Art. 30 c.p.p. — Proposizione del conflitto

Il giudice che rileva un caso di conflitto pronuncia ordinanza con la quale rimette alla corte di cassazione copia degli atti necessari alla sua risoluzione con l'indicazione delle parti e dei difensori. Il conflitto puo' essere denunciato dal pubblico ministero presso uno dei giudici in conflitto ovvero dalle parti private. La denuncia e' presentata nella cancelleria di uno dei giudici in conflitto, con dichiarazione scritta e motivata alla quale e' unita la documentazione necessaria. Il giudice trasmette immediatamente alla corte di cassazione la denuncia e la documentazione nonche' copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto, con l'indicazione delle parti e dei difensori e con eventuali osservazioni. L'ordinanza e la denuncia previste dai commi 1 e 2 non hanno effetto sospensivo sui procedimenti in corso.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 88/1962

    Ha colpito questo articolo
    7 luglio 1962

    pronunciando sui giudizi riuniti elencati in epigrafe: dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 30, secondo comma, del Codice di procedura penale, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione; dichiara, altresì, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale: del comma terzo dello stesso art. 30 del Codice d…

    Art. 30 c.p.p. · Art. 25 cost. · Art. 31 c.p.p. · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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  • Sentenza n. 59/1993

    Questione infondata
    16 febbraio 1993

    Il codice di procedura penale abrogato non conteneva una regola espressa in tema di sospensione dei procedimenti in pendenza del conflitto di giurisdizione, ma la giurisprudenza aveva costantemente ritenuto che potessero comunque compiersi gli atti urgenti, e quella prevalente anche se in contrasto con parte della dottrina, che fossero consentiti anche quelli non urgenti. Il nuovo codice, ispirato a criteri di autonomia e di massima semplificazione dei procedimenti, ha delimitato l'area dei conflitti di giurisdizione solo ai casi di identità del fatto e della persona imputata e ne ha espressamente escluso l'effetto sospensivo.

    Art. 30 c.p.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 25 cost.

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  • Ordinanza n. 21/1963

    Questione infondata
    16 marzo 1963

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 30, secondo comma, e 31, secondo comma, del Codice di procedura penale sollevata con le predette ordinanze e ordina la restituzione degli atti ai giudici indicati in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 mar…

    Art. 30 c.p.p. · Art. 31 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 25 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art30 · fonte del testo

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