

quella che ha dato luogo alla dichiarazione di illegittimità

costituzionale dello stesso art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella

parte in cui non prevedeva l'incompatibilità a partecipare al

giudizio del giudice per le indagini preliminari che avesse applicato

una misura cautelare personale (sentenza n. 432 de 1995). Essendo i

casi di incompatibilità tassativi, il giudice rimettente ritiene di

non poter dare alla disposizione che li prevede una interpretazione

analogica o estensiva. Tuttavia lo stesso giudice ricorda che

l'applicazione di misure che limitano la libertà personale

presuppone l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza. In altri

termini occorrono elementi probatori che, nel loro complesso,

consentano di pervenire ad un giudizio di alta probabilità in ordine

all'esistenza del reato ed alla sua attribuibilità all'imputato.

Questa valutazione del giudice chiamato ad applicare all'imputato,

nel corso del dibattimento, la custodia cautelare in carcere, non ha

carattere formale, bensì di contenuto, giacché riguarda la

probabile fondatezza dell'accusa e l'inesistenza di condizioni che

possano legittimare il proscioglimento.

Anche in questo caso, come in quello del giudice del dibattimento

che quale giudice per le indagini preliminari ha adottato un analogo

provvedimento, vi sarebbe un legittimo interesse dell'imputato a non

essere giudicato da un giudice che ha già espresso, sia pure

doverosamente, una valutazione dei medesimi fatti oggetto del

giudizio. Si dovrebbero, pertanto, estendere anche a questo nuovo

caso i principi sulla incompatibilità del giudice, già enunciati

dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 432 del 1995).

2. - È intervenuto nei due giudizi il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate.

L'Avvocatura ritiene che l'incompatibilità dedotta dalla Corte

d'assise di Reggio Calabria trovi origine nella occasionale

discontinuità temporale, dovuta alla durata dell'istruzione

dibattimentale, tra il momento in cui è stata emessa l'ordinanza di

custodia cautelare e quello in cui sarà pronunciata la sentenza che

definisce il dibattimento. Il dubbio di legittimità costituzionale

non avrebbe avuto ragione di essere sollevato, se il provvedimento

cautelare e la definizione del giudizio avessero avuto luogo

contestualmente, nella stessa udienza.

Ad avviso dell'Avvocatura, si tratterebbe di verificare se il

giudice del dibattimento, dopo aver emesso l'ordinanza che applica

una misura cautelare personale all'imputato, ritenendo sussistenti

gravi indizi di colpevolezza, possa procedere al giudizio finale

senza che vi sia sospetto di prevenzione. La questione, valutata

prescindendo dagli elementi accidentali costituiti dalla pluralità

di udienze dibattimentali e dalla discontinuità temporale dei

provvedimenti, sarebbe del tutto infondata. L'opinione contraria,

difatti, porterebbe a negare al giudice il potere di disporre

qualsiasi cosa nel dibattimento, giacché ogni provvedimento implica

l'assunto, da dimostrare mediante l'istruzione dibattimentale, che

l'accusa sia provvista di un certo fondamento.

3. - Il tribunale di Catanzaro, investito nel corso del

dibattimento della decisione sulla istanza dell'imputato di revoca

della custodia in carcere, ha sollevato, con ordinanza emessa il 16

aprile 1996 (reg. ord. n. 611 del 1996), due questioni di

legittimità costituzionale, che riguardano:

a) l'art. 299 cod. proc. pen., che - nella parte in cui preclude,

dopo il decreto di rinvio a giudizio, la valutazione della

persistenza della gravità degli indizi di colpevolezza che legittima

il mantenimento della misura cautelare personale - sarebbe in

contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della

Costituzione;

b) il combinato disposto degli artt. 34, 279 e 299 cod. proc.

pen., che - nella parte in cui attribuisce al giudice del

dibattimento, anziché ad un diverso ed autonomo giudice, la

competenza a decidere sull'istanza di revoca della misura cautelare

proposta dall'imputato, determinando una manifesta incompatibilità

per il giudizio principale - sarebbe in contrasto con gli artt. 3,

primo comma, 24, secondo comma, e 25, primo comma, della

Costituzione.

Il tribunale di Catanzaro rileva che, secondo la giurisprudenza

prevalente, dopo il decreto che dispone il giudizio (art. 429 cod.

proc. pen.) sarebbe precluso un nuovo esame della sussistenza dei

gravi indizi di colpevolezza. Lo stesso giudice ricorda che è stata

dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 309 e 310 cod.

proc. pen., nella parte in cui non prevedevano la possibilità di

valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nell'ipotesi

in cui fosse stato emesso il decreto di rinvio a giudizio (sentenza

n. 71 del 1996). Ad avviso del giudice rimettente, se si ritenesse

che tale pronuncia non comprenda anche la valutazione delle istanze

di revisione di provvedimenti cautelari nel corso del dibattimento,

dovrebbe essere dichiarata l'illegittimità costituzionale anche

dell'art. 299 cod. proc. pen., nella parte in cui preclude, dopo il

rinvio a giudizio, la valutazione della sussistenza dei gravi indizi

di colpevolezza.

Il tribunale di Catanzaro ritiene di dovere, comunque, procedere

all'esame nel merito dell'istanza di revoca della misura cautelare

proposta dall'imputato, essendo stati dedotti fatti nuovi, e di

dovere prendere cognizione non solo degli atti che compongono il

fascicolo dibattimentale o sono stati allegati dalla parti alle

rispettive richieste, ma anche degli atti contenuti nel fascicolo del

pubblico ministero. In tal modo, tuttavia, verrebbe compromessa la

terzietà e la necessaria neutralità del giudice del dibattimento.

Difatti, decidere in materia cautelare comporterebbe l'apprezzamento

della esistenza di gravi indizi di colpevolezza che, attraverso

l'esame delle risultanze investigative, implicherebbe un controllo

inquisitorio, sia pure incidentale, estraneo alla fase accusatoria,

che caratterizza il giudizio dibattimentale. Sicché, ad avviso del

giudice rimettente, l'attribuzione (stabilita dal combinato disposto

degli artt. 34, 279 e 299 cod. proc. pen.) della competenza a

decidere sulle istanze in materia di custodia cautelare al giudice

del dibattimento, anziché ad un diverso ed autonomo giudice,

determinerebbe un'incompatibilità a giudicare il merito della

questione principale.

Il dubbio di legittimità costituzionale è prospettato in

riferimento:

a) all'art. 3, primo comma, della Costituzione, giacché, a

seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale della

mancata previsione dell'incompatibilità per il giudizio del giudice

per le indagini preliminari che ha applicato all'imputato una misura

cautelare personale (sentenza n. 432 del 1995), la situazione

considerata resterebbe regolata in modo diverso senza che sia

giustificata una differente disciplina;

b) all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, giacché la

pronuncia del giudice del dibattimento sulla revoca della misura

cautelare influenzerebbe l'imparzialità del giudizio di merito;

c) all'art. 25, primo comma, della Costituzione, perché non

sarebbe rispettato il principio del giudice naturale, che sarebbe

invece garantito se la competenza sulle istanze concernenti la

libertà personale fosse attribuita al giudice per le indagini

preliminari, considerato giudice di cognizione inquisitoria. Considerato in diritto

1. - I dubbi di legittimità costituzionale riguardano:

a) l'incompatibilità del giudice del dibattimento che ha emesso

o debba pronunciarsi su di un provvedimento di custodia cautelare nei

confronti dell'imputato;

b) la preclusione, dopo il decreto di rinvio a giudizio, della

possibilità di valutare la persistenza dei gravi indizi di

colpevolezza, ai fini del mantenimento della custodia cautelare

dell'imputato.

1.1. - Le questioni concernenti l'incompatibilità del giudice sono

state proposte con distinte prospettive.

La Corte d'assise di Reggio Calabria - competente ad applicare le

misure cautelari quale "giudice che procede" (art. 279 cod. proc.

pen.) - dopo aver emanato, su richiesta del pubblico ministero, un

provvedimento di custodia in carcere nei confronti degli imputati,

ritiene che l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui

non prevede che non possa partecipare al giudizio il giudice che ha

applicato al medesimo imputato, nei confronti del quale si svolge il

giudizio, una misura coercitiva, contrasti con gli artt. 3, primo

comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.

Si tratterebbe di una situazione analoga a quella del giudice del

dibattimento che, quale giudice per le indagini preliminari, ha

applicato una misura cautelare personale, situazione questa per la

quale la mancata previsione dell'incompatibilità è già stata

dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 432 del 1995).

Inoltre la valutazione dell'esistenza di gravi indizi di

colpevolezza a carico dell'imputato, che è il presupposto per

l'adozione della custodia cautelare, inciderebbe sul diritto a non

essere giudicato da un giudice che ha espresso una valutazione sui

medesimi fatti oggetto del giudizio.

1.2. - Il tribunale di Catanzaro, chiamato a pronunciarsi sulla

istanza dell'imputato di revoca della custodia cautelare, richiama

gli stessi principi sopra enunciati in materia di incompatibilità

del giudice, ma prospetta in modo diverso la questione di

legittimità costituzionale. Difatti denuncia il contrasto, con gli

artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 25, primo comma, della

Costituzione, del combinato disposto degli artt. 34, 279 e 299 cod.

proc. pen., nella parte in cui attribuisce la competenza a

pronunciarsi sui provvedimenti cautelari concernenti la libertà

personale dell'imputato al giudice del dibattimento, anziché ad un

diverso ed autonomo giudice, determinando così una manifesta

incompatibilità a giudicare il merito del giudizio principale.

1.3. - Altra e diversa questione, sollevata dal tribunale di

Catanzaro in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo

comma, della Costituzione, investe l'art. 299 cod. proc. pen., nella

parte in cui, secondo il diritto vivente, precluderebbe di valutare,

dopo il decreto di rinvio a giudizio, la persistenza dei gravi indizi

di colpevolezza, ai fini della revoca di una misura cautelare.

2. - Le diverse questioni, attinenti all'incompatibilità del

giudice ed all'adozione di misure cautelari, sono connesse e possono

essere decise con unica pronuncia.

3. - La questione che investe l'art. 34 cod. proc. pen. per la

omessa previsione dell'incompatibilità del giudice che abbia

adottato, in dibattimento, la misura della custodia cautelare in

carcere dell'imputato,

è inammissibile.

La Corte d'assise di Reggio Calabria rileva che la competenza ad

adottare misure cautelari personali spetta al giudice che procede

(art. 279 cod. proc. pen.) e, quindi, al giudice del dibattimento

quando sia investito del giudizio. Si tratta di una competenza

accessoria, che si radica in capo al giudice in ragione di quella

principale, che gli è propria, del giudizio sul merito.

Il giudice rimettente vorrebbe che, esercitata incidentalmente la

competenza accessoria, venga sostanzialmente meno quella principale,

a causa dell'incompatibilità che ritiene si determini.

L'esito prefigurato finirebbe con l'attribuire alle parti la

potestà di determinare l'incompatibilità nel corso del giudizio del

quale il giudice è già investito. Difatti, in qualsiasi momento del

dibattimento, il pubblico ministero potrebbe chiedere l'applicazione

di una misura cautelare nei confronti dell'imputato, e quest'ultimo,

là dove la misura sia stata, anche in precedenza, adottata,

chiederne la revoca. Con l'effetto, configurabile in base alla

prospettazione della questione delineata dal giudice rimettente, che

il giudice già investito del giudizio verrebbe spogliato del

giudizio stesso in ragione del compimento di un atto processuale cui

è tenuto, a seguito dell'istanza di una parte. Alla scelta

processuale di quest'ultima sarebbe, in definitiva, rimessa la

permanenza della titolarità del giudizio in capo al giudice che ne

è investito. Esito, questo, non solo irragionevole, ma anche in

contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per

legge, dal quale l'imputato verrebbe o potrebbe chiedere di essere

distolto.

Difatti, per un verso, con la pronuncia sulla custodia cautelare

non solo verrebbe meno la possibilità di proseguire il dibattimento

ma, addirittura, tale situazione, determinata da istanze sempre

riproponibili dalle parti, potrebbe ripetersi indefinitamente anche

nel dibattimento che, a seguito della incompatibilità, abbia avuto

di nuovo inizio con una diversa composizione dell'organo giudicante.

Per altro verso, affermandosi una incompatibilità derivante dalla

pronuncia accessoria sulla libertà personale, il giudizio principale

verrebbe sottratto, quale effetto dell'iniziativa e della scelta di

una parte, al giudice già investito del merito.

Così come prospettata dal giudice rimettente, la questione non

può, dunque, avere ingresso.

4. - Egualmente inammissibile, ma per una diversa ragione, è la

questione relativa alla medesima incompatibilità del giudice

proposta dal tribunale di Catanzaro chiamato a pronunciarsi, in

dibattimento, sull'istanza di revoca di una misura cautelare

personale.

Anche il tribunale di Catanzaro prende in considerazione la

competenza, principale, del giudice del dibattimento per il giudizio

di merito, e la competenza, accessoria, dello stesso giudice per la

pronuncia sulle misure cautelari personali nel corso del

dibattimento. Ma, diversamente dalla Corte d'assise di Reggio

Calabria, vorrebbe che l'effetto di incompatibilità per il giudizio,

che ritiene si determini con la pronuncia incidentale sulla libertà

personale dell'imputato a causa della conoscenza degli atti contenuti

nel fascicolo del pubblico ministero, possa essere prevenuto ed

escluso attribuendo ad altro e diverso giudice la competenza sulle

misure cautelari.

La questione, così come viene prospettata, indipendentemente da

ogni valutazione nel merito, implica o prefigura molteplici scelte,

rimesse al legislatore. Difatti non sarebbe l'unica, né sarebbe

necessitata, la soluzione adombrata dal giudice rimettente - e senza

qui valutare se si tratti di un'ipotesi correttamente percorribile -

di una permanente competenza per le misure coercitive rimessa al

giudice per le indagini preliminari, quale giudice più idoneo in

ragione di una (asserita) connotazione inquisitoria del giudizio

cautelare.

5. - Il tribunale di Catanzaro dubita, inoltre, della legittimità

costituzionale dell'art. 299 cod. proc. pen., nella parte in cui,

secondo l'interpretazione che considera diritto vivente,

precluderebbe, nel giudizio di revoca delle misure coercitive, di

valutare nuovamente, dopo il decreto di rinvio a giudizio, la

persistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

La questione è infondata.

La Corte ha già affermato (sentenza n. 71 del 1996; ed anche

ordinanze nn. 123, 212 e 314 del 1996) che il decreto che dispone il

giudizio non può ritenersi in alcun modo assorbente rispetto alla

valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, che sostengono

l'adozione ed il mantenimento delle misure cautelari personali, ed ha

quindi dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che,

nel riesame o nell'appello in materia di misure cautelari (artt. 309

e 310 cod. proc. pen.), non prevedono la possibilità di valutare la

sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quando sia stato emesso

il decreto che dispone il giudizio (art. 429 cod. proc. pen.). Tale

decisione si riflette, evidentemente, anche sulla revoca e sulla

sostituzione delle misure cautelari. Difatti il decreto che dispone

il giudizio, pur dando ingresso alla successiva fase del processo,

non ha più il valore di una definitiva valutazione dell'esistenza di

gravi indizi, tale da fondare la previsione di una probabile

condanna.

Rimane, dunque, esclusa la preclusione, ipotizzata dal giudice

rimettente, di un nuovo apprezzamento della sussistenza dei gravi

indizi di colpevolezza, nel giudizio sulla revoca delle misure

cautelari personali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara inammissibili le questioni di

legittimità costituzionale:

dell'art. 34, comma 2, del cod. proc. pen., sollevate, in

riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della

Costituzione, dalla Corte d'assise di Reggio Calabria con le

ordinanze indicate in epigrafe;

del combinato disposto degli artt. 34, 279 e 299 del cod. proc.

pen., sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24,

secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale

di Catanzaro con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 299 del cod. proc. pen., sollevata, in riferimento agli

artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal

tribunale di Catanzaro con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 28 febbraio 1997.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1997:51 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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