Codice di procedura penale

Art. 220 c.p.p. — Oggetto della perizia

La perizia e' ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche. Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitualita' o la professionalita' nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalita' dell'imputato e in genere le qualita' psichiche indipendenti da cause patologiche.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 122/1971

    Questione infondata
    9 giugno 1971

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 del d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932 (norme di attuazione e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, concernente modificazioni al codice di procedura penale), sollevata dal pretore di Chieri, con l'ordinanza 14 agosto 1969, in riferimento all'art. 109 della Costituzione, nonché in riferime…

    Art. 109 cost. · Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 220 c.p.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art220 · fonte del testo

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