Codice di procedura penale

Art. 28 c.p.p. — Casi di conflitto

Vi e' conflitto quando in qualsiasi stato e grado del processo:

  • a)uno o piu' giudici ordinari e uno o piu' giudici speciali contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona;
  • b)due o piu' giudici ordinari contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona. Le norme sui conflitti si applicano anche nei casi analoghi a quelli previsti dal comma 1. Tuttavia, qualora il contrasto sia tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest'ultimo. Nel corso delle indagini preliminari, non puo' essere proposto conflitto positivo fondato su ragioni di competenza per territorio determinata dalla connessione.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 28 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 19652/2026

    29 maggio 2026

    Le Sezioni Unite penali hanno affermato che, in tema di competenza, non sussiste conflitto negativo di competenza nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari, dopo aver ricevuto richiesta per l’applicazione di misure cautelari a seguito della declaratoria di incompetenza per territorio di altro giudice che abbia adottato solo in via provvisoria un provvedimento coercitivo, pur ritenendosi incompetente ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen., invece di limitarsi a ricusare la cognizione del procedimento ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen., disponga comunque una misura cautelare e contemporaneamente sollevi il conflitto. La misura cautelare emessa tempestivamente nel rispetto del termine di cui all’art. 27 cod. proc. pen. dal secondo giudice resta valida ed efficace.

    Art. 28 c.p.p. · Art. 27 c.p.p.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 55/1971

    Ha colpito questo articolo
    22 marzo 1971

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 28 del codice di procedura penale, nella parte in cui dispone che nel giudizio civile o amministrativo l'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto di un giudizio penale sia vincolante anche nei confronti di coloro che rimasero ad esso estranei perché non posti in condizione di intervenirvi. Così deciso in Roma, in camera…

    Art. 28 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 261/1994

    Questione infondata
    23 giugno 1994

    Come sia la Corte costituzionale che la Corte di cassazione hanno già affermato, la disposizione dell'art. 28, secondo comma, cod. proc. pen. - secondo cui nell'ipotesi di contrasto tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento prevale la decisione di quest'ultimo, risulta preordinata a risolvere i dissensi tra giudici facenti parte del medesimo ufficio giudiziario. Di conseguenza essa non trova applicazione in una fattispecie - quale quella realizzatasi nel giudizio 'a quò - nella quale giudici appartenenti a diversi uffici giudiziari di pretura e di tribunale declinano la propria competenza in ordine alla cognizione del medesimo reato, dovendosi invece, in tale ipotesi, ricorrere alla procedura ordinaria per la soluzione dei conflitti di competenza di cui all'art. 28, primo comma. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 101 Cost., dell'art. 28, secondo comma, cod. proc. pen.). - V. Corte costituzionale S. n. 15/1992 e Corte di cassazione, Sez. I, 15 gennaio 1994, n. 5363. red.: S.P.

    Art. 28 c.p.p. · Art. 25 cost. · Art. 101 cost. · Art. 28 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 112/1994

    Questione infondata
    31 marzo 1994

    Questione già dichiarata manifestamente infondata. - O. nn. 241/1991, 13, 69, 70 e 71/1992. red.: E.M. rev.: S.P.

    Art. 28 c.p.p. · Art. 101 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (7)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art28 · fonte del testo

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