Il divieto di espatrio, previsto dall'art. 281 cod. proc. pen. è una misura coercitiva che, pur connotata dal minor tasso di afflitività, incide nella'area della libertà personale e sulla libertà di circolazione del cittadino e il relativo provvedimento è, per giurisprudenza della Corte di Cassazione, ricorribile a norma dell'art. 111, comma primo, Cost.. Da ciò consegue che per quanto concerne le condizioni per la sua applicabilità, deve essere assoggettata al regime delle misure coercitive sia con riguardo all'esistenza di gravi indizi di colpevolezza, sia con riferimento alle esigenze cautelari generalmente connotate dal pericolo di fuga - la cui mancata indicazione comporta la nullità dell'ordinanza ex art. 292, commi primo e secondo, c.p.p.. Tale misura assume, dunque, nell'originario tessuto codicistico, un ruolo di assoluta autonomia rispetto alle altre misure, il che non impediva, anche prima delle modifiche apportate al citato art. 281, del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (conv. in legge 7 agosto 1992, dall'art. 9), comma primo, la possibilità di cumulo con altre misure, purché ognuna di esse avesse una sua autonomia ragione d'essere e il cumulo risultasse compatibile con ciascuna delle misure adottate. red.: E.M. rev.: S.P.
Art. 281 c.p.p.