Art. 31 c.p.p. — Comunicazione al giudice in conflitto

Il giudice che ha pronunciato l'ordinanza o ricevuto la denuncia previste dall'articolo 30 ne da' immediata comunicazione al giudice in conflitto. Questi trasmette immediatamente alla corte di cassazione copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto, con l'indicazione delle parti e dei difensori e con eventuali osservazioni.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 594/1988

    Questione inammissibile
    31 maggio 1988

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli art.li 53, 54 e 77 l. 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), 31 cod. proc. pen, e 12 l. 31 luglio 1984 n. 400 (Nuove norme sulla competenza penale), sollevata dal Tribunale di Roma con ord. 12 febbraio 1986 in riferimento all'art. 3 Cost. Così deciso in Roma, in camera di con…

    Art. 3 cost. · Art. 2 c.p. · Art. 31 c.p.p. · Art. 53 Modifiche al sistema penale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 325/1988

    Questione infondata
    17 marzo 1988

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, ult. co., cod. proc. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 della legge 31 luglio 1984 n. 400, sollevata dal pretore di Urbino con ordinanza 26 ottobre 1985, in riferimento all'art. 3, primo co., Cost. Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, p…

    Art. 31 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 1 Nuove norme sulla competenza penale e sull'appello contro le sentenze del pretore · Art. 3 Nuove norme sulla competenza penale e sull'appello contro le sentenze del pretore

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 21/1963

    Questione infondata
    16 marzo 1963

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 30, secondo comma, e 31, secondo comma, del Codice di procedura penale sollevata con le predette ordinanze e ordina la restituzione degli atti ai giudici indicati in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 mar…

    Art. 30 c.p.p. · Art. 31 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art31 · fonte del testo

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