Art. 281 c.p.p. — Divieto di espatrio

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Con il provvedimento che dispone il divieto di espatrio, il giudice prescrive all'imputato di non uscire dal territorio nazionale senza l'autorizzazione del giudice che procede. Il giudice da' le disposizioni necessarie per assicurare l'esecuzione del provvedimento, anche al fine di impedire l'utilizzazione del passaporto e degli altri documenti di identita' validi per l'espatrio.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 9 giugno 1992

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 109/1994

    Ha colpito questo articolo
    31 marzo 1994

    Il divieto di espatrio, previsto dall'art. 281 cod. proc. pen. è una misura coercitiva che, pur connotata dal minor tasso di afflitività, incide nella'area della libertà personale e sulla libertà di circolazione del cittadino e il relativo provvedimento è, per giurisprudenza della Corte di Cassazione, ricorribile a norma dell'art. 111, comma primo, Cost.. Da ciò consegue che per quanto concerne le condizioni per la sua applicabilità, deve essere assoggettata al regime delle misure coercitive sia con riguardo all'esistenza di gravi indizi di colpevolezza, sia con riferimento alle esigenze cautelari generalmente connotate dal pericolo di fuga - la cui mancata indicazione comporta la nullità dell'ordinanza ex art. 292, commi primo e secondo, c.p.p.. Tale misura assume, dunque, nell'originario tessuto codicistico, un ruolo di assoluta autonomia rispetto alle altre misure, il che non impediva, anche prima delle modifiche apportate al citato art. 281, del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (conv. in legge 7 agosto 1992, dall'art. 9), comma primo, la possibilità di cumulo con altre misure, purché ognuna di esse avesse una sua autonomia ragione d'essere e il cumulo risultasse compatibile con ciascuna delle misure adottate. red.: E.M. rev.: S.P.

    Art. 281 c.p.p.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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