L'articolo 281 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 281 - Facolta' di impugnazione delle ordinanze sulla liberta' provvisoria. - Il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le ordinanze che decidono sulla liberta' provvisoria emesse dal pretore nell'istruzione o dal giudice istruttore. Sull'appello decide in ogni caso, in camera di consiglio, il tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-ter. Si applicano il quarto, il quinto e l'ultimo comma dell'articolo 272-bis".

Testo vigente dal 14 agosto 1982

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 57/1985

    Questione infondata
    8 marzo 1985

    Il principio (stabilito dall'art. 5, primo comma, in relazione all'art. 34 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 e ribadito dall'art. 58, primo comma, prima parte, dell'ordinamento giudiziario approvato con r.d. 30 gennaio 1941, n. 12) secondo cui qualunque appello contro decisioni del tribunale minorile "ammesso dalle leggi" si intende devoluto alla sezione della Corte d'appello per i minorenni, è sempre operante - come già prima - anche dopo l'entrata in vigore della legge 12 agosto 1982, n. 532 sul riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale. Pertanto, pur nelle divergenze delineatesi in giurisprudenza e dottrina, e nel completo silenzio della legge n. 532 del 1982 a proposito dei procedimenti minorili, è da ritenersi che l'art. 281, secondo comma, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 16 della legge n. 532 del 1982, va interpretato nel senso che sull'appello contro le ordinanze del tribunale dei minori sulla libertà provvisoria decide la sezione per i minorenni presso la Corte d'appello. Delle altre soluzioni prospettate, del resto, quella del "nessun appello per i minori" porterebbe a un trattamento troppo sensibilmente differenziato e per ciò stesso di dubbia costituzionalità, fra maggiorenni e minorenni, mentre quella dell'"appello allo stesso tribunale per i minorenni in funzione di tribunale della libertà" urterebbe contro il principio della necessaria "diversità" del giudice ad quem. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 281 cod. proc. pen. - sostituito dall'art. 16 l. 12 agosto 1982, n. 532 - sollevata in base all'assunto che, in forza di tale articolo il giudice ad quem dell'appello del minore non sia individuabile nella sezione per i minori della Corte d'appello).

    Art. 16 Disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti restrittivi della liberta' personale e dei provvedimenti di sequestro - Misure alternative alla carcerazione preventiva · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;532~art16 · fonte del testo

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