Codice antimafia

Art. 9 codice antimafia — Provvedimenti d'urgenza

Se la proposta riguarda la misura della sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, il presidente del tribunale, con decreto, nella pendenza del procedimento di cui all'articolo 7, puo' disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validita' ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente. Nel caso in cui sussistano motivi di particolare gravita', puo' altresi' disporre che alla persona denunciata sia imposto, in via provvisoria, l'obbligo o il divieto di soggiorno fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione. ((Se la proposta della sorveglianza speciale riguarda i soggetti indiziati dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), e sussistono motivi di particolare gravita', il presidente del tribunale, con decreto, nella pendenza del procedimento di cui all'articolo 7, puo' disporre la temporanea applicazione, con le particolari modalita' di controllo previste dall'articolo 275-bis del codice di procedura penale, previo accertamento della relativa fattibilita' tecnica, del divieto di avvicinarsi alle persone cui occorre prestare protezione o a determinati luoghi da esse abitualmente frequentati e dell'obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalita' di controllo anzidette o l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilita' tecnica delle citate modalita' di controllo, il presidente del tribunale impone all'interessato, in via provvisoria, di presentarsi all'autorita' di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione. Quando la frequentazione dei luoghi di cui al secondo periodo sia necessaria per motivi di lavoro o per altre comprovate esigenze, il presidente del tribunale prescrive le relative modalita' e puo' imporre ulteriori limitazioni)). Nei casi di necessita' e urgenza, il Questore, all'atto della presentazione della proposta di applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale nei confronti delle persone di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), puo' disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validita' ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente. Il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validita' ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente sono comunicati immediatamente al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona, il quale, se non ritiene di disporne la cessazione, ne richiede la convalida, entro quarantotto ore, al presidente del tribunale del capoluogo della provincia in cui la persona dimora che provvede nelle successive quarantotto ore con le modalita' di cui al comma 1. Il ritiro del passaporto e la sospensione della validita' ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente cessano di avere effetto se la convalida non interviene nelle novantasei ore successive alla loro adozione.

Testo vigente dal 9 dicembre 2023

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Che cosa è cambiato dal 9 dicembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 21 aprile 2015 al 9 dicembre 2023. 217 parole aggiunte.

… divieto di soggiorno fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione. aggiunto: Se la proposta della sorveglianza speciale riguarda i soggetti indiziati dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), e sussistono motivi di particolare gravita', il presidente del tribunale, con decreto, nella pendenza del procedimento di cui all'articolo 7, puo' disporre la temporanea applicazione, con le particolari modalita' di controllo previste dall'articolo 275-bis del codice di procedura penale, previo accertamento della relativa fattibilita' tecnica, del divieto di avvicinarsi alle persone cui occorre prestare protezione o a determinati luoghi da esse abitualmente frequentati e dell'obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalita' di controllo anzidette o l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilita' tecnica delle citate modalita' di controllo, il presidente del tribunale impone all'interessato, in via provvisoria, di presentarsi all'autorita' di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione. Quando la frequentazione dei luoghi di cui al secondo periodo sia necessaria per motivi di lavoro o per altre comprovate esigenze, il presidente del tribunale prescrive le relative modalita' e puo' imporre ulteriori limitazioni. Nei casi di necessita' e urgenza, il Questore, all'atto della presentazione della proposta …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art9 · fonte del testo

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