Corte costituzionale

Sentenza n. 57/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/03/1985 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 281,

secondo comma, del codice di procedura penale (Facoltà di impugnazione

delle ordinanze sulla libertà provvisoria), come sostituito dall'art.

16 della legge 12 agosto 1982, n. 532 (Disposizioni in materia di

riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei

provvedimenti di sequestro - Misure alternative alla custodia

cautelare), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 18 novembre 1983 dal Tribunale per i

minorenni di Napoli nel procedimento penale a carico di Mazzanti Bruno

ed altro, iscritta al n. 31 del registro ordinanze 1984 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 141 dell'anno 1984;

2) ordinanza emessa il 14 dicembre 1983 dal Tribunale per i

minorenni di Napoli nel procedimento penale a carico di Pace Raffaele,

iscritta al n. 138 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 197 dell'anno 1984.

Udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 1985 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il minore Mazzanti Bruno, in stato di custodia preventiva perché

imputato di rapina aggravata, presentava istanza diretta ad ottenere il

beneficio della libertà provvisoria sulla quale il Pubblico Ministero

presso il Tribunale per i minorenni di Napoli esprimeva parere

negativo, trasmettendo gli atti al Tribunale per i minorenni di Napoli

che concedeva il richiesto beneficio.

Avverso tale provvedimento il Pubblico Ministero proponeva appello

al "Tribunale della libertà", competente ai sensi dell'art. 16 della

legge 12 agosto 1982, n. 532, integralmente sostitutivo. oltre che

dell'art. 281 cod. proc. pen., dell'art. 5 del regio decreto-legge n.

1404 del 1934 e dell'art. 58 dell'Ordinamento giudiziario in relazione

all'art. 281, primo comma, cod. proc. pen..

Investito del gravame, il Tribunale per i minorenni di Napoli, con

ordinanza del 18 novembre 1983, ha sollevato questione di legittimità,

in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 281,

secondo comma, cod. proc. pen., "nella parte in cui non prevede che

sull'appello contro le ordinanze che decidono sulla libertà

provvisoria, emesse dal Tribunale per i minorenni ai sensi dell'art.

280, ultimo comma, cod. proc. pen. e 13 del regio decreto-legge n.

1404 del 1934, decide la Corte di appello sezione minorenni".

Rileva il giudice a quo che, mentre a decidere sull'appello avverso

le ordinanze emesse dal giudice istruttore in materia di libertà

personale è sempre un giudice "diverso", a decidere sull'appello

avverso le ordinanze emesse dal tribunale per i minorenni è sempre lo

stesso giudice che emise il provvedimento impugnato (essendo

giurisprudenza pacifica che "tribunale della libertà" per i

provvedimenti del pubblico ministero presso il tribunale per i

minorenni è il tribunale per i minorenni), il quale diviene

contemporaneamente giudice di primo e di secondo grado relativamente ai

provvedimenti istruttori sulla libertà provvisoria (oltre che ai

provvedimenti di scarcerazione, ai sensi degli artt. 270, secondo

comma, e 272-bis, terzo comma, cod. proc. pen.). Una simile

"concentrazione" di funzioni di primo e di secondo grado in uno stesso

"ufficio" e relativamente allo stesso oggetto sarebbe "del tutto

singolare ed anomala, oltre che immotivata"; ad essa non si potrebbe

ovviare nemmeno con una eventuale diversità delle persone fisiche dei

giudici, non essendo riscontrabile, nella specie, alcuna causa né di

"incompatibilità" (l'art. 61, primo comma, cod. proc. pen. - norma di

carattere eccezionale e, quindi, non suscettibile di applicazione

analogica - fa riferimento solo alle "sentenze"), né di ricusazione

(il parere sull'oggetto del procedimento da parte del giudice fu

manifestato nell'esercizio delle funzioni giudiziarie), né di

astensione (non ricorrerebbe l'estremo della grave ragione di

convenienza, "né il sottoscritto Presidente comunque intende

astenersi").

Poiché peraltro, condizione essenziale per l'utilità dell'appello

è la "diversità del giudice che deve giudicare in sede d'impugnazione

da quello che pronunciò il provvedimento impugnato", ne deriverebbe

che una tale "utilità" - diversamente da quanto avviene per gli

"imputati maggiori degli anni 18" - non si realizza in sede di appello

avverso i provvedimenti istruttori sulla libertà personale emessi dal

tribunale per i minorenni, con conseguente "disparità di trattamento

tra maggiori e minori degli anni 18" e "contrasto con gli artt. 3 e 24

della Costituzione", contrasto superabile soltanto prevedendo che,

"sull'appello contro le ordinanze in materia di libertà provvisoria

emesse dal tribunale per i minorenni, decida la Corte d'appello sezione

per i minorenni".

Una identica questione il Tribunale per i minorenni di Napoli ha

sollevato nel corso del procedimento di appello promosso dal Pubblico

Ministero presso quel Tribunale a seguito di concessione del beneficio

della libertà provvisoria al minore Pace Raffaele, imputato di

concorso in ricettazione.

Le ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, sono state

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 13 maggio 1984 e n. 197

del 18 luglio 1984.

In entrambi i giudizi non vi è stata costituzione delle parti

private né intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - Le due ordinanze in epigrafe, emanate con identica motivazione

dal Tribunale per i minorenni di Napoli in funzione di tribunale della

libertà, sottopongono alla Corte la medesima questione di legittimità

costituzionale: i relativi giudizi vanno, pertanto, riuniti per essere

decisi con un'unica sentenza.

2. - Oggetto comune di censura è l'art. 281, secondo comma, cod.

proc. pen., come sostituito dall'art. 16 della legge 12 agosto 1982, n.

532, "nella parte in cui non prevede che sull'appello contro le

ordinanze che decidono sulla libertà provvisoria emesse dal Tribunale

per i minorenni ai sensi degli artt. 280, ultimo comma, cod. proc. pen.

e 13 R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, decide la Corte di appello sezione

minorenni". Tale norma viene denunciata per contrasto con gli artt. 3 e

24 Cost. a causa della disparità di trattamento che essa comporterebbe

"tra i maggiori ed i minori degli anni diciotto nella disciplina

dell'appello avverso i provvedimenti sulla libertà provvisoria emessi

in istruzione" dall'organo giurisdizionale.

L'assunto muove dalla premessa, fuori discussione, che, per quanto

concerne i procedimenti relativi a reati commessi da maggiorenni,

l'art. 281, secondo comma, cod. proc. pen., nel testo novellato

dall'art. 16 della legge 12 agosto 1982, n. 532, stabilisce che le

ordinanze sulla libertà provvisoria emesse dal giudice istruttore ai

sensi dell'art. 280, ultimo comma, cod. proc. pen. sono appellabili

davanti al "tribunale competente ai sensi dell'art. 263-ter cod. proc.

pen." (cosiddetto tribunale della libertà) e, perciò, davanti ad un

giudice "diverso". Per quanto concerne, invece, i procedimenti relativi

a reati commessi da minorenni, lo stesso art. 281, secondo comma, non

prevedendo che siano appellabili alla sezione per i minorenni della

corte d'appello le ordinanze sulla libertà provvisoria emesse durante

l'istruzione dal tribunale minorile ai sensi degli artt. 280, ultimo

comma, cod. proc. pen. e 13, ultimo comma, del regio decreto-legge 20

luglio 1934, n. 1404, darebbe adito a due interpretazioni, così

sintetizzate dalle ordinanze di rimessione: o "nessun appello per i

minori", nel qual caso la disparità di trattamento con i maggiori non

avrebbe bisogno di alcun commento, tanto risulterebbe palese; oppure

"appello" al giudice indicato nell'art. 281, secondo comma, cod. proc.

pen., cioè appello al tribunale della libertà, giudice che,

trattandosi di procedimenti minorili, è lo "stesso" tribunale per i

minorenni (v. anche la sentenza di questa Corte n. 56 del 1985) da cui

il provvedimento oggetto di impugnazione è stato emesso, nel qual caso

la "diversità" del giudice chiamato a decidere sull'appello rispetto

al giudice del provvedimento impugnato, assicurata dalla legge agli

imputati maggiorenni (al momento del fatto reato), verrebbe dalla legge

medesima negata agli imputati minorenni .

3. - Alla stregua della ricostruzione normativa effettuata dalle

due ordinanze di rimessione - comunque sintetizzabile, sotto il profilo

negativo, nel senso che il nuovo testo dell'art. 281, secondo comma,

cod. proc. pen. escluderebbe l'appellabilità davanti alla sezione per

i minorenni della corte di appello delle ordinanze sulla libertà

provvisoria emesse dal tribunale minorile nel corso dell'istruzione -

si deve riconoscere che la censura di illegittimità costituzionale

conseguentemente formulata sarebbe tutt'altro che priva di fondamento.

Anche a prescindere da ogni considerazione sui rapporti tra appello e

"diversità" del giudice di secondo grado rispetto al giudice

competente in primo grado, sarebbe sufficiente ad accreditare un

epilogo in termini di accoglimento il contrasto con l'art. 3 Cost.,

emergente da un trattamento troppo sensibilmente differenziato fra

maggiorenni e minorenni.

Ma, pur essendosi in presenza di una ricostruzione piuttosto

diffusa sia nell'ambito della giurisprudenza sia nell'ambito della

dottrina - e ciò non tanto con riguardo all'interpretazione che

conclude nel senso di "nessun appello per i minori", quanto con

riguardo all'interpretazione che conclude nel senso dell'"appello allo

stesso" tribunale per i minorenni in funzione di tribunale della

libertà - più di una circostanza permette di dubitare che, almeno per

il momento, si sia di fronte ad un sicuro "diritto vivente".

La prima circostanza si ricollega alla stessa alternativa

prospettata nelle ordinanze di rimessione, che toglie loro

perentorietà di scelta. La seconda trae spunto dalla costatazione

che, stando ai precedenti finora conosciuti, la Corte di cassazione si

è pronunciata per l'appellabilità al tribunale per i minorenni delle

ordinanze emesse dal medesimo tribunale ai sensi dell'art. 280, ultimo

comma, cod. proc. pen. soltanto attraverso obiter dicta, enunciati in

occasione di conflitti o di ricorsi nella materia, senza dubbio ben

diversa (v. sentenza n. 56 del 1985 di questa Corte), delle richieste

di riesame contro provvedimenti del pubblico ministero minorile. Non

va, infine, dimenticata la non unanimità delle voci riscontrabili in

dottrina.

4. - Proprio da una qualificata dottrina è stata sostenuta la tesi

che l'art. 5, primo comma, del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n.

1404, e l'art. 58, primo comma, parte prima, dell'ordinamento

giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 - cioè,

le disposizioni che, prima della riforma del 1982, avevano unanimemente

condotto, come ricordano anche le ordinanze di rimessione, ad

individuare nella sezione per i minorenni della corte d'appello il

giudice dell'appello contro le ordinanze sulla libertà provvisoria

emesse in istruzione dal tribunale minorile - conservano tuttora pieno

vigore.

La novellazione dell'art. 281 cod. proc. pen. da parte dell'art. 16

della legge 12 agosto 1982, n. 532, allo stesso modo, del resto, della

precedente novellazione da parte dell'art. 13 della legge 18 giugno

1955, n. 517, non ha per nulla ridotto la forza espansiva del principio

generale sancito dal comma iniziale dell'art. 5 del regio decreto-legge

20 luglio 1934, n. 1404 ("Sull'appello alle decisioni del Tribunale per

i minorenni, nei casi in cui è ammesso dalle leggi, giudica una

sezione della Corte d'appello ..."), e dall'art. 58 dell'Ordinamento

giudiziario ("Una sezione della Corte giudica sulle impugnazioni dei

provvedimenti del tribunale per i minorenni") Se anteriormente alla

legge 12 agosto 1982, n. 532 - quando, cioè, l'art. 281 cod. proc.

pen. demandava alla sezione istruttoria l'appello contro le ordinanze

del giudice istruttore sulla libertà provvisoria - l'appello contro le

analoghe ordinanze del tribunale minorile si intendeva devoluto alla

sezione per i minorenni della corte d'appello, anche ora, che il nuovo

art. 281 cod. proc. pen. demanda al tribunale della libertà l'appello

contro le ordinanze sulla libertà provvisoria del giudice istruttore,

può ritenersi pur sempre operante il principio secondo cui qualunque

appello contro decisioni del tribunale minorile "ammesso dalle leggi"

si intende devoluto alla sezione della corte d'appello per i minorenni.

Nei riguardi del procedimento minorile l'art. 281 cod. proc. pen.

incide soltanto ai fini dell'ammissibilità dell'appello, in combinato

disposto con gli artt. 13, ultimo comma, e 34 del regio decreto-legge

20 luglio 1934, n. 1404; all'individuazione del giudice ad quem

continua, invece, a provvedere unicamente l'art. 5, primo comma, del

regio decreto-legge n. 1404 del 1934, ribadito dall'art. 58, primo

comma, prima parte, dell'ordinamento giudiziario. La sua portata

generale - là dove individua come giudice ad quem dell'"appello sulle

decisioni del Tribunale per i minorenni" la sezione per i minorenni

della corte d'appello, essendo resa tassativa dal predetto art 34 (solo

"in quanto non sia disposto o modificato dal decreto medesimo" si

osservano le norme dei codici e delle altre leggi) - è rimasta intatta

proprio a causa del completo silenzio che la legge 12 agosto 1982, n.

532, fa riscontrare a proposito dei procedimenti minorili.

5. - La tesi ora esposta, pervenendo in via di interpretazione

della normativa vigente allo stesso risultato perseguito dalle

ordinanze di rimessione e, quindi, assicurando la "diversità"

dell'organo d'appello anche nei procedimenti relativi a reati commessi

da minorenni, ha, per ciò stesso, il pregio di evitare la lamentata

disparità di trattamento con i procedimenti relativi a reati commessi

da maggiorenni, senza, peraltro, sacrificare le esigenze, pur

rilevanti, della specializzazione. Con il che vengono, nel medesimo

tempo, contenuti gli inconvenienti, anch'essi lamentati dal giudice a

quo, che - nella mancanza, allo stato della legislazione, di apposite

previsioni in tema di incompatibilità, ricusazione ed astensione -

discenderebbero da una eccessiva reiterazione di interventi del

tribunale per i minorenni nel corso di un medesimo procedimento. È

pur vero che anche per la sezione minorile della corte d'appello non

possono essere esclusi inconvenienti dello stesso genere, ma, a parte

la piena corrispondenza di tale situazione a quella in atto prima della

riforma del 1982, si tratterebbe di una reiterazione di interventi

suscettibile di verificarsi in misura assai minore che per il tribunale

minorile e, per giunta, in momenti ben più lontani nel tempo.

Comunque, pure qui (v. già sentenze n. 50 e n. 56 del 1985), i rimedi

sono da ricercare in adeguate misure d'ordine organizzativo ed in

opportuni aggiornamenti della disciplina delle cause

d'incompatibilità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 281, secondo comma, cod.

proc. pen., come sostituito dall'art. 16 della legge 12 agosto 1982, n.

532, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

dal Tribunale per i minorenni di Napoli con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 7 marzo 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:57 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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