Art. 290 c.p.p. — Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali
Con il provvedimento che dispone il divieto di esercitare determinate professioni, imprese o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, il giudice interdice temporaneamente all'imputato, in tutto o in parte, le attivita' a essi inerenti. Qualora si proceda per un delitto contro l'incolumita' pubblica o contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per alcuno dei delitti previsti dalle disposizioni penali in materia di societa' e di consorzi o dagli articoli 353, 355, 373, 380 e 381 del codice penale, la misura puo' essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287 comma 1.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988
