Art. 281 c.p.p. — Divieto di espatrio
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 giugno 1992 al 7 aprile 1994. Leggi il testo vigente →
Con il provvedimento che dispone il divieto di espatrio, il giudice prescrive all'imputato di non uscire dal territorio nazionale senza l'autorizzazione del giudice che procede. Il giudice da' le disposizioni necessarie per assicurare l'esecuzione del provvedimento, anche al fine di impedire l'utilizzazione del passaporto e degli altri documenti di identita' validi per l'espatrio. (( Con l'ordinanza che applica una delle altre misure coercitive previste dal presente capo, il giudice dispone in ogni caso il divieto di espatrio. ))
Testo in vigore dal 9 giugno 1992 al 7 aprile 1994
