Corte costituzionale

Sentenza n. 152/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/1973 · relatore Giulio Gionfrida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 4 dicembre 1970

dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - sezione VI - sul

ricorso di Toma Aldo contro l'Istituto nazionale per l'assicurazione

contro le malattie, iscritta al numero 427 del registro ordinanze 1971

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 del 5

gennaio 1972.

Visti gli atti di Costituzione di Toma Aldo e dell'Istituto

nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1973 il Giudice relatore

Giulio Gionfrida;

udito l'avv. Antonio Sorrentino, per l'INAM.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un giudizio amministrativo (instaurato a seguito

del ricorso giurisdizionale proposto, per violazione di legge ed

eccesso di potere, da Aldo Toma avverso la delibera 21 luglio 1966 del

Consiglio di amministrazione dell'INAM, che aveva confermato il

provvedimento di "revoca dall'impiego" - adottato dall'istituto nei

confronti del Toma stesso - nonostante che i fatti, sui quali detta

revoca era stata fondata, fossero stati, nel frattempo, "riconosciuti

insussistenti con sentenza istruttoria di proscioglimento del pretore

di Cesarano"), il Consiglio di Stato - sezione VI - rilevato che la

difesa dell'INAM aveva, invece, sostenuto la piena legittimità

dell'impugnato provvedimento, sul rilievo che l'art. 28 del codice di

procedura penale non riconosce alcun effetto vincolante, nel successivo

giudizio (o procedimento) amministrativo, alla sentenza penale di

proscioglimento emessa in sede istruttoria; e che a ciò aveva

replicato il ricorrente eccependo incostituzionalità della richiamata

norma - ritenendo rilevante e non manifestamente infondata la relativa

questione, con ordinanza 4 dicembre 1970, ha denunziato, appunto,

l'art. 28 del codice di procedura penale, per contrasto con gli artt.

3, 24 e 113 della Costituzione, limitatamente alla parte in cui

attribuisce autorità di cosa giudicata, nel giudizio (civile od)

amministrativo, alla sola sentenza irrevocabile "pronunciata in seguito

a giudizio".

2. - Tale limitazione concreterebbe, invero, secondo il giudice a

quo, una "disparità di trattamento di soggetti che si trovano

quantomeno nelle medesime condizioni giuridiche".

Atteso che, a parte qualche irrilevante differenza di carattere

terminologico, la condizione di proscioglimento con sentenza

istruttoria non sarebbe sostanzialmente diversa da quella di chi è

assolto in seguito a giudizio.

E ciò anche sotto il profilo della "irrevocabilità" della

decisione, non potendo negarsi che anche la sentenza penale istruttoria

sia suscettibile di divenire irrevocabile ed acquistare l'autorità

della cosa giudicata. Quantomeno nell'ipotesi - nella specie, appunto,

realizzatasi - di sopravvenuta causa di estinzione del reato: in cui

diviene legalmente impossibile, ai sensi dell'art. 402 del codice di

procedura penale, anche il rimedio della riapertura dell'istruzione.

Laddove, se differenza - tra la situazione dell'imputato prosciolto

in istruttoria e quella dell'imputato assolto in dibattimento - volesse

ad ogni costo ravvisarsi, questa dovrebbe semmai indurre a ritenere

più degna di tutela proprio la situazione (che, invece, subisce il

trattamento deteriore) dell'imputato prosciolto in istruttoria, posto

che l'innocenza di questi si è imposta con tale immediatezza ed

evidenza da rendere superfluo il dibattimento.

3. - L'ordinanza indicata è stata ritualmente notificata,

comunicata e pubblicata.

4. - Nel giudizio innanzi a questa Corte si è costituito il Toma,

che, con argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle svolte dal

giudice a quo, ha sostenuto la fondatezza della sollevata questione di

costituzionalità dell'art. 28 del codice di procedura penale.

La piena legittimità della norma medesima è stata, invece, in

questa sede, ancora una volta affermata dall'INAM, anch'esso

costituitosi.

Non v'è stato intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri. Sono state depositate memorie illustrative, sia dal Toma, sia

dall'INAM. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza in epigrafe sottopone all'esame di questa Corte la

questione se l'art. 28 del codice di procedura penale, nella parte in

cui esclude che la sentenza penale istruttoria di proscioglimento abbia

efficacia vincolante - per ciò che attiene all'accertamento dei fatti

materiali che furono oggetto del processo penale - nel giudizio civile

o amministrativo, sia in contrasto con gli artt. 3 e 24, e (trattandosi

nella specie di un giudizio amministrativo) anche con l'art. 113 ,

della Costituzione, per la disparità di trattamento secondo che

l'interessato, già imputato nel processo penale, sia stato prosciolto

con una sentenza istruttoria ovvero assolto con sentenza pronunciata in

seguito a giudizio.

2. - La questione non è fondata.

L'ordinanza di rimessione del Consiglio di Stato si fonda

soprattutto sulla considerazione che anche la sentenza penale

istruttoria di proscioglimento, una volta che non sia stata impugnata

dagli aventi diritto, acquista il carattere della irrevocabilità e dà

luogo a quella stabilità che è propria della cosa giudicata. Né tale

carattere sarebbe infirmato dalla possibilità della riapertura della

istruzione ai sensi dell'art. 402 del codice di procedura penale,

perché trattasi di "un rimedio del tutto eccezionale", il quale, sotto

il profilo che interessa, non differisce sostanzialmente da quello

della revisione previsto nel caso di condanna dall'art. 554 n. 3 del

codice di procedura penale.

Rileva poi il Consiglio di Stato che la riapertura dell'istruzione

non è ammissibile qualora sia intervenuta una causa di estinzione del

reato (art. 402 cit.), cosicché, almeno in questa ipotesi (appunto

ricorrente nella specie), non potendo negarsi alla sentenza istruttoria

il carattere della irrevocabilità e l'efficacia di cosa giudicata,

appare giustificato il dubbio di legittimità costituzionale della

norma denunciata.

Tali argomentazioni sono ribadite in questa sede, dal Toma che,

nella memoria difensiva, si richiama ad opinioni dottrinali sulla

natura della riapertura dell'istruzione penale quale rimedio

straordinario.

Ritiene questa Corte che, a prescindere dai contrasti dogmatici

sulla natura della riapertura della istruzione e sulla incidenza della

sua ammissibilità nel problema se la sentenza istruttoria di

proscioglimento possa acquistare il carattere della irrevocabilità,

basti ad escludere il prospettato contrasto con l'art. 3 della

Costituzione, per l'ingiustificata disparità di trattamento, il

rilievo che le situazioni che vengono in comparazione sono

oggettivamente ben diverse, sotto il profilo dell'efficacia vincolante

nel giudizio civile o amministrativo - pur nei limiti soggettivi

risultanti dalla sentenza di questa Corte n. 55 del 1971 -

dell'accertamento dei fatti materiali compiuto dal giudice penale.

Pur tenendo conto delle garanzie assicurate alle parti private, sin

dal primo atto di istruzione e nel corso di essa, dalle innovazioni

legislative sulla comunicazione giudiziaria (art. 3 legge 15 dicembre

1972, n. 773, modifica. dell'art. 304 del codice di procedura penale) e

sul diritto dei difensori di assistere agli atti previsti nell'art.

304 bis del codice di procedura penale, quale risulta in seguito alla

modificazione apportata dall'art. 1 d.l. 23 gennaio 1971, n. 2,

convertito in legge 18 marzo 1971, n. 62, ed alla parziale

dichiarazione di illegittimità costituzionale con la sentenza di

questa Corte n. 63 del 1972, l'accertamento dei fatti in sede

istruttoria non può equipararsi a quello compiuto in giudizio.

Differenze rilevanti esistono, fra l'altro, per quanto attiene alla

escussione delle prove testimoniali e ai confronti indicati nell'art.

364 del codice di procedura penale, non solo perché nella fase

istruttoria; testimoni, di regola, non giurano (art. 357, secondo

comma, del codice di procedura penale), ma anche perché i difensori

delle parti non hanno diritto di assistervi. Esclusione che questa

Corte, con la citata sentenza n. 63 del 1972, ha riconosciuta

costituzionalmente legittima, rilevando appunto che "si tratta di atti

non definitivi, ma da rinnovare in sede dibattimentale nella pienezza

del contraddittorio e con tutte le garanzie sostanziali e formali a

controllo dei dati fino a quel momento acquisiti e resi noti alla

difesa mediante il precedente deposito".

In considerazione delle più elevate garanzie di approfondimento

dell'accertamento dei fatti in sede di dibattimento, rispetto a quello

compiuto in fase istruttoria, non appare irragionevole la diversità di

trattamento giuridico che il legislatore, nello apprezzamento delle due

situazioni, ha per esse dettato rispetto all'efficacia vincolante nel

giudizio civile o amministrativo. Non sussiste pertanto il contrasto

con l'art. 3 della Costituzione.

3. - Neppure sussiste violazione degli artt. 24 e 113 della

Costituzione. Non è esatto il rilievo, contenuto nella ordinanza di

rimessione, che l'interessato prosciolto con formula piena con Sentenza

istruttoria, qualora sopravvenga una causa di estinzione del reato, da

una parte versa nell'assoluta impossibilità di vedersi riaprire

l'istruzione penale, "e dall'altra rimane completamente privo di ogni

mezzo di difesa negli eventuali successivi giudizi civili o

amministrativi".

Invero, se l'imputato prosciolto non può giovarsi della

preclusione posta dall'art. 28 del codice di procedura penale, egli

conserva integro il diritto di difesa nel giudizio civile o

amministrativo, potendo avvalersi dei normali poteri processuali, anche

di carattere probatorio, esercitabili nei giudizi predetti, secondo il

rispettivo ordinamento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 28 del codice di procedura penale sollevata dal Consiglio di

Stato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, con

ordinanza 4 dicembre 1970.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:152 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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