Capo III – Misure interdittive
- Art. 287 — Condizioni di applicabilità delle misure interdittive
- Art. 288 — Sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori
- Art. 289 — Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio
- Art. 289-bis — Divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione
- Art. 290 — Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali