Corte costituzionale

Sentenza n. 112/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/03/1994 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo

comma, del codice di procedura penale; dell'art. 429 (in combinato

disposto con gli artt. 417, primo comma, lett. b), e 423 del codice

di procedura penale), e dell'art. 2, n. 52 della legge 16 febbraio

1987, n. 81 (Delega al governo della Repubblica per l'emanazione del

nuovo codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il

29 luglio 1992 dal giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Siracusa nel procedimento penale a carico di La Rosa

Salvatore ed altri, iscritta al n. 71 del registro ordinanze 1993 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima

serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 novembre 1993 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Siracusa ha sollevato questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale,

in riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione, nella

parte in cui, attribuendo prevalenza alla decisione del giudice del

dibattimento nel contrasto con il giudice dell'udienza preliminare,

comprime la libertà di giudizio di quest'ultimo, vincolandolo a

pronunziare un provvedimento di propria competenza secondo la

statuizione di un giudice diverso da quello di legittimità;

b) dell'art. 429 (in combinato disposto con gli artt. 417 e 423

del codice di procedura penale), e dell'art. 2 n. 52 della legge di

delega 16 febbraio 1987, n. 81, per contrasto con gli artt. 3, 24 e

101 della Costituzione, perché tali norme, imponendo al giudice

dell'udienza preliminare di adottare, nel decreto che dispone il

giudizio, la definizione giuridica del fatto formulata dal P.M. e

contraria al suo convincimento, comprimerebbero l'esercizio della

funzione giurisdizionale oltre il limite della soggezione del giudice

unicamente alla legge ed attenterebbero al principio della

inviolabilità della difesa.

2. - Nel processo penale contro alcuni coimputati di distinti

fatti di detenzione, vendita e cessione di "non modiche quantità" di

eroina (secondo la richiesta del P.M.) il remittente espone di aver

disposto il giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa perché gli

imputati rispondessero della ipotesi di reato attenuata prevista

dall'art. 73, quinto comma, del d.P.R. n. 309 del 1990, anziché di

quella prevista dal primo comma della medesima norma, configurata dal

pubblico ministero.

Il Tribunale ha dichiarato, con ordinanza, la nullità ex art.

178, primo comma, del codice di procedura penale, del decreto che

aveva disposto il giudizio, ravvisando la violazione dell'art. 423

dello stesso codice, per avere il G.U.P. modificato l'imputazione

risultante dalla richiesta del P.M. e riconosciuto il fatto di lieve

entità nel reato di detenzione e cessione di stupefacenti.

3. - Ciò premesso, il giudice a quo rileva che non è vietato al

giudice preliminare (e risponderebbe, anzi, a giusti criteri di

completezza nella enunciazione del fatto onde consentire all'imputato

una difesa consapevole) l'indicazione di tutti gli elementi salienti

della fattispecie, compresi quelli che possano comportare

attenuazioni della pena o un diverso regime delle limitazioni

cautelari (argomento tratto dagli artt. 429 lett.c e 65 del codice di

procedura penale, in relazione anche all'art. 275, terzo comma);

tanto più quando sugli elementi circostanziali l'imputazione del

P.M. contenga indicazioni ritenute dal giudice in contrasto con le

effettive risultanze degli atti (nel caso di specie, il P.M. ha

definito "non modica", nella imputazione, la quantità di

stupefacente detenuta dagli imputati).

Nel convincimento, dunque, che il giudice dibattimentale non possa

vincolare alle sue statuizioni il giudice preliminare, in caso di

regresso del processo, nel contenuto di un provvedimento che compete

a quest'ultimo, e nella convinzione che il decreto di rinvio a

giudizio debba poter contenere la indicata modifica della imputazione

(che in atto non sarebbe consentita, stando alla interpretazione

della disciplina in vigore), il remittente ha sollevato la questione

incidentale di legittimità costituzionale prima indicata.

4. - Al riguardo rileva:

1) La norma dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura

penale regola preventivamente il contrasto tra il giudice

dell'udienza preliminare e quello del dibattimento, attribuendo

prevalenza alla decisione di quest'ultimo.

Il criterio di prevalenza in questione, e la conseguenziale

esclusione dell'ammissibilità del conflitto tra giudice delle

indagini (o dell'udienza preliminare) e giudice dibattimentale, si

porrebbe in contrasto con il precetto dell'art. 101, secondo comma,

della Costituzione, nella misura in cui risulta compressa la

intangibile autonomia giurisdizionale del giudice della fase

preliminare: giudice soggetto "soltanto" alla legge nella

deliberazione e, dunque, indipendente nel suo libero convincimento

dalla statuizione di ogni altro giudice diverso da quello di

legittimità.

5. - Inoltre, le norme previste dagli artt. 2 n. 52 della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81 e 429 del codice di procedura penale

(in combinato disposto con gli artt. 417, primo comma, lett. b) e

423) imponendo al giudice dell'udienza preliminare di adottare, nel

decreto che dispone il giudizio, la definizione giuridica del fatto

formulata dal P.M. e contraria al suo convincimento, contrasterebbero

anch'esse con il richiamato art. 101, secondo comma, della

Costituzione comprimendo, a loro volta, l'esercizio della funzione

giurisdizionale oltre il limite della soggezione del giudice

unicamente alla legge.

Oltre a ledere il principio del libero convincimento insito

nell'art. 101, secondo comma, della Costituzione, detta disciplina

contrasterebbe anche con il principio di ragionevolezza enunciato

dall'art. 3: la intangibilità della configurazione giuridica del

fatto formulata dal P.M., prevista dai richiamati artt. 417, 423 e

429 del codice di procedura penale, imponendo al giudice dell'udienza

preliminare financo di contraddire la propria motivata convinzione,

nonostante l'art. 192 dello stesso codice ne salvaguardi invece la

libertà di valutazione, porrebbe in essere una irragionevole

disparità di disciplina.

6. - La normativa in esame, infine, attenterebbe anche al

principio della inviolabilità della difesa, frustrando il diritto

delle parti alla corretta configurazione giuridica del fatto-reato

del quale l'imputato è chiamato a rispondere: l'art. 24 secondo

comma della Costituzione, garantisce la inviolabilità della difesa

in ogni stato e grado del procedimento, ma questa norma-cardine

verrebbe violata ove il giudice dell'udienza preliminare - giudice

naturale nella fase - sia tenuto, per legge, a rimanere insensibile

all'esigenza difensiva di adeguare immediatamente la qualificazione

giuridica alla effettiva portata del fatto.

7. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

concluso per l'infondatezza della questione.

Premette l'Avvocatura che l'indipendenza del giudice, garantita

dal secondo comma dell'art. 101 della Costituzione, è volta ad

assicurare l'imparzialità del giudice, vale a dire l'esclusione di

ogni pericolo di parzialità, onde a lui sia assicurata una posizione

assolutamente super partes.

La situazione in esame non sarebbe invece in alcun modo lesiva del

precetto della indipendenza personale e della terzietà del giudice,

in quanto sono denunciate norme di legge che disciplinano la

attività del processo, le competenze ed i limiti del potere

riservato a taluni suoi protagonisti (nel caso P.M., GIP e Tribunale)

in uno sviluppo razionale.

È conseguenza dell'attribuzione al P.M. della titolarità

dell'esercizio dell'azione penale, - ritiene l'Avvocatura - che egli

sia il solo legittimato a modificare l'imputazione, così come è

razionale prevedere che il processo si svolga in progressione, con la

conseguente prevalenza delle fasi successive; principio che è alla

base non solo delle preclusioni, ma anche delle norme come quella di

cui all'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale, o

come quelle che impongono al giudice del rinvio il rispetto del

principio di diritto affermato in sede di Cassazione. Considerato in diritto

1. - Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Siracusa dubita della legittimità costituzionale dell'art. 28,

secondo comma, del codice di procedura penale, in riferimento

all'art. 101 della Costituzione, nella parte in cui, attribuendo

prevalenza alla decisione del giudice del dibattimento nel contrasto

con il giudice dell'udienza preliminare, comprime la libertà di

giudizio di quest'ultimo, vincolandolo a pronunciare un provvedimento

di propria competenza secondo la statuizione di un giudice diverso da

quello di legittimità.

2. - Con il medesimo provvedimento il remittente solleva anche

questione di legittimità costituzionale dell'art. 429 (in combinato

disposto con gli artt. 417 e 423) del codice di procedura penale, e

dell'art. 2 n. 52 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, per contrasto

con gli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, perché tali norme,

imponendo al giudice dell'udienza preliminare di adottare, nel

decreto che dispone il giudizio, la definizione giuridica del fatto

formulata dal pubblico ministero e contraria al suo convincimento,

comprimerebbero l'esercizio della funzione giurisdizionale oltre il

limite della soggezione del giudice unicamente alla legge, ed

attenterebbero al principio della inviolabilità della difesa.

3. - La prima delle questioni sollevate dal G.I.P. presso il

Tribunale di Siracusa deve essere dichiarata manifestamente

infondata.

Questa Corte ha già più volte esaminato la questione di

legittimità dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura

penale in raffronto al principio costituzionale di soggezione del

giudice alla legge (cfr. ordd. n. 241 del 1991, 13, 69, 70 e 71 del

1992) rilevando, in primo luogo, che la prevalenza della decisione

del giudice del dibattimento, in caso di contrasto con il giudice per

le indagini preliminari, è prevista proprio da una disposizione

avente forza di legge, inserita nel codice di procedura penale; nelle

citate pronunce (cfr. in particolare ord. n. 241 del 1991) si è

altresì affermato che il principio dell'indipendenza dei giudici,

come ritenuto dalla Corte in riferimento ai vincoli derivanti dalla

pluralità dei gradi di giurisdizione, comporta, nel sistema

processuale, la previsione di disposizioni preordinate al

coordinamento dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, mediante

l'individuazione della competenza e la determinazione degli effetti

degli atti processuali, anche in relazione all'attività di altra

autorità giudiziaria, allo scopo di perseguire finalità di

giustizia, e, come nel caso della norma in esame, la sollecita

definizione del processo.

Non essendo stati addotti argomenti nuovi o diversi da quelli già

esaminati, va pertanto confermata la medesima conclusione di

manifesta infondatezza già espressa nelle precedenti pronunce.

4. - La seconda questione, relativa alla legittimità dell'art.

429 del codice di procedura penale (in combinato disposto con gli

artt. 417 e 423 c.p.p.) e dell'art. 2 n. 52 della legge 16 febbraio

1987 n. 81, è, invece, inammissibile.

Il dubbio di legittimità costituzionale prospettato dal giudice

remittente poggia su di una erronea individuazione degli elementi

che, ai sensi della medesima norma impugnata, devono essere contenuti

nel decreto che dispone il giudizio.

A quanto risulta dalla esposizione della vicenda contenuta nel

provvedimento di rimessione, l'art. 429 viene censurato nella parte

in cui imporrebbe al G.I.P. di adottare, nel decreto che dispone il

giudizio, la definizione giuridica del fatto formulata dal pubblico

ministero pur se contraria al suo convincimento; più in particolare

gli vieterebbe, nel caso in esame, di formulare "l'ipotesi di reato

attenuata prevista dall'art. 73, quinto comma, del d.P.R. 9 ottobre

1990 n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli

stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e

riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) in luogo di

quella prevista dall'art. 73, primo comma, configurata dall'Accusa".

Ma tale diversità di apprezzamento, in realtà, non riguarda una

diversa qualificazione giuridica del fatto (nel senso proprio cui fa

riferimento l'art. 521, primo comma) enunciato dal pubblico ministero

nella richiesta di rinvio a giudizio, ma attiene soltanto alla

possibilità di aggiungere o meno all'imputazione una circostanza

attenuante.

È del tutto pacifico, infatti, come chiaramente risulta dall'art.

380, secondo comma, lett. h) dello stesso codice di procedura penale,

che la "lieve entità" del fatto, prevista al quinto comma del citato

art. 73 non configura un autonomo titolo di reato, ma soltanto una

circostanza attenuante relativa alle ipotesi di reato previste dai

precedenti commi della disposizione; siffatto elemento, in quanto

tale, non è certamente compreso tra quelli che, ai sensi dell'art.

429, lett. c), devono essere indicati nel decreto che dispone il

giudizio, richiedendosi soltanto (analogamente a quanto disponeva,

sul punto, l'art. 374 del previgente codice di rito) l'enunciazione

del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono

comportare l'applicazione di una misura di sicurezza.

In questi termini nessun dubbio di "qualificazione giuridica" è

dato ravvisare nel giudizio a quo, e pertanto la relativa questione

appare priva di rilevanza.

È appena il caso di aggiungere, infine, sotto il profilo della

necessaria aderenza del fatto contestato alla imputazione formulata

che, se da un lato l'art. 429, secondo comma, prevede la nullità del

decreto che dispone il giudizio soltanto (per quanto qui interessa)

se manca o è insufficiente l'enunciazione del fatto o delle

circostanze aggravanti, d'altro canto nulla vieta al G.I.P. di

descrivere con la completezza che egli ritiene necessaria il fatto

storico oggetto dell'accusa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura

penale, sollevata in riferimento all'art. 101, secondo comma, della

Costituzione, dal G.I.P. presso il Tribunale di Siracusa con

l'ordinanza in epigrafe.

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 429 (in combinato disposto con gli artt. 417 e 423) del

codice di procedura penale e 2 n. 52 della legge 16 febbraio 1987 n.

81 ""Delega al governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo

codice di procedura penale") sollevata, in riferimento agli artt. 3,

24 e 101, secondo comma, della Costituzione, dal G.I.P. presso il

Tribunale di Siracusa con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 23 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:112 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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