Corte costituzionale

Sentenza n. 134/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/05/1984 · relatore Arnaldo Maccarone

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 1, comma quarto, legge 22 maggio 1975 n. 152 (Disposizioni

a tutela dell'ordine pubblico), 11 legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme

sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà) 277 e 281 del cod. proc. pen.

promosso con ordinanza emessa il 22 ottobre 1982 dal Tribunale di

Torino sull'appello proposto da Paggiola Armando iscritta al n. 94 del

registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 177 dell'anno 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 14 febbraio 1984 il Giudice

relatore Arnaldo Maccarone;

udito l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

A seguito di perizia medico-legale, dalla quale risultava la

compatibilità della carcerazione preventiva con lo stato di salute di

Paggiola Armando, detenuto nella casa circondariale di Torino quale

imputato dei reati di omicidio, lesioni e porto d'arma abusivo,

riconoscendosi però "indispensabile il trasferimento dello stesso

Paggiola presso un centro clinico opportunamente attrezzato quale

quello di Pisa" e dichiarandosi la necessità che nelle more egli fosse

ricoverato presso il reparto delle Molinette, il giudice istruttore di

Torino respingeva l'istanza di libertà provvisoria avanzata

dall'imputato ex art. 1, comma quarto, della legge n. 152/75, secondo

il quale, anche nei casi in cui è esclusa la concessione della

libertà provvisoria ai sensi dei commi primo e secondo dello stesso

articolo (come appunto per il caso in esame), il beneficio può essere

concesso se trattasi di persona la quale si trovi in condizioni di

salute particolarmente gravi che non consentono le cure necessarie

nello stato di detenzione.

Con la stessa ordinanza il giudice istruttore disponeva il rinvio a

giudizio dello stesso Paggiola per i reati contestati.

Avverso la decisione del giudice ha proposto appello il Paggiola ai

sensi dell'art. 16 della legge 12 agosto 1982 n. 532.

Il Tribunale, investito del gravame, con ordinanza 22 ottobre 1982

dà anzitutto atto che, nonostante quanto dichiarato nella perizia

medico-legale, il detenuto, mantenuto nello stato di carcerazione

preventiva, non risultava trasferito in un centro clinico attrezzato.

Tale incongruenza sarebbe peraltro conseguente al disposto dell'art. 11

della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario) che prima

della pronunzia della sentenza di primo grado attribuisce al giudice

istruttore la competenza per il trasferimento degli imputati in luoghi

adatti ove siano necessarie cure o accertamenti che non possano essere

apprestati dai servizi sanitari degli istituti di pena, e dell'art. 1,

quarto comma, della citata legge n. 152/75 che prevederebbe un giudizio

di compatibilità dello stato di detenzione preventiva con la salute

dell'imputato di carattere non analitico, cioè riferito alla

particolare condizione del detenuto, bensì di carattere generico e

rapportato alla serie dei luoghi di cura adatti, considerati in

astratto e indifferentemente intesi.

Ciò posto il Tribunale prospetta dubbi di legittimità

costituzionale in relazione al combinato disposto degli artt. 1, quarto

comma, legge 152/75; 11, dell'ordinamento penitenziario e 277 e 281

Codice procedura penale in quanto consentendo come si è detto al

giudice istruttore di emettere un giudizio sulla compatibilità tra

condizioni di salute del detenuto e carcerazione preventiva, distinto

dalla concreta determinazione del luogo di cura, escluderebbe che il

Tribunale possa direttamente determinare il luogo in cui l'imputato

può ricevere le cure necessarie e tanto meno disporne il

trasferimento, posto che appunto l'art. 11 Ordinamento penitenziario

consente al solo giudice istruttore di individuare tale luogo e che

l'art. 31 legge 532/82 non prevede per i reati che interessano ai fini

dell'applicazione dell'art. 1 della legge 152/75 l'adozione della

misura dell'arresto domiciliare o del ricovero in luogo pubblico di

assistenza.

Oltre al già prospettato contrasto con l'art. 32 le norme

impugnate urterebbero sia con l'art. 27 Cost., in quanto la detenzione

in luogo inadeguato alle esigenze sanitarie dell'imputato costituirebbe

trattamento contrario al senso di umanità è lesivo della dignità e

del rispetto della persona umana, sia con l'art. 24 Cost. in quanto

escluderebbe dai superiori gradi di giudizio il controllo circa la

pratica compatibilità fra lo stato di detenzione e le condizioni di

salute, essendo le valutazioni relative rimesse alla discrezionalità

del giudice istruttore.

Altro profilo di illegittimità il Tribunale ravvisa poi nella

ingiustificata diversità di tutela fra chi richiede la libertà

provvisoria ex art. 1, quarto comma citato, e chi ne fa istanza per

motivi diversi, giacché il primo non potrà sottoporre a controllo la

decisione circa la destinazione in luogo di cura idoneo che in pratica

rende inutile la interruzione della carcerazione, mentre il secondo

avrà diritto ad un controllo di merito e di legittimità sui criteri

utilizzati dal giudice istruttore ai fini della decisione.

Infine un ultimo profilo di contrasto con l'art. 3 Cost. sarebbe

individuabile nel fatto che mentre qualunque provvedimento che comprime

la sfera della libertà personale è quanto meno ricorribile ex art.

111 Cost., i provvedimenti che incidono immediatamente sul diritto alla

salute del detenuto, tutelato espressamente dall'art. 32 Cost., non

conoscono alcun controllo giurisdizionale.

In questa sede è tempestivamente intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale

dello Stato.

L'Avvocatura sostiene che l'art. 31 della legge 532/1982 esclude

soltanto la concessione della libertà provvisoria per i reati di cui

all'art. 1, primo comma della legge 152/75, mentre consente la

sostituzione dello stato di custodia preventiva ordinaria con l'arresto

domiciliare ovvero col ricovero in un luogo di cura e assistenza.

Pertanto l'ordinamento appresterebbe una adeguata tutela

giurisdizionale del diritto alla salute e della dignità dell'imputato

potendo il Tribunale direttamente, in riforma della decisione

dell'istruttore, disporre che l'imputato sia custodito in un luogo

pubblico di cura o agli arresti domiciliari.

L'Avvocatura osserva poi che i trasferimenti cui si riferisce il

secondo comma dell'art. 11 della legge 26 luglio 1975 n. 354 sono

esclusivamente quelli relativi a luoghi esterni di cura, mentre per il

funzionamento del servizio sanitario all'interno delle istituzioni

carcerarie e dunque anche per il trasferimento da una casa di

detenzione ad un'altra particolarmente attrezzata, come nella specie,

l'ordinamento riserverebbe la competenza alla pubblica amministrazione

e non al giudice. E tale riserva non sarebbe lesiva dei principi

costituzionali invocati essendo dominata dal principio della

obbligatorietà del ricovero in sezioni od istituti speciali dei

detenuti infermi (art. 65 Ord. pen.) e del controllo al riguardo

esercitato dal giudice di sorveglianza (art. 69 Ordin. penit.).

Eventuali disfunzioni organizzative non potrebbero assurgere ovviamente

a vizi delle norme, giacché si pongono come momenti patologici ed

illegittimi del funzionamento del sistema. Considerato in diritto :

1. - L'art. 1, primo comma, della legge 22 maggio 1975 n. 152,

concernente disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, modificativo

dell'art. 277 C.P.P. - che aveva esteso la facoltà della concessione

della libertà provvisoria anche ai casi di emissione obbligatoria del

mandato di cattura - esclude la possibilità di concedere il detto

beneficio per una serie di reati ritenuti di particolare gravità, fra

cui quello di omicidio previsto dall'art. 575 C.P., ascritto fra gli

altri all'imputato Paggiola Armando.

Lo stesso articolo, dopo aver anche escluso la concessione della

libertà provvisoria: a) se l'imputato di delitto per il quale è

obbligatorio il mandato di cattura si trova in stato di libertà

provvisoria concessagli in altro procedimento per un reato che comporta

l'emissione del mandato di cattura obbligatorio e b) se l'imputato di

uno dei delitti previsti dagli artt. 582, primo comma, 583, 588,

secondo comma, e 610 C.P. è sottoposto ad altro procedimento penale

per violazione di una o più delle suddette disposizioni di legge

(secondo comma), fissa i criteri limite ai quali il giudice deve

uniformarsi ai fini della concessione del beneficio in questione,

quando questo è consentito (terzo comma); al quarto comma l'articolo

in questione, infine, pone espressamente una eccezione al divieto sopra

ricordato "se trattasi di persona la quale si trovi in condizioni di

salute particolarmente gravi che non consentono le cure necessarie

nello stato di detenzione".

L'art. 11 della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento

penitenziario), così come modificato con l'art. 1 della legge 12

gennaio 1977 n. 1, dispone, fra l'altro, col secondo comma, che, ove

siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono essere

apprestati dai servizi sanitari degli istituti, i condannati e gli

internati "sono trasferiti", con provvedimento del magistrato di

sorveglianza, in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura. Per

gli imputati detti trasferimenti" sono disposti" dopo la pronunzia

della sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza; prima

della sentenza di primo grado dal giudice istruttore, durante

l'istruttoria formale, dal pubblico ministero, durante l'istruttoria

sommaria e, in caso di giudizio direttissimo, fino alla presentazione

dell'imputato in udienza, dal presidente durante gli atti preliminari

al giudizio e nel corso del giudizio; dal pretore nei procedimenti di

sua competenza; dal presidente della Corte di appello nel corso degli

atti preliminari al giudizio avanti alla Corte di Assise fino alla

convocazione della Corte stessa e dal presidente di essa

successivamente alla convocazione.

L'art. 281 C.P.P. prevede poi la facoltà di impugnazione delle

ordinanze del pretore o del giudice istruttore sulla libertà

provvisoria da parte dell'imputato e del P.M., disponendo che

sull'appello decide in ogni caso il Tribunale competente ai sensi

dell'art. 263 ter C.P.P., cioè il Tribunale istituito con la 1. 12

agosto 1982 n. 532 e comunemente indicato come il "Tribunale della

libertà".

Con l'ordinanza di rinvio il giudice "a quo", investito appunto del

giudizio di appello contro l'ordinanza con cui il giudice istruttore

aveva respinto la domanda di libertà provvisoria per motivi di salute

avanzata dal Paggiola ai sensi dell'art. 1, quarto comma, legge 22

maggio 1975 n. 152, disponendone contestualmente il rinvio a giudizio

per i reati contestatigli, ricorda che: 1) - a seguito degli

accertamenti medico-legali disposti nei riguardi del detto imputato

detenuto nella casa circondariale di Torino era stata riconosciuta la

necessità di trasferirlo presso il Centro clinico di Pisa,

opportunamente attrezzato, e che comunque, nell'attesa, egli fosse

ricoverato presso il reparto detenuti dell'ospedale delle "Molinette";

2) - che il giudice istruttore investito della domanda di libertà

provvisoria aveva formulato un giudizio di compatibilità dello stato

di detenzione con le condizioni di salute dell'imputato proprio sulla

base di dette risultanze, ritenendolo cioè curabile presso i luoghi

indicati, senza peraltro disporne in concreto il trasferimento.

Secondo il Tribunale la situazione di carenza così verificatasi

sarebbe stata resa possibile dalle norme testé ricordate che

consentirebbero la pronunzia della ordinanza di rigetto della istanza

di libertà provvisoria indipendentemente dal trasferimento del

detenuto ammalato, creando cioè una sorta di separazione tra il

giudizio di compatibilità suddetto e l'assunzione del provvedimento

concreto di assegnazione al luogo di cura, e sottraendo così al

Tribunale ogni competenza diversa dal controllo in astratto del

giudizio stesso, senza riferimento ai dati della realtà concreta. Ciò

con lesione del principio di eguaglianza di cui al primo comma

dell'art. 3 Cost. per la sperequazione che tale trattamento indurrebbe

ai fini della libertà provvisoria fra i detenuti infermi e gli altri,

che godrebbero di ben più ampi diritti di controllo, del diritto di

difesa, di cui all'art. 24 Cost.; del principio di umanità

nell'esecuzione delle pene, enunciato dall'art. 27 Cost. e della

garanzia della salute sancita dall'art. 32 Cost..

2. - Al riguardo occorre anzitutto precisare che, come risulta

dalla lettura dell'ordinanza del giudice istruttore con cui venne

disposto il rinvio a giudizio del Paggiola respingendosi nel contempo

la sua domanda di libertà provvisoria, costui "laringectomizzato,

portatore di cannula tracheale con problemi di alimentazione" è

"soggetto da sottoporre a trattamenti realizzabili presso un centro

clinico adeguatamente attrezzato o presso il reparto detenuti della

Molinette". Segue a tali constatazioni il diniego della libertà

provvisoria senza neppure un cenno circa l'adozione del provvedimento

di trasferimento nei luoghi indicati.

Ad avviso della Corte è evidente che la compatibilità dello stato

di detenzione con le condizioni di salute del detenuto, compatibilità

che giustifica il diniego della concessione della libertà provvisoria

richiesta ai sensi dell'art. 1, quarto comma legge 22 maggio 1975 n.

152, in tanto può validamente affermarsi in quanto concorrano le

condizioni obiettive che consentono l'apprestamento delle cure

necessarie.

L'art. 1, quarto comma testé citato e l'art. 11 della legge 26

luglio 1975 n. 354 sull'ordinamento penitenziario - norma quest'ultima

che, prima della indicazione delle competenze dei singoli organi

giudiziari ai fini del trasferimento di detenuti nei luoghi di cura,

regola ampiamente il servizio sanitario negli istituti penitenziari,

apprestando una serie di prescrizioni analiticamente descritte per

rendere il servizio stesso il più possibile aderente alle esigenze cui

deve far fronte - sono rivolti principalmente a realizzare la effettiva

tutela della salute dei detenuti. L'art. 1, quarto comma, in

particolare, così come è stato riconosciuto dalla costante

giurisprudenza, intende ovviare a situazioni eccezionali di malattia

non suscettibili di adeguata cura in reggiane di detenzione facendo

assurgere le condizioni di salute del detenuto a criterio principale

per la concessione del beneficio della libertà provvisoria, quando

questa rappresenta l'unica via per consentire le cure del detenuto

infermo.

La predisposizione del trasferimento del detenuto in luoghi di cura

non può pertanto considerarsi come meramente eventuale o da affidarsi

ad una più o meno tempestiva iniziativa dell'Amministrazione ma

costituisce parte integrante del provvedimento sulla libertà

provvisoria ai fini della completezza del giudizio di compatibilità

che sta alla base del diniego del beneficio.

E tale giudizio compete al Tribunale secondo le regole specifiche

per l'appello di cui al libro terzo, titolo terzo del Codice procedura

penale, e particolarmente in conformità dell'art. 515 dello stesso

Codice, il quale attribuisce al giudice superiore la piena cognizione

circa i punti della decisione a cui si riferiscono i motivi proposti.

Pertanto nella specie, in presenza dell'impugnativa dell'imputato che

richiedeva la riforma del provvedimento in quanto le sue condizioni di

salute erano incompatibili con lo stato di detenzione, la cognizione

del giudice di appello comprendeva indubbiamente il controllo del

giudizio di compatibilità in tutte le sue componenti.

Ben poteva in altri termini il Tribunale pronunziarsi in merito al

difetto del detto elemento essenziale del giudizio di compatibilità ad

esso devoluto; da ciò consegue l'infondatezza delle questioni

sollevate, le quali hanno invece tutte come presupposto comune

l'esclusione di tale possibilità per effetto delle norme impugnate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni

di legittimità costituzionale degli artt. l, quarto comma, della legge

22 maggio 1975 n. 152; 11 legge 26 luglio 1975 n. 354; 277 e 281 codice

procedura penale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 32

Cost. con ordinanza del Tribunale di Torino del 22 ottobre 1982.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:134 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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